Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12387
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Sentenza 23 agosto 2003

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Secondo la disciplina di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, applicabile per il periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 (che, all'art. 13, ha inserito il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica), l'indennizzo previsto in caso di infortunio sul lavoro si riferisce esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa e, anche in base all'interpretazione della Corte costituzionale (sentenze n. 319 del 1981, n. 87 e 356 del 1991), non comprende una quota volta a risarcire il danno biologico, atteso che la configurabilità concettuale della duplice conseguenza (patrimoniale e non patrimoniale) del danno alla persona non significa che il diritto positivo prevedesse un "danno biologico previdenziale patrimoniale".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12387
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12387
    Data del deposito : 23 agosto 2003

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