Sentenza 19 marzo 2004
Massime • 1
L'effetto estensivo dell'impugnazione, previsto dall'art. 587, comma primo, cod. proc. pen., non si verifica nell'ipotesi di impugnazione proposta dal pubblico ministero nei confronti di uno solo degli imputati in concorso per la medesima violazione di legge, atteso che, stante la natura eccezionale della disposizione, la stessa non è applicabile al di fuori dei casi espressamente previsti, disciplinando esclusivamente gli effetti dell'impugnazione proposta dal coimputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2004, n. 18707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18707 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 19/03/2004
Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 38
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO Franco - Consigliere - N. 33895/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER NI, n. a Reggio Calabria il 15.7.1949;
avverso l'ordinanza in data 3.6.2003 del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale è stata rigettata la richiesta dello ER di declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui alla pronuncia di condanna emessa nei confronti dello stesso in data 13.12.1996 dal Pretore di Reggio Calabria per l'effetto estensivo, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., dell'impugnazione proposta dal P.M.;
avverso la medesima sentenza nei confronti della coimputata ER RI;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice della esecuzione, ha rigettato la richiesta di ER NI diretta ad ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui alla pronuncia di condanna emessa nei suoi confronti in data 13.12.1996 dal Pretore di Reggio Calabria per l'effetto estensivo, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., dell'impugnazione proposta dal P.M. avverso la medesima sentenza nei confronti della coimputata ER RI. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che l'impugnazione della pubblica accusa aveva ad oggetto la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla predetta coimputata e, pertanto, afferendo al trattamento sanzionatorio nei confronti della stessa, aveva ad oggetto motivi non estensibili al coimputato, ai sensi dell'art. 587 c.p.p.; che, peraltro, la pronuncia di condanna emessa nei confronti dello ER era divenuta irrevocabile prima della sentenza di non doversi procedere per prescrizione emessa nei confronti della ER dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 16.5.2002. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso ER NI, che la denuncia per violazione di legge. Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente osserva che la sentenza di condanna nei suoi confronti è stata ingiustificatamente posta in esecuzione solo dopo la pronuncia di non doversi procedere emessa dalla Corte di Appello nei confronti della ER, da ciò dovendo dedursi che l'organo dell'esecuzione ha ritenuto rilevante la definizione del procedimento penale nei confronti della coimputata anche per quanto riguarda la posizione del ricorrente. Si deduce inoltre che, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, i motivi di gravame della pubblica accusa non potevano ritenersi esclusivamente personali alla coimputata, avendo la Corte territoriale valutato la sussistenza del fatto, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., e che il termine di prescrizione dei reati di cui ai capi b) e c) è maturato prima che la sentenza emessa nei confronti dello ER divenisse irrevocabile.
Il ricorso non è fondato.
L'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, primo comma, c.p.p., che per la natura eccezionale del disposto non è
estensibile al di fuori dei casi espressamente previsti, riguarda esclusivamente l'impugnazione proposta dal coimputato, nell'ipotesi di concorso di più persone nel reato, per motivi non esclusivamente personali.
La disposizione, pertanto, non si palesa applicabile nell'ipotesi di impugnazione proposta dalla pubblica accusa nei confronti di uno solo degli imputati in concorso per la medesima violazione di legge. Peraltro, come rilevato dal giudice dell'esecuzione, l'impugnazione, con la quale è stata censurata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla sola ER, si palesa in modo del tutto evidente afferente a motivo esclusivamente personale alla predetta imputata, a nulla rilevando che in sede di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione la Corte territoriale abbia doverosamente rilevato la insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, secondo comma, c.p.p.. I rilievi che precedono sono assorbenti delle ulteriori osservazioni del ricorrente in ordine alla data di prescrizione dei reati, che, peraltro, non sono riferibili alla fattispecie criminosa di cui al capo a), mentre le doglianze afferenti alla omessa tempestiva esecuzione della sentenza divenuta irrevocabile possono assumere rilevanza solo ai fini della estinzione della pena inflitta ex art. 173 e 172, terzo, quarto e quinto cpv., c.p., ove ne ricorrano i presupposti di legge, tenendo presente che la pronuncia di condanna, secondo quanto indicato nella impugnata ordinanza, è divenuta esecutiva in data 31.7.1998.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ER NI al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2004