Sentenza 20 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
IN02462 /0 1 REPUBBLICA ITAL OPOLD ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto opposizione SEZIONE TERZA CIVILE decreto. inginctive Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI R.G.N. 16655/97 Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Cron.5074 Consigliere Rep. 762 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud. 02/10/00 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Dott. Gianfranco MANZO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA IL-SOLE 24 OREdal Sig. per dirittiFEE. 2001 sul ricorso proposto da: IT AG RA IA, elettivamente domiciliato in IL CANCELLIERE ---- LIRE 3000 ROMA PIAZZA BORGHESE 3, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA MORRONE LUIGI, che lo difende unitamente all'avvocato MORRONE VINCENZO, giusta delega in atti;
CG064293 ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D'AU RA;
UFFICIO COPIE - intimato Richiesta copia studio dal Sig. GUARINO avverso la sentenza n. 99/97 del Tribunale di LAMEZIA per diritti L. 3000 il 2.4 MAG. 2001 " emessa il13/2/1997, depositata il 13/03/97; TERME IL CANCELLIERE 2000 RG.161/95; DIRIT 1523 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 02/10/00 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGINEOT DEL PROCESSO Con citazione notificata a mezzo del servizio postale in data 27/1/1993 AG NC IA proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato dal Pretore di Lamezia Terme in data 22/12/1992, con il quale era stato condannato al pagamento, in favore di D'AU NC ed in qualità di custode giudiziario dell'"Hotel Eurolido", della complessiva somma di L.
3.868.790 per fornitura di prodotti di gelateria per il periodo 10 agosto - 18 settembre 1991, documentata dalle fatture e dai relativi buoni di consegna. Nel rilevare di aver già provveduto, nella sua qualità, a depositare il rendiconto finale, comprendente anche il credito azionato in monitorio nella sua reale portata, essendo di importo leggermente inferiore a quello dedotto in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere tenuto al relativo pagamento non già il custode ma il proprietario del complesso aziendale. Il creditore, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
ribadiva la legittimazione passiva dell'opponente, rilevando che il custode giudiziario è "esponente e rappresentante di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi..." ed osservava che la controparte aveva sostanzialmente riconosciuto la sussistenza, la natura e l'importo del credito vantato. Il Pretore concedeva la richiesta provvisoria esecuzione del decreto e, con sentenza 9/2/1994, rigettava l'opposizione, condividendo interamente le argomentazioni del creditore. L'appello proposto dal AG ed al quale aveva resistito il D'AU era rigettalo, senza ulteriori accertamenti istruttori, dal Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza 13 marzo 1997 ed ulteriore condanna dell'appellante alle spese del grado, ribadendo il principio che il custode giudiziario, quale rappresentante di un patrimonio separato, risponde direttamente nei confronti dei terzi degli atti compiuti in tale qualità. Ha proposto ricorso per cassazione il AG affidandolo ad un solo motivo. L'intimato non si è costituito in questo grado. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 676 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., contesta di poter essere chiamato in proprio a rispondere delle obbligazioni assunte nella veste di rappresentante della custodia giudiziaria. La censura non può essere accolta. Al Collegio è ben noto il principio secondo cui al custode dei beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto amministratore di un patrimonio separato, centro di imputazione di rapporti giuridici, spetta la legittimazione ad processum e cioè il potere di stare in giudizio in rappresentanza del patrimonio stesso, cui compete invece la legittimazione ad causam per le controversie relative ai detti rapporti. Pertanto cessata, per qualsiasi ragione, compresa l'iniziativa dello stesso incaricato, l'investitura del custode, ne viene meno anche la suddetta legittimazione processuale, ferme restando le conseguenze che sulla sua personale legittimazione (ad causam) scaturiscono da sue violazioni, colpose o dolose, dei doveri inerenti alla custodia, idonee ad impegnarlo personalmente verso i terzi (Cass. 28 agosto 1997 n. 8146, citata dallo stesso ricorrente). Ma nella specie, da un lato, risulta che il decreto ingiuntivo è stato chiesto ed emesso nei confronti del AG nella qualità di custode giudiziario;
dall'altro, non risulta da nessun atto la cessazione della custodia giudiziaria, in pendenza dell'attuale processo (cfr. Cass. 17 febbraio 1996 n. 1246: "... qualora il ricorrente deduca e documenti la sopravvenienza di un fatto che impedisca l'utile prosecuzione del giudizio", anch'essa citata in memoria dal ricorrente). Conseguentemente, resta ferma la legittimazione processuale dell'attuale ricorrente, il quale, ovviamente, potrà sempre rivalersi su chi sarà riconosciuto aver diritto all'Hotel Eurolido. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione dell'intimato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2000, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTNESORE IL PRESIDENTE Mofientinin Schelin Depositata in Cancelleria 20 FEB. 2001 IL CANCELLERE C1 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta Amendola mendola Concetta ROMA UFFICIO DELLE 5 MAGE 2001 Serie Registrato in data of 21649 290.000 versate S. DUECENTONOVANTAMILA al hoooo p. Dirigento Area S Or (D.ssa Maria Grazia 11 Responsabile Servieto Alli cin 290000 M. ACCIQU W RC) A ---