Sentenza 28 maggio 2007
Massime • 1
L'estinzione del reato per remissione della querela non consente, nel silenzio delle parti, di condannare l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2007, n. 30988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30988 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/05/2007
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 843
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 005088/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA VE, N. IL 25/08/1970;
avverso SENTENZA del 29/03/2006 TRIBUNALE di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alle spese della parte civile.
RITENUTO IN FATTO
che la difesa di ER UT ricorre contro la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato dichiarato estinto il reato a lei ascritto per remissione di querela e, ciononostante, condannata anche al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita;
che, con un unico motivo, il ricorrente deduce la carenza dei presupposti richiesti per applicare l'art. 541 c.p.p. nella parte in cui stabilisce la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita;
che, ad avviso del ricorrente, l'estinzione del reato per remissione della querele, ritualmente accettata dal querelato, non può legittimare la condanna al pagamento delle spese de quibus, poiché in tal caso manca ogni accertamento di responsabilità, unico presupposto dal quale può discendere l'applicazione dell'art. 541 c.p.p.;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita, attesa la sua pertinenza a una domanda privatistica innestata nel giudizio penale, e soggetto ad un regime adottato dal legislatore in via ordinaria, con l'art. 541 c.p.p., comma 1, fondato sul criterio di soccombenza, in analogia con quanto disposto all'art.91 c.p.c.;
che la remissione di querela, seguita dall'accettazione del querelato senza transazione per le spesse processuali, può comportare solo la condanna ex art. 340 c.p.p. del querelato al pagamento delle spese de quibus e non anche di quelle sostenute dalla parte civile in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso;
che la mancata assoluzione nel merito non è giuridicamente assimilabile a un soccombenza virtuale, poiché in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p. solo nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile;
che tale giudizio implica solo una mera constatazione non è svolto in applicazione delle regole di giudizio richieste per la verifica della soccombenza virtuale;
che, peraltro, la remissione della querela è da considerare, sotto il profilo giuridico e logico, revoca tacita della costituzione della parte civile, in quanto è lo stesso titolare del diritto alle pretese risarcitorie a rinunciare al processo penale e a far valere in tale sede le anzidette pretese;
che, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, che elimina.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, che elimina.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2007