Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2848
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Sentenza 27 febbraio 2001

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L'art. 23 della legge n. 689 del 1981, al quale rinvia l'art. 205 del codice della strada, espressamente sancisce che, nei giudizi d'opposizione alle sanzioni amministrative, il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, le quali, quindi, possono essere liquidate anche se l'autorità che ha irrogato la sanzione sia stata difesa da un proprio funzionario e non da un avvocato, come dalla stessa norma consentito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2848
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2848
    Data del deposito : 27 febbraio 2001

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