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Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/02/2023, n. 7856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7856 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1.Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia 2. BA ME, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova il 22/04/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha chiesto che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Mantova ha applicato a BA ME la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 15.000 di multa in ordine ad una serie di fatti di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge con riguardo all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; si sostiene che nel caso di specie 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 7856 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 08/11/2022 si verterebbe in una ipotesi di illegalità della pena per non avere il Giudice disposto la misura di sicurezza della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale è inammissibile perchè generico. Le Sezioni unite della Corte hanno spiegato che nel "patteggiamento" l'accordo delle parti può avere ad oggetto anche l'applicazione delle misure di sicurezza nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta;
si è aggiunto che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/06/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348). L'art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 prevede un'ipotesi di espulsione obbligatoria da eseguirsi dopo l'espiazione della pena nei confronti dello straniero condannato per i reati di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 del d.P.R. in questione. L'espulsione non è tuttavia automatica, dovendo comunque il giudice verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione della misura di sicurezza, e, fra questi, innanzitutto quello relativo alla condizione di cittadino straniero dell'imputato e della sua pericolosità sociale (Corte Cost., n. 58 del 24/02/1995). In tale contesto il motivo di ricorso rivela la sua inammissibilità non essendo stato chiarito se l'espulsione rientrasse o meno nel contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti - sicchè il Giudice non avrebbe potuto applicare la pena concordata se non disponendo anche la misura di sicurezza - ovvero se questa non rientrasse nel contenuto del patto, con conseguente omessa motivazione. Con il ricorso in esame, infatti, da una parte, si fa riferimento alla illegalità della pena e quindi all'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., e, dall'altra, si articola il motivo sulla vizio di motivazione, che, nella specie, sarebbe stata omessa. Un ricorso non specifico e pertanto inammissibile. 2 3. Quanto al ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo specifico dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato 4. All'inammissibilità del ricorso dell'imputato consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso di BA ME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso in Roma, 1'08/11/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha chiesto che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Mantova ha applicato a BA ME la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 15.000 di multa in ordine ad una serie di fatti di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge con riguardo all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; si sostiene che nel caso di specie 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 7856 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 08/11/2022 si verterebbe in una ipotesi di illegalità della pena per non avere il Giudice disposto la misura di sicurezza della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale è inammissibile perchè generico. Le Sezioni unite della Corte hanno spiegato che nel "patteggiamento" l'accordo delle parti può avere ad oggetto anche l'applicazione delle misure di sicurezza nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta;
si è aggiunto che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/06/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348). L'art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 prevede un'ipotesi di espulsione obbligatoria da eseguirsi dopo l'espiazione della pena nei confronti dello straniero condannato per i reati di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 del d.P.R. in questione. L'espulsione non è tuttavia automatica, dovendo comunque il giudice verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione della misura di sicurezza, e, fra questi, innanzitutto quello relativo alla condizione di cittadino straniero dell'imputato e della sua pericolosità sociale (Corte Cost., n. 58 del 24/02/1995). In tale contesto il motivo di ricorso rivela la sua inammissibilità non essendo stato chiarito se l'espulsione rientrasse o meno nel contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti - sicchè il Giudice non avrebbe potuto applicare la pena concordata se non disponendo anche la misura di sicurezza - ovvero se questa non rientrasse nel contenuto del patto, con conseguente omessa motivazione. Con il ricorso in esame, infatti, da una parte, si fa riferimento alla illegalità della pena e quindi all'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., e, dall'altra, si articola il motivo sulla vizio di motivazione, che, nella specie, sarebbe stata omessa. Un ricorso non specifico e pertanto inammissibile. 2 3. Quanto al ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo specifico dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato 4. All'inammissibilità del ricorso dell'imputato consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso di BA ME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso in Roma, 1'08/11/2022.