Sentenza 27 febbraio 2001
Massime • 1
L'art. 23 della legge n. 689 del 1981, al quale rinvia l'art. 205 del codice della strada, espressamente sancisce che, nei giudizi d'opposizione alle sanzioni amministrative, il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, le quali, quindi, possono essere liquidate anche se l'autorità che ha irrogato la sanzione sia stata difesa da un proprio funzionario e non da un avvocato, come dalla stessa norma consentito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
dr. ALESSANDRO CRISCUOLO Presidente
dr. MARIO SARIO MORELLI Consigliere
dr. FABRIZIO FORTE rel. Consigliere
dr. LUIGI MACIOCE Consigliere
dr. PAOLO GIULIANI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^ 11357 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1998, proposto
DA
AR SA EL RR, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Cola di Rienzo n. 190, presso l'avv. Luigi Favino, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
1) SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI di PADOVA, in concessione alla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo s.p.a., in persona del collettore in carica.
2) COMUNE DI PADOVA, in persona del sindaco p.t., già rappresentato, nel giudizio di merito, dal Col. Aldo Zanetti e dai Ten. Giacomo Madalosso e Gianni Schiavon, del Comando Polizia Municipale di Padova.
INTIMATI
avverso la sentenza del Pretore di Padova, n. 358, dell'8 maggio - 27 giugno 1997. Udita all'udienza del 12 dicembre 2000 la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Orazio Frazzini, che conclude per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Padova del 2 dicembre 1996, RI RO EL TO si opponeva alla cartella esattoriale, emessa dal locale Servizio Riscossione Tributi su sollecitazione del comune di Padova, per esigere le somme dovute per sanzioni amministrative pecuniarie derivate da due violazioni del Codice della Strada. Costituitisi in giudizio a mezzo di propri funzionari, il comune e la concessionaria del Servizio, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a., chiedevano di rigettare l'opposizione, dichiarata inammissibile dall'adito Pretore con sentenza del 27 giugno 1997, la quale condannava la EL TO a rimborsare le spese del giudizio, liquidate in L. 400.000 in favore del comune, e in L. 150. 000 per il Servizio Riscossione Tributi.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la EL TO con unico articolato motivo.
Il comune di Padova e il Servizio Riscossione Tributi di Padova non svolgono attività difensiva.
MOTIVI ELLA DECISIONE
La ricorrente deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c. inapplicabile al caso, perché il comune e il Servizio Riscossione Tributi non sono stati difesi da avvocati ma da propri funzionari e non hanno subito costi specificamente inerenti all'attività giudiziale ne' hanno dato indicazione e dimostrazione dell'esatta quantificazione degli oneri sopportati.
Ingiustificata è la condanna alle spese in favore del Servizio Riscossione Tributi che, quale delegato alla riscossione delle sanzioni, erroneamente si è ritenuto estraneo al giudizio, rientrando i costi sostenuti dal comune tra le spese generali insuscettibili di essere imputate al singolo rapporto processuale.
2. Non sussiste la dedotta violazione di legge, perché l'art. 23 della L. 24 novembre 1981 n. 689, al quale rinvia l'art. 205 cpv. del
D.lgs. 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada), espressamente sancisce che, nei giudizi d'opposizione alle sanzioni amministrative, il "pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento" che, quindi, possono liquidarsi anche se l'autorità che ha irrogato la sanzione sia stata difesa da un proprio funzionario e non da un avvocato, come consentito dalla norma.
Come già affermato da questa Corte, in questi giudizi, "l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio a mezzo di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore ed agli onorari di avvocato, in difetto delle relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ma ha solo diritto alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota" (Cass. 23 settembre 1997 n. 9365 e 6 maggio 1996 n. 4213). In ordine poi alla condanna in favore dell'esattore concessionario, il pretore ne afferma l'estraneità sostanziale al giudizio per non avere la ricorrente indicato vizi propri della cartella esattoriale nella sua opposizione.
Il pretore non ha liquidato diritti ed onorari, ma le sole spese erogate specificamente per "un'attività difensiva resa complessa dalla pluralità delle violazioni, per giunta non recenti e ... dunque presumibilmente dispendiosa" (pag. 6 e 7 sentenza), con una motivazione immune da vizi logici, che fa riferimento alla specifica vicenda processuale e copre una parte solo delle spese sostenute, escludendo che il relativo onere "debba gravare interamente sulla comunità", a carico della quale quindi rimangono le spese generali, dovendo la soccombente rimborsare gli oneri sostenuti per i soli "atti necessari al processo" (art. 90 c.p.c.), che il giudice del merito richiama nei motivi, avendoli evidentemente individuati, liquidando il dovuto d'ufficio e senza nota, come è consentito in genere nella condanna al rimborso delle spese processuali (così, la recente Cass. 9 febbraio 2000 n. 1440, tra molte). Infine le censure della ricorrente sull'ammontare delle spese, generiche e relative al fatto che la liquidazione è avvenuta in assenza dell'indicazione e dimostrazione di esse, sono superate dalla richiamata motivazione della sentenza impugnata, da cui emerge l'esame dal pretore della "attività difensiva svolta" definita "complessa e dispendiosa", dalla quale egli ha desunto di ufficio l'entità delle spese, comunque liquidate in misura così modesta da escludere che esse abbiano ecceduto i costi specifici degli atti processuali concretamente sostenuti dagli opposti e accertati dal pretore. Esclusa la violazione di legge dedotta dalla ricorrente per l'an debeatur e rilevata la genericità e insufficienza della censura sul quantum, in rapporto alla logica motivazione sul punto della determinazione dell'ammontare del dovuto nella sentenza impugnata, il ricorso deve essere rigettato.
3. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, per la mancata resistenza degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2001