Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/1998, n. 8747
CASS
Sentenza 26 maggio 1998

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Affinché alla prescrizione di sostanza stupefacente da parte del medico possa riconoscersi natura terapeutica, deve essere preceduta dall'individuazione di un preciso stato patologico, dall'accertamento che non può essere curato adeguatamente con farmaci di natura diversa e da quello delle dosi da somministrare. La prescrizione non può invece ritenersi lecita quando sia fatta con l'intento di permettere comunque al tossicodipendente di procurarsi la sostanza occorrente attraverso canali sicuri, alternativi al mercato clandestino, di svolgere normale attività lavorativa assumendo uno stupefacente meno dannoso e di sottrarsi alla esigenza di procurarsi le risorse finanziarie occorrenti attraverso la commissione di reati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/1998, n. 8747
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8747
    Data del deposito : 26 maggio 1998

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