Sentenza 26 maggio 1998
Massime • 1
Affinché alla prescrizione di sostanza stupefacente da parte del medico possa riconoscersi natura terapeutica, deve essere preceduta dall'individuazione di un preciso stato patologico, dall'accertamento che non può essere curato adeguatamente con farmaci di natura diversa e da quello delle dosi da somministrare. La prescrizione non può invece ritenersi lecita quando sia fatta con l'intento di permettere comunque al tossicodipendente di procurarsi la sostanza occorrente attraverso canali sicuri, alternativi al mercato clandestino, di svolgere normale attività lavorativa assumendo uno stupefacente meno dannoso e di sottrarsi alla esigenza di procurarsi le risorse finanziarie occorrenti attraverso la commissione di reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/1998, n. 8747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8747 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Vincenzo AURIEMMA Presidente del 26/5/1998
1. Dott. Gianfranco TATOZZI Consigliere SENTENZA
2. " Ennio MALZONE Consigliere N. 1197
3. " Fabio MAZZA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Antonio SPAGNUOLO Consigliere N. 35629/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: AN EL nata a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 18.6.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Tatozzi
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. G. Galati che ha concluso per il rigetto del ricorso
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 23.3.1995, il Tribunale di Milano condannava AN EL alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e L.
5.000.000 di multa per il delitto continuato di cui agli artt. 73, 5à comma e 83 D.P.R. 309/90 per avere, nella sua qualità di medico chirurgo, prescritto indebitamente per 222 volte a 12 tossicodipendenti morfina cloridrato e morfina solfato dal 1990 al 1992.
La Corte di Appello di Milano con sentenza del 18.6.1997, confermava la responsabilità della dottoressa AN e riduceva la pena ad essa inflitta ad anni uno e mesi tre di reclusione e L.
4.000.000 di multa.
La Corte rilevava che la dott.ssa AN, medico specialista in ginecologia e nell'esercizio privato della professione, sanitaria, aveva rilasciato gratuitamente a tossicodipendenti di lunga durata le ricette con le prescrizioni, senza effettuare esami medici preventivi ed al di fuori di ogni programma o controllo terapeutico, solo per sottrarli alla esigenza di ricorrere al mercato di strada, consentirgli di svolgere una attività lavorativa assumendo una sostanza meno dannosa e liberarli dalla necessità di commettere reati per procurarsi il danaro necessario.
Pertanto le prescrizioni dovevano ritenersi indebite e la qualifica personale dell'imputata conduceva ad escludere che ella non fosse a conoscenza della esistenza di strutture pubbliche nelle quali si provvedeva alla distribuzione di farmaci sostitutivi come il metadone e che quindi avesse agito nell'erroneo convincimento, peraltro non scusabile, - dell'uso terapeutico delle sostanze prescritte - Avverso la sentenza della Corte di Appello propone ricorso per Cassazione l'AN e ne chiede lo annullamento per una pluralità di motivi.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali la Corte di Appello abbia assunto una ricostruzione in fatto conforme a quella operata dal giudice di primo grado nonostante le contestazioni prospettate al riguardo con i motivi di appello, la violazione degli artt. 546 e 125 C.P.P. essendo la ricostruzione frammentaria ed incompleta ed incorrendo nel vizio di travisamento del fatto.
Con il secondo motivo di ricorso si rileva la mancanza di idonea motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato che nella sentenza impugnata viene ricollegato, erroneamente, alla qualità di medico chirurgo senza la necessaria indicazione delle ragioni attraverso le quali ritenere sussistente il dato specifico costituito dalla finalizzazione ad uso non terapeutico e quindi di spaccio, delle prescrizioni rilasciate.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce, infine, la violazione degli artt. 72 e 83 D.P.R. 309/90 in quanto la Corte avrebbe dedotto la non terapeuticità delle prescrizioni e quindi il carattere abusivo di esse, da elementi diversi da quelli che avrebbe dovuto considerare prescindendo così del tutto dai dettami della scienza medica, e dalla deontologia del medico che impone a questi di intervenire a difesa della vita, della salute fisica e psichica dell'uomo ed a sollievo delle sofferenze del paziente e dalla più recente normativa nazionale e regionale che ha riconosciuto - come la circolare del Ministero della Sanità n. 20 del 30.9.1994 e la delibera della Giunta regionale Lombarda n. 5/65411 del 13.3.1995 - la validità scientifica, e dunque la terapeuticità di un trattamento della tossicodipendenza costituito da approcci prolungati nel tempo non volti alla immediata e repentina liberazione dalla dipendenza ma con lo scopo di allontanare, se non altro il tossicodipendente da tutte le problematiche connesse all'uso della droga.
Peraltro, secondo la ricorrente, anche se l'imputata fosse incorsa in errore nella valutazione della "terapeuticità" delle prescrizioni si sarebbe trattato di errore colposo idoneo a scriminare la condotta ai sensi del 4^ comma dell'art. 56 C.P.. Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso con il quale la ricorrente deduce la omessa esposizione delle ragioni per le quali la Corte territoriale ha scelto una ricostruzione dei fatti conforme a quella contenuta nella sentenza di primo grado ignorando le contestazioni dell'appello, la incompletezza della ricostruzione medesima ed il travisamento di circostanze processualmente acquisite, è inammissibile per mancanza di specificità.
Nella sentenza impugnata la Corte di Appello rileva che la dott.ssa AN, ginecologa non inserita nel Servizio Sanitario Nazionale, aveva effettuato 222 prescrizioni gratuite in favore di tossicodipendenti di lunga durata senza preventivi esami medici indipendentemente dalla predisposizione di un programma terapeutico e da controlli, con l'unico intento di evitare loro di ricorrere ad approvvigionamenti sul mercato clandestino, di commettere reati per procurarsi il danaro necessario e di consentire l'espletamento di una normale attività lavorativa attraverso la assunzione di una sostanza meno dannosa.
A fronte di tale ricostruzione la ricorrente propone doglianze generiche senza specificare quali fossero le contestazioni proposte in sede di appello e che i giudici di secondo grado non avessero esaminato, quali le lacune nella ricostruzione tali da renderla frammentaria e le circostanze che sarebbero state travisate. Prima di procedere all'esame del secondo e terzo motivo relativi all'elemento soggettivo del reato ed alla terapeuticità della prescrizione, occorre premettere la ricostruzione del dettato normativo con specifico riguardo alle prescrizioni per finalità terapeutiche da parte di esercenti la professione medica di sostanze stupefacenti.
A seguito della consultazione referendaria del 1993, l'uso personale delle sostanze stupefacenti non costituisce più reato ma solo illecito amministrativo mentre, ai sensi dell'art. 72, D.P.R. 309/90, è consentito, e quindi non integra alcuna fattispecie di illecità nel amministrativa nel penale, l'uso terapeutico delle medesime sostanze debitamente prescritte secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto. L'art. 83 D.P.R. 309/90 peraltro estende quoad poenam l'art. 73, com. 1, 4 e 5 al medico chirurgo o al medico veterinario che rilascia prescrizioni di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico e per tale motivo abusive.
Pertanto incorrono nel reato di cui all'art. 83 sanzionato con le pene di cui all'art. 73 com. 1, 4 e 5, gli esercenti la professione medica che effettuano prescrizioni abusive in quanto non finalizzate ad uso terapeutico.
Per stabilire se la prescrizione sia legittima e non abusiva occorre valutare l'atto non in sè ma nel contesto del rapporto tra medico e paziente in cui si inserisce e che non può prescindere dalla individuazione di un preciso stato patologico attraverso opportuni esami diagnostici, dalla impossibilità di curarli adeguatamente con farmaci di materia diversa e dalla adeguatezza delle dosi da somministrare.
Solo la sussistenza di tutti i presupposti indicati conferisce concretezza alla affermata finalità terapeutica e rende lecita la prescrizione.
Di contro non può ritenersi legittima la prescrizione di sostanze stupefacenti qualora questa sia stata effettuata dal medico indipendentemente dalla rilevazione di una patologia precisa e dall'accertamento del dosaggio adeguato nell'ambito delle necessità di cura, ma non il diverso intento di permettere comunque al tossicodipendente di procurarsi la sostanza occorrente attraverso canali sicuri alternativi al mercato clandestino, di svolgere normale attività lavorativa con l'assunzione di uno stupefacente meno dannoso e di sottrarsi alla esigenza di procurarsi le risorse finanziarie occorrenti attraverso la commissione dei reati. Tali finalità esulano infatti dal concetto di uso terapeutico quale rilevabile dal contesto normativo vigente, per collocarsi nel diverso ambito del più adeguato trattamento sociale del fenomeno della tossicodipendenza mediante la distribuzione controllata delle sostanze stupefacenti sostenuto da più parti nel dibattito de iure condendo.
Alla stregua delle suindicate considerazioni il carattere abusivo delle prescrizioni della dott.ssa AN, affermato dalla sentenza impugnata, discende dalla constatazione che esse sono state rilasciate a prescindere da ogni accertamento specifico precedente, contestuale o successivo della effettività dello stato patologico, della necessità di curarlo e del controllo degli effetti, comportamento che confligge radicalmente con la concreta ipotizzabilità di una valida finalità terapeutica. Nella specie la condotta della dott.ssa AN, secondo la ricostruzione dei giudici del merito, si è discostata perciò totalmente da qualunque approccio terapeutico e medico alla tossicodipendenza per tenere in conto solo le condizioni esistenziali del tossicomane, le esigenze di difesa sociale e di recupero rispetto alle quali la qualifica professionale finisce per svanire annullandosi in quella assorbente di operatore sociale. In tale contesto si coglie la irrilevanza dei richiami prospettati dal ricorrente ai più recenti orientamenti terapeutici per il trattamento della tossicodipendenza che comunque richiedono per la liberazione dalla dipendenza la predisposizione di un programma, la osservazione prolungata e l'adeguamento della terapia, che risultano esclusi qualora il medico, come nella fattispecie de qua, limiti la sua attività al puntuale e sporadico rilascio della prescrizione. Le indicate considerazioni dimostrano la infondatezza del secondo e terzo motivo di ricorso anche con riguardo alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato ed allo eventuale errore sulla terapeuticità della prescrizione.
La Corte territoriale deduce la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 83 D.P.R. 309/90 dall'essere la imputata medico chirurgo.
Il richiamo è conferente ed adeguato a giustificare la ritenuta sussistenza del dolo, inteso come consapevolezza dell'uso non terapeutico della sostanza prescritta, implicando la considerazione che qualsiasi medico sa che una attività terapeutica per essere tale non può prescindere da accertamenti e da osservazioni precedenti e successive.
Nè sarebbe rilevante un eventuale errore al riguardo trattandosi di errore su legge penale o integratrice di questa.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1998