Sentenza 17 novembre 2000
Massime • 1
Nella procedura in tema di confisca "in executivis" non è prevista comunicazione o notificazione del provvedimento "de plano" che la definisce all'eventuale difensore, anche se a quest'ultimo è riconosciuto il diritto di proporre opposizione avverso di esso. Ne consegue che, qualora detto provvedimento sia stato notificato anche al difensore, il termine per l'opposizione di quest'ultimo non decorre dal momento di tale notificazione, ma da quello in cui essa è stata eseguita nei confronti dell'interessato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2000, n. 11991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11991 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ANTONIO MORGIGNI - Presidente - del 17/11/2000
1. Dott. ALESSANDRO CONZATTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MASSIMO ODDO - Consigliere - N. 5877
3. Dott. GIUSEPPE D'ERRICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI FENU - Consigliere - N. 16351/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HI IO, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Ragusa in data 5 febbraio 2000 Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Luigi Fenu.
Letta la requisitoria del Procuratore Generale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Premesso
Con ordinanza 5.2.2000 il Tribunale di Ragusa ha respinto l'istanza prodotta da IO CH, allo scopo di ottenere la riforma di provvedimento di confisca disposto da quel giudice nell'ambito di procedimento penale nei confronti di esso istante per il reato di usura, conclusosi con sentenza in data 7 luglio 1998, recante applicazione di pena concordata.
Il Tribunale ha ritenuto l'opposizione tardiva, perché proposta appunto oltre i termini di cui all'art. 666 (rectius 667),comma quarto CPP.
Avverso tale ordinanza il difensore ha sostenuto nei motivi di ricorso che il provvedimento era stato notificato all'CH il 14 maggio 1999 e ad esso difensore il successivo 19 giugno, sicché l'opposizione, prodotta il 23 giugno (quindi entro i 15 giorni dalla notifica, come disposto dalla norma), doveva reputarsi tempestiva;
onde l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto esser annullata per i motivi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) CPP.
Il Procuratore generale nella sua requisitoria ha chiesto che il ricorso sia respinto.
Motivi della decisione
Osserva la corte che l'istituto processuale applicabile al caso in esame, è preveduto all'art. 676 CPP, il quale, nel delineare ulteriori competenze del giudice dell'esecuzione, tra cui questioni inerenti alla confisca, rimanda all'art. 667 comma quarto CPP per le norme da seguire nella procedura.
Nella specie, l'ordinanza e,' stata comunicata al p.m. e notificata all'imputato, unico l'interessato", e quindi allo stesso difensore (fol. 11 - vol. Tribunale), benché la notificazione a quest'ultimo non sia prevista dalla norma. Onde non appare legittimo far decorrere il termine per l'opposizione dalla data di detta notifica, la quale era stata ettettuata allorché esso termine avrebbe dovuto ormai considerarsì scaduto.
In effetti nell'espressione "interessato" deve intendersi ricompreso non soltanto l'imputato, ma qualsiasi soggetto, anche terzo rispetto al giudicato (es. il proprietario del bene confiscato). Onde non si spiegherebbe sul piano logico la necessità, in via generale, di notificare il provvedimento a un possibile difensore. D'altronde deve ritenersi che la facoltà (da parte del difensore) di proporre autonomo ricorso non implica necessariamente la necessità di notificare il provvedimento adottato al di fuori, come si è avanti esposto, della previsione normativa di cui all'art. 667 comma quarto CPP.
Ad ogni modo, la notificazione, eseguita al di fuori di detta previsione normativa, non puoi portare a eludere il termine di decadenza già decorso.
Deve ritenersi arbitrario il riferimento alla necessità che il giudizio conseguente l'opposizione proposta contro l'ordinanza amessa "de plano" dal giudice dell'esecuzione debba svolgersi in contraddittorio con le forme previste all'art. 666 CPP, con la sottesa necessità di notificare al difensore l'avviso dell'udienza (v. Cass. 9.12.1999, barone, RIV. 215332) e alla previsione - in caso di omissione - di una nullità di ordine generale ex artt. 178 lett. c) e 179 CPP.- Per la particolarità della fattispecie - mancando profili di colpa - non si fa luogo alla condanna dell'istante al pagamento di somma alla Cassa delle Ammende.
P.M.Q.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2001