Sentenza 25 novembre 2008
Massime • 1
In tema di reati edilizi, tra i vincoli che comportano l'inedificabilità delle aree rientrano le fasce di rispetto di cui al Codice della strada, essendo previsto per legge, nell'ipotesi di violazione di dette fasce, l'obbligo di ripristino dei luoghi. (Fattispecie in tema di condono).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2008, n. 47106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47106 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 25/11/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Mario - Consigliere - N. 02423
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 013368/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA ID, N. IL 29/03/1973;
VA MA, N. IL 25/09/1961;
avverso SENTENZA del 25/10/2002 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Presidente Dr. LUPO ERNESTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G. Dr. Bua Francesco Marco, che ha concluso per annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione;
Udito il difensore Avv. Appello Paolo del foro di Roma per LE DA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Venezia, con la sentenza del 25 ottobre 2002, ha confermato la condanna dei fratelli AK DA e IO per il reato previsto dall'art. 110 c.p. e dalla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b), "per avere, in concorso tra loro, edificato, in assenza della concessione edilizia, un manufatto in legno, da adibire ad abitazione, composto di 3 locali al piano terra e mansarda, delle dimensioni di mq. 70-80 ca. con basamento su strato cementizio. In Villorba 3.2.2000". La Corte di appello ha ridotto la pena inflitta ai due imputati dal Tribunale di Treviso ed ha concesso a AK IO la sospensione condizionale della pena, già disposta dal giudice di primo grado a favore di DA AK.
Avverso la sentenza di appello DA e IO AK hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione, il primo deducendo due motivi ed il secondo tre motivi di censura.
All'udienza del 27 settembre 2005 questa Corte, su richiesta di DA AK che aveva presentato domanda di condono edilizio, ha sospeso il procedimento in attesa della decisione del Comune su detta istanza.
In risposta al sollecito di questa Corte, il Comune di Villorba ha comunicato notizie con nota del 5 giugno 2008.
I difensori di DA AK hanno presentato memoria, con la quale hanno chiesto che il reato sia dichiarato estinto per condono e, in subordine, una nuova sospensione del presente procedimento "in attesa che il Comune si pronunci formalmente sulla richiesta di condono presentata dal signor DA AK".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il condono edilizio chiesto dal AK non è applicabile. Nella nota del Comune di Villorba del 5 giugno 2008, richiamata anche nella memoria dei difensori di DA AK, si afferma che le opere edilizie costruite abusivamente dall'imputato "ricadono in fascia di rispetto stradale, come definite dal D.M. 1 aprile 1968, n.1404 e dal Nuovo Codice della Strada ex D.Lgs. n. 285 del 1992: ai sensi dell'art. 44, comma 2, N.T.d'A." (e cioè norme tecniche di attuazione) "in tali zone è vietata ogni nuova costruzione o ampliamento di quelle esistenti". La sanatoria edilizia (cd. condono) prevista dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 (convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326) - invocata dal menzionato ricorrente - rende applicabili "le disposizioni di cui ai capi 4^ e 5^ della L. 28 febbraio 1985, n. 47" (del citato art. 32, comma 25). Tra le disposizioni del capo 4 è compreso l'art. 33, il quale prevede che non sono suscettibili di sanatoria le opere che siano in contrasto con "ogni altro vincolo che comporti l'inedificabilità delle aree" (dell'art. 33, comma 1, lett. d). Le fasce di rispetto previste dal codice della strada che comportano l'inedificabilità assoluta dell'area vanno incluse tra i vincoli previsti dalla L. n.47 del 1985, art. 33, lett. d). Ed infatti il codice stradale prevede, nell'ipotesi di violazione di dette fasce, l'obbligo per l'autore della stessa di "ripristino dei luoghi a proprie spese" (u.c. degli artt. 16, 17, 18, 19 cod. vigente). Deve, allora, escludersi l'applicabilità della sanatoria prevista dalla L. n. 326 del 2003 alle opere edilizie costruite abusivamente dall'imputato.
Non può, perciò, condividersi il giudizio contrario affermato nella citata nota del Comune di Villorba secondo cui le dette opere "risultano suscettibili di sanatoria ai sensi della L. n. 326 del 2003". Trattasi di valutatone che ovviamente non vincola il giudice,
al quale spetta il compito di decidere in ordine alla applicabilità giuridica o meno della sanatoria edilizia introdotta dalla richiamata normativa.
2.- DA AK propone, nel suo ricorso, due motivi strettamente connessi perché ambedue si basano sull'affermazione che il manufatto abusivo è stato costruito per ricoverarvi il padre del ricorrente, gravemente malato, tanto che è poi deceduto il 26 marzo 2002. Tale situazione concretizzerebbe uno stato di necessità giustificativo della violazione edilizia (il cui mancato riconoscimento viene lamentato con il primo motivo di ricorso) o, in via logicamente subordinata, l'attenuante dell'art. 62 c.p., n. 1 (la cui mancata concessione è censurata con il secondo motivo del ricorso). Ambedue i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Come hanno osservato ambedue i giudici del merito, l'art. 54 c.p. non può trovare applicazione in assenza di prova sulla inevitabilità del pericolo per lo stato di salute del padre dei AK. In altri termini, i giudici del merito non hanno negato il grave stato di salute del detto padre - situazione su cui si sofferma essenzialmente il ricorso qui proposto - ma hanno ritenuto non provato che il padre non potesse trovare sistemazione diversa da quella costituita dal manufatto abusivo;
il Tribunale, anzi, ha osservato che "l'esistenza di altri edifici regolarmente concessi tenderebbe a smentire l'inevitabilità della scelta fatta dai due prevenuti". E sull'assenza di questo essenziale requisito dello stato di necessità non vi è specifica censura nel primo motivo di ricorso. La mancanza di prova sul collegamento tra lo stato di salute del padre degli imputati e la decisione di costruire il manufatto abusivo giustifica anche il diniego dell'attenuante dell'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
3.- Il ricorso proposto da IO AK contiene, oltre a due motivi uguali a quelli proposti da DA AK, un altro motivo (il secondo, nell'ordine seguito dal ricorrente) con cui si sostiene l'estraneità di IO al reato commesso dal fratello DA, deducendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste De MI DR, agente della polizia municipale di Villorba, in relazione all'art. 62 c.p., ed all'art. 195 c.p., comma 4, e l'assenza di altri elementi probatori idonei a dimostrare il suo concorso nel reato commesso dal detto fratello.
Questo motivo di ricorso (a differenza degli altri due motivi) non è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata ha affermato la corresponsabilità di AK IO in modo del tutto apodittico ed anche la sentenza di primo grado ha richiamato in modo generico la testimonianza del De MI. Ma, anche se la censura in esame fosse accolta, ne deriverebbe la necessità di un rinvio per una nuova decisione sulla responsabilità di AK IO, non risultando evidente la sua estraneità al reato ascrittogli. Il rinvio è, però, impedito dall'essersi già verificata una causa di estinzione del reato per cui si procede, che va perciò immediatamente dichiarata (art. 129 c.p.p.). 4.- Poiché, come si è detto, il reato per cui si procede non rientra tra quelli suscettibili di condono, non sono applicabili le sospensioni del procedimento previste dalla L. n. 47 del 1985, artt.44 e 38 richiamata dal D.L. n. 269 del 2003, onde non può tenersi conto, ai fini della sospensione del decorso della prescrizione del reato, ne' della sospensione legale prevista dal citato art. 44 (Cass. 6/4/2004 n. 21679, Paparusso, rv. 229319), ne' del rinvio disposto, a norma del citato art. 38, a seguito della presentazione dell'istanza di condono (Cass. 13/11/2003-29/1/2004 n. 3350, Lasi, rv. 227217).
Consegue che il reato, commesso il 3 febbraio 2000, si è prescritto il 3 agosto 2004, a norma del testo previgente dell'art.157 c.p., n. 5 e dell'art. 160 c.p., u.c..
5.- La intervenuta prescrizione del reato (successiva alla sentenza impugnata) va dichiarata soltanto a favore di AK IO, poiché per AK DA la rilevabilità della causa estintiva del reato è impedita dalla inammissibilità del ricorso da lui proposto, che non ha consentito il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (Sez. un. 22 novembre 2000 n. 32, De Luca, rv. 217266). 6.- In conclusione, il ricorso di AK DA va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Va, invece, annullata senza rinvio la sentenza emanata
contro
AK IO per essersi il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di AK DA che condanna al pagamento delle spesi processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AK IO per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2008