Sentenza 13 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/03/2001, n. 3649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3649 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 1 Z / 5 A 4 / . R 0061975 1 6 T N 2 S - . I A I R G . B R P E . . L R D A L T L A A E U . D D REPUBBLICA ITALIANA B B I I A E S INNOMETEL POROLO0 9 0 T R T N A E I T 1 N S LIAN 3 E R I 1 S E A E . T N LA CO ESURR E A CASS ZIONE Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Accertamento JVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Impresa di fatto Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G.N. 20807/98 Cron..7596 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 15/11/00 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FU OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE CUBONI 12, presso lo studio dell'avvocato CERASI FRANCESCO ST MACCHI DI CELLERE e CANGEMI, difeso dagli avvocati TEDESCO ANTONIO, FUSARO ELVIO, 7 9 1 giusta mandato in calce;
- ricorrente contro 5 7 3 1 6 . N MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro E N O I P N M O I Z A A S C S A C I D A M E R P tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI U S E T R O C PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000 1904 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 119/97 della Commissione * BOLOGNA, depositata iltributaria regionale di 07/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato TEDESCO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 씨 -2- セ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia con sentenza 7 ottobre 1997 ha ritenuto che OL UO, dichiaratosi collezionista di orologi, doveva ritenersi soggetto passivo IVA, per avere esercitato di fatto, negli anni dal 1987 al 1991, un'attività imprenditoriale, consistente nella compravendita di orologi, come deducibile dalla documentazione rinvenuta presso la sua abitazione unitamente a tre valigette porta orologi, e convalidato dalla spontanea dichiarazione resa dal processo verbale diUO ai verbalizzanti nel constatazione, in cui il UO ammetteva di aver "iniziato l'attività di vendita di orologi in modo prevalente e continuativo sin dal 1987", con ciò riconoscendo di aver svolto operazioni commerciali prolungate nel tempo, come tali imponibili a' fini IVA. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso OL UO sulla base di quattro motivi. resiste con Il Ministero delle Finanze controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE adducendo la Col primo motivo di ricorso, violazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 26 3 ottobre 1972 n.633, nonché vizio di motivazione, il contribuente censura la decisione impugnata per avere ritenuto la professionalità e l'abitualità di una condotta posta in essere dal UO per mero hobby, avendo egli occasionalmente, quale collezionista di orologi, procurato a terzi oggetti altrui, senza per questo commerciare in beni usati (regolati peraltro a' fini IVA da regime speciale), come certificato dal Sindaco e dalla Camera di Commercio di Bologna nonché dall'INPS, documentazione disattesa senza motivazione dalla Commissione Regionale che si è attenuta ai verbali della GU di NA, redatti senza alcuna ha seria istruttoria;
difetto questo che degli avvisi condizionato la validità impropriamente motivati, e della sentenza impugnata che si è riportata a quei contenuti. Il motivo è infondato. Secondo il ricorrente, infatti, la Commissione Regionale avrebbe insufficientemente motivato la alla natura sentenza impugnata in ordine UO,imprenditoriale dell'attività svolta dal avendo acriticamente recepito la relazione della GU di NA e il contenuto degli avvisi di accertamento, a loro volta non motivati. La Commissione Regionale ha invece tratto il proprio convincimento da vari elementi, quali la spontanea resa dal UO ai verbalizzanti circa l'inizio dell'attività economica a lui addebitata, l'ingente disponibilità da parte dello stesso di somme di denaro senza che egli svolgesse alcuna attività dichiarata, il rinvenimento presso l'abitazione del contribuente di documentazione ed attrezzatura, ascrivibili al commercio di orologi a lui attribuito;
elementi tutti che, unitariamente a convalidare lavalutati, appaiono atti presunzione che il UO avesse svolto per vari anni (dal 1987 al 1990) l'attività imprenditoriale compravendita di orologi, come ritenutodi dall'Ufficio. Sostiene peraltro il ricorrente di aver acquistato solo per hobby e per conto di terzi gli orologi in questione, svolgendo una sorta di opera di consulenza per altri, essendo egli un collezionista ○ comunque un conoscitore di tali oggetti. Ma mentre il UO non ha in alcun modo supportato tali affermazioni, i giudici tributari hanno correttamente valutato, in punto di merito, le risultanze di causa, quali sicuri indici dello 5 svolgimento di un'attività imprenditoriale, avendo da esse dedotto la continuità, abitualità e sistematicità (Cass. 4407/96) necessarie per una tale classificazione dell'impegno professionale del UO, e ciò con motivazione adeguata, non suscettibile dunque di censura in sede di legittimità. Il primo motivo di ricorso deve essere dunque rigettato. Col secondo motivo di ricorso, adducendo la dell'art. 2735 C.C., in relazioneviolazione all'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, il ricorrente contesta il valore di confessione stragiudiziale attribuito dai giudici tributari alle dichiarazioni del UO, come riportate nel verbale di constatazione, prive di garanzie e quindi di attendibilità. Anche tale doglianza non ha pregio. La dichiarazione spontanea resa dal contribuente alla GU di NA (che, nello svolgimento di attività accertativa tributaria non agisce in veste di polizia giudiziaria e non è quindi tenuta a garantire ai contribuenti, in quella fase, l'assistenza di un difensore) è stata ritenuta dai giudici infatti correttamente 6 tributari confessione stragiudiziale, in quanto risultante da verbale di constatazione sottoscritto dal contribuente, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 5628/90). Ma anche se la si soltanto quale elemento volesse apprezzare considerare che, comunque indiziario, occorre qualificata, tale dichiarazione non è stata considerata unica e decisiva prova in ordine alla soluzione della controversia, ma è stata valutata con gli altri elementi indiziari prima ricordati, al fine della formazione del libero convincimento del giudice. Anche il secondo motivo di ricorso deve essere dunque rigettato. E' invece inammissibile il terzo motivo di ricorso, col quale il ricorrente sostiene la violazione, da parte della Commissione Regionale, degli artt. 55 e 56 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell'art.59 n.2 del D.L.vo n.546 del 1992, per avere i giudici tributari, con motivazione viziata, convalidato gli avvisi di accertamento da considerarsi nulli, perché privi della indicazione di elementi essenziali, quali l'aliquota d'imposta applicata. Tale doglianza non può essere infatti esaminata, non essendo stata riproposta nel 7 precedente grado di giudizio, nel quale il riferimento all'art. 56 D.P.R. 633/72 è limitato ad una critica delle "presunzioni" contenute nell'avviso. Col quarto motivo, infine, il ricorrente deduce violazione del D.L.vo n.546 del 1992, degli la artt. 47 e 50 della L.413 del 1991, dell'art.8 del D.L.vo n. 83 del 1991 (conv. nella L.154/92), 48, comma 7 del D.P.R. 633 del 1972, dell'art. nonché vizio di motivazione, per avere la Commissione Regionale ignorato l'omessa motivazione provvedimento sanzionatorio, nonostante la del presentazione, da parte del UO, di istanza di sanatoria delle irregolarità formali ex art. 8 D.L.vo n.83/91 e della dichiarazione integrativa di 仰 condono ex art.50 della L.413/91; dipendendo le sanzioni applicate dalla errata applicazione di norme e da mancate detrazioni di costi, in relazione alle presunte cessioni, l'Ufficio aveva infatti il dovere di motivare gli atti di irrogazione delle penalità suddette, dalle quali il contribuente doveva essere esentato, data l'incertezza del quadro normativo di riferimento. Anche tale motivo non è fondato e non può essere accolto. 8 Premesso infatti che l'irrogazione delle sanzioni non necessita di motivazione, essendo esse connesse, in un unico contesto, all'imponibile accertato, e che la loro esclusione, per obbiettive condizioni di incertezza in ordine alle disposizioni violate, è demandata alla discrezionalità del giudice (Cass. 3726/91), la Commissione Regionale ha dato atto che il contribuente aveva sanato le irregolarità formali ex art.8 D.L. 83/91 convertito nella Legge 154/91. Ma tale sanatoria non rileva, per esplicito disposto di legge "ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto", nella specie accertata. La Commissione Tributaria ha dato atto altresì che il contribuente aveva presentato dichiarazione integrativa, con pagamento dei relativi importi maggiorati degli interessi ex art.50 della Legge 413 del 1991, per gli anni dal 1988 al 1990, e soltanto per il 1987 con pagamento del 10% delle pene pecuniarie inflitte, non essendo prevista applicazione d'imposta (art. 47 stessa legge). Correttamente dunque la sentenza impugnata ha dichiarato estinto il giudizio (art. 47 cit.) relativamente a tale annualità, mentre ha implicitamente escluso tale estinzione relativamente agli anni per cui non erano state corrisposte le sanzioni, come prescritto dall'art. 50 n.3 legge citata. In conclusione pertanto, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, oltre a L. 5 milioni per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente nelle spese, che si liquidano in complessive L.5.100.000, compresi 5 milioni per onorari. Roma 15 novembre 2000 炒 Il PresiderIl Relatore Ар IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA NN TT Oggi 13 MAR. 2001 IL CANCELLIERE C1 ZO TT E N IO 6 Z 8 A 19 R / T 4 5 IS / . 6 G 2 N E . - .R R B .P A . A I D L D R L L E A A E D . T T I B N U S A E N T B S E I S A 1 E R I 3 I 1 T R A . E 10 N T A M