Sentenza 23 agosto 2003
Massime • 1
Secondo la disciplina di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, applicabile per il periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 (che, all'art. 13, ha inserito il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica), l'indennizzo previsto in caso di infortunio sul lavoro si riferisce esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa e, anche in base all'interpretazione della Corte costituzionale (sentenze n. 319 del 1981, n. 87 e 356 del 1991), non comprende una quota volta a risarcire il danno biologico, atteso che la configurabilità concettuale della duplice conseguenza (patrimoniale e non patrimoniale) del danno alla persona non significa che il diritto positivo prevedesse un "danno biologico previdenziale patrimoniale".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12387 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 4903/2001
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - 5120/2001
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere - 6195/2001
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LÙ LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIO MALOSSINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN NZ, IT AN TU, SAI ASSICURAZIONI SPA, IL DUOMO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/4616 proposto da:
IT AN TU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 123, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DI RENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA TABARELLI DE FATIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché
contro
LÙ LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VARRONE N. 9, presso lo studio dell'avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIO MALOSSINI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
AN NZ, SAI ASSICURAZIONI SPA, IL DUOMO COMPAGNIA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 01/01/4885 proposto da:
AN NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO N.157, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO VECCHIETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
LÙ LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VARRONE N. 9, presso lo studio dell'avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIO MALOSSINI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 4^ ricorso n. 01/01/4903 proposto da:
SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché
contro
IT AN TU, elettivamente domiciliato in ROMA C.NE TRIONFALE 123, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DI RENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA TABARELLI DE FATIS, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
LÙ LV, AN NZ, IL DUOMO COMPAGNIA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA;
- intimati -
e sul 5^ ricorso n. 01/01/5120 proposto da:
IL DUOMO COMPAGNIA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO ZUANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché
contro
LÙ LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIO MALOSSINI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 6^ ricorso n. 01/01/6195 proposto da:
AN NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO N 157, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO VECCHIETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
IT AN TU, elettivamente domiciliato in ROMA CNE TRIONFALE 123, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DI RENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA TABARELLI FATIS, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 322/00 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 12/10/00 - R.G.N. 23/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/03 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato PELLEGRINI per AN;
udito l'Avvocato PERILLI per SAI S.p.A.;
udito l'Avvocato ROMAGNOLI per IL DUOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 maggio 2000, IO AL proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto con la quale LV LÙ e TU ON erano stati condannati a pagargli l'importo di lire 26.154.500 a titolo di risarcimento del danno subito in seguito ad un infortunio sul lavoro occorsogli in data 26 agosto 1996. In particolare la sentenza veniva censurata per avere determinato il danno biologico in misura assai ridotta, attribuendo, all'indennità INAIL percepita a seguito dell'infortunio, l'idoneità di risarcire anche parte rilevante del danno biologico subito.
Si costituiva LV LÙ, che proponeva appello incidentale avverso la medesima sentenza, osservando che la decisione del primo Giudice si era fondata su un'inesatta ricostruzione dell'evento. Ciò in quanto la causa dell'amputazione delle dita dell'AL doveva essere attribuita al medesimo lavoratore che aveva volontariamente ed imprudentemente messo le mani tra gli ingranaggi della macchina impastatrice (il cui funzionamento era a lui ben noto) con manovra assolutamente imprevedibile e maldestra. In ogni caso, eccessivo appariva il risarcimento attribuito dal primo Giudice in relazione alla percezione di rendita INAIL, ed infine doveva essere accolta la azione di manleva proposta nei confronti dell'assicurazione in quanto erroneamente era stato ritenuto che il lavoratore, al momento del sinistro, non fosse regolarmente assicurato, essendo stato effettuato condono previdenziale valevole ad ogni effetto.
Anche TU ON, nel costituirsi, proponeva appello incidentale contestando che l'evento potesse essergli imputato, poiché mancava la prova dell'effettiva dinamica del sinistro, che comunque doveva attribuirsi in via esclusiva o prevalente all'AL, che, dopo avere tolto di sua spontanea volontà la griglia di protezione, aveva imprudentemente ed inopinatamente inserito le mani nei meccanismi della macchina. Era invece da escludersi che l'incidente potesse essere stato causato dalla gibbosità del terreno ove era collocato il cantiere.
Veniva poi proposta domanda di garanzia nei confronti della SAI poiché la copertura assicurativa espressamente si estendeva ai danni che potessero subire i dipendenti del subappaltatore senza che rilevasse, nei suoi confronti, la circostanza che il dipendente del subappaltatore fosse o meno regolarmente assicurato. Si costituiva anche la società Il MO cui era assicurato l'LÙ e dalla quale intendeva essere garantito-, osservando che la decisione del primo Giudice, relativamente al suo rapporto con l'LÙ, era assolutamente corretta poiché il dipendente AL era stato regolarmente assicurato dopo l'infortunio, a nulla rilevando invece l'avvenuta regolarizzazione della sua posizione mediante condono previdenziale.
Anche la SAI, compagnia assicuratrice del ON, si costituiva, chiedendo la conferma della decisione nei suoi confronti. Con sentenza del 19 settembre-12 ottobre 2000, l'adita Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava LV LÙ e TU ON, ritenuti responsabili del sinistro, a pagare a IO AL l'importo di lire 58.309.000, oltre gli interessi dal 29 agosto 1996 al 28 febbraio 1997 su lire 64.309.000, e da tale ultima data al saldo sulla somma di lire 58.309.000; condannava la SAI a tenere indenne il ON di quanto questi avesse dovuto pagare all'AL in base alla emessa sentenza, nei limiti del massimale di polizza clausola M.
Per la cassazione di tale decisione ricorre LV LÙ con quattro motivi.
Resistono TU ON, la Il MO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., la SAI Ass.ni S.p.A., con rispettivi controricorsi, proponendo a loro volta ricorsi incidentali, cui resiste l'LÙ ed il ON con ulteriori controricorsi. Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c. dall'LÙ, dall'AL, dal ON e dalla soc. Il MO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quelli incidentali, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c). Con il primo motivo di ricorso principale, LV LÙ, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia, deduce che la Corte d'appello di Trento aveva accertato la responsabilità solidale di esso ricorrente, "per aver permesso l'utilizzo di una macchina priva dei sistemi di protezione idonei a prevenire l'incidente occorso", nonostante l'assenza di prova in proposito, ed, anzi, la esistenza di prova - emergente dalle deposizioni dei testi escussi - che tale responsabilità escludeva.
Il motivo non può trovare accoglimento, non essendo state riprodotte testualmente le dichiarazioni dei testi di riferimento. Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui va prestata adesione, ove, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione delta medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibere la decisività della risultanza stessa (ex plurimis, Cass. 13 gennaio 1997 n. 265). Con il secondo mezzo di impugnazione, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 74 del d.P.R. 1124/65, nonché degli artt. 1223, 2043, 2056 c.c. con riguardo al mancato scomputo della parte dell'indennità corrisposta dall'INAIL che, coprendo il danno derivante dalla diminuzione della capacità lavorativa generica, copre anche, in tutto o almeno in parte, il danno biologico, nonché vizi di motivazione.
Il motivo è infondato.
Invero, secondo la disciplina di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, applicabile per il periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 (che, all'art. 13, ha inserito il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica), l'indennizzo previsto in caso di infortunio sul lavoro si riferisce esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa e, anche in base all'interpretazione della Corte costituzionale (sentenze n. 319 del 1981, n. 87 e 356 del 1991), non comprende una quota volta a risarcire il danno biologico, atteso che la configurabilità concettuale della duplice conseguenza (patrimoniale e non patrimoniale) del danno alla persona non significa che il diritto positivo prevedesse un "danno biologico previdenziale patrimoniale" (cfr. Cass. 21 marzo 2002 n. 4080). Correttamente, pertanto, il Giudice a quo si è pronunciato nel senso di escludere che la rendita corrisposta dall'INAIL risarcisca il danno biologico patito dall'infortunato.
Con il terzo motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo costituito dall'accertamento della mancata copertura assicurativa da parte della MO Assicurazioni per l'irregolare posizione assicurativa del lavoratore infortunato al momento del sinistro (art. 360 n. 5 c.p.c). Anche tale motivo va disatteso, avendo la Corte d'appello di Trento adeguatamente motivato il rigetto della domanda di garanzia avanzata dall'LÙ nei confronti della propria società assicuratrice per mancanza di copertura assicurativa.
Il Giudice a quo, infatti, confermando la decisione del Tribunale di Rovereto, ha evidenziato come la clausola aggiuntiva della polizza condizionasse l'operatività della copertura assicurativa al rispetto delle norme sull'assicurazione obbligatoria, mentre era risultato che l'infortunato AL, già da diversi anni lavorava per l'LÙ senza essere assicurato. Tale circostanza, pertanto, rendeva irrilevante sia la regolarizzazione effettuata solo a far tempo dal giorno dell'evento (essendo tardiva) sia la regolarizzazione mediante condono, implicante proprio la irregolarità della posizione contributiva del lavoratore. Nè era significativo - ad avviso del Giudice d'appello - che il premio fosse stato pagato con riferimento alla retribuzione dell'AL, essendo rilevante, ai fini della copertura assicurativa, unicamente il fatto, nella specie insussistente, che il lavoratore fosse in regola al momento dell'evento.
Trattasi - come è evidente - di motivazione coerente e logica, alla cui base vi è una ricostruzione dei fatti riservata al giudice di merito, e, come tale, non suscettibile di sindacato in questa sede. Con il quarto motivo si denuncia difetto di motivazione in ordine alla eccezione rilevabile di ufficio della nullità della costituzione della Il MO Assicurazione per difetto di procura, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., non essendo, questa, stata apposta in calce o a margine di uno degli atti indicati nell'articolo stesso, bensì sulla copia notificata del verbale di udienza di primo grado, ove era stata disposta la chiamata in giudizio della società. Il motivo è infondato, non potendo ritenersi tassativa l'elencazione degli atti in calce o a margine dei quali può essere apposta, a norma dell'art. 83 c.p.c., la procura alle liti, essendo sufficiente che si tratti pur sempre di atti determinanti l'ingresso della parte in giudizio, ossia di atti lato sensu processuali, atteso che la natura processuale degli stessi ne rileva l'inerenza allo specifico processo per il quale la procura è rilasciata, divenendo componente essenziale di essa (Cass. 8 agosto 1997 n. 7387). Nella specie, pertanto, la procura rilasciata dalla Società di assicurazione a margine del verbale di udienza notificato dalla cancelleria risulta perfettamente valida e regolare perché rispondente ai su indicati requisiti funzionali.
Il ricorso principale va perciò rigettato.
Anche i ricorsi incidentali proposti dalle altre parti in causa vanno rigettati.
Ed infatti, quanto a quello avanzato dal ON, affidato a tre motivi, va subito osservato che, conformemente alle considerazioni svolte in relazione al secondo motivo del ricorso principale, del tutto correttamente la sentenza impugnata ha escluso che la indennità corrisposta dall'INAlL al dipendente infortunato coprisse anche una parte del danno biologico (terzo motivo), mentre alcun vizio di motivazione e violazione di legge (primo e secondo motivo) può ravvisarsi in relazione alla esclusione del concorso del fatto colposo del lavoratore (ex art. 1227-1175 e 2104 ex.) nonché alla affermata responsabilità solidale con quella dell'LÙ. Invero, valgono per il ricorso del ON le stesse considerazioni svolte per quello dell'LÙ circa l'onere - ove si deduca la insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla esatta ricostruzione del fatto - di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza che si assume omessa o non sufficientemente valutata, poiché, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito al giudice di legittimità sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. Nel caso in esame, l'assunto del ON, diretto a prospettare un concorso del fatto colposo del lavoratore nella produzione dell'infortunio in contrasto con la determinazione del Giudice d'appello, nonché ad escludere una propria responsabilità solidale con quella dell'LÙ, si riduce, in sostanza, a meri commenti, deduzioni o interpretazioni di parte, privi, ai fini di una adeguata vantazione, dei necessari riscontri obiettivi resi possibili attraverso la integrale trascrizione delle risultanze, che si assumono non valutate o erroneamente considerate (Cass. 12 settembre 2000 n. 12025). Analoghe considerazioni vanno fatte con riguardo al primo motivo di ricorso incidentale proposto dalla SAI, società assicuratrice del ON, con cui, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.., anche con riferimento all'art. 2104 c.c., e vizi di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), si sostiene, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, che la Corte di merito, nel ritenere non provata la colpa dell'AL nella produzione del sinistro, non avrebbe fatto un corretto uso delle risultanze istruttorie ne' avrebbe tenuto presenti gli obblighi del prestatore d'opera.
Il mancato rispetto, anche in questo caso, del principio di autosufficienza induce il Collegio a disattendere detto primo motivo e così pure il terzo, con cui la SAI, limitandosi a riportare alcuni stralci delle "Condizioni Aggiuntive" del contratto di assicurazione intercorso con la ditta ON, assume che erroneamente l'impugnata sentenza non aveva escluso l'operatività della garanzia assicurativa in favore del ON, come invece aveva fatto per l'altra compagnia di assicurazione, Il MO, nei confronti del proprio assicurato, LV LÙ. In realtà, la Corte di merito ha dato ampia e convincente giustificazione della sua decisione sul punto, osservando che il contratto tra la SAI ed il ON prevedeva la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dal subappaltatore e dai suoi dipendenti in conseguenza di un fatto dell'assicurato previsto come reato;
e poiché era stata pacificamente riconosciuta la natura di reato al fatto ascritto al ON (che infatti, era stato condannato, sia pure a seguito di patteggiamento, in sede penale) non costituiva causa di esclusione della copertura la circostanza che l'AL, quale dipendente dell'LÙ, fosse privo di copertura assicurativa, essendo rilevante solo l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra il subappaltatore e l'infortunato. Del resto - osserva ancora il Giudice d'appello, evidenziando la diversa posizione delle parti stipulanti nelle due assicurazioni-, per il subappaltante non sarebbe nemmeno concretamente possibile controllare la effettiva regolarità della posizione contributiva dei singoli dipendenti del subappaltatore, che comunque nella specie aveva garantito contrattualmente la regolarità della posizione contributiva dei suoi dipendenti. In ordine al secondo motivo, con cui la SAI, denunciando violazione della normativa prevista dal d.P.R. 1124/65 e degli artt. 1223, 2043 e 2046 c.c., nonché vizi di motivazione, sostiene che l'INAIL avrebbe indennizzato al lavoratore infortunato anche il danno biologico, valgono le medesime considerazioni, che hanno indotto il Collegio ad escludere l'estensione della copertura assicurativa obbligatoria a tale profilo di danno. Pertanto, anche questo motivo va rigettato. Va disatteso anche il ricorso incidentale delle società Il MO Ass.ni S.p.A. in ordine alla carenza assoluta di motivazione sul punto decisivo della controversia riguardante l'eccezione di inammissibilità dell'appello promosso da LÙ LV nei confronti di detta società in quanto tardivo. Costituisce, infatti, principio consolidato che il rapporto tra assicurato ed assicuratore è oggetto di causa scindibile, per quanto riguarda la domanda di garanzia, mentre è oggetto di causa inscindibile per quanto riguarda l'accertamento della responsabilità nel caso in cui il chiamato non si sia limitato a contestare la chiamata in garanzia, ma abbia esteso le sue difese - come nella specie - alla contestazione della fondatezza della domanda nei confronti del proprio chiamante (ex plurimis, Cass. 23 giugno 1998 n. 6245). L'appello, riguardando l'accertamento della responsabilità e la quantificazione del danno, costituisce causa inscindibile, per cui la presenza in giudizio della chiamata si rendeva comunque necessaria e avrebbe dovuto essere disposta dal giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (v. Cass. 6245/98 cit.). Neppure il ricorso incidentale dell'AL, articolato in due censure, può essere accolto.
Con la prima, infatti, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 1193 c.c. e dei principi dell'efficacia delle prove testimoniali de relato actoris, quanto alla riduzione di lire sei milioni "asseritamene corrisposte dall'LÙ a titolo di risarcimento del danno", ad esso AL, si fa riferimento ad una questione, ritenuta nuova, anche sotto il profilo delle richieste istruttorie, dal Giudice d'appello, e, come tale, inammissibile. Circa la seconda, con cui si denuncia falsa ed erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c. ed omessa decisione in ordine alla riduzione delle spese di primo grado spettanti al lavoratore, è sufficiente rilevare che la decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano poste, totalmente o parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa;
non è invece sindacabile, neppure sotto il profilo di difetto di motivazione, l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito sull'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese medesime (tra le tante, Cass. 27 dicembre 1999 n. 14576). Va soggiunto che tale ricorso, dal quale si ricavano sufficientemente i motivi dell'impugnazione in relazione ai fatti di causa, risulta - contrariamente alla deduzioni svolte dal ricorrente principale nel successivo controricorso e dalla difesa del ON - ritualmente proposto, poiché nella procura apposta in calce al "controricorso e ricorso incidentale" si fa chiaro riferimento alla rappresentanza e difesa nel giudizio di cassazione in oggetto "con ogni facoltà", ivi compresa quindi quella di proporre ricorso incidentale. Al rigetto del ricorso principale e di quelli incidentali, segue la compensazione delle spese di questo giudizio, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2003