Sentenza 15 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/07/2002, n. 10249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10249 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE1 0249/02 MAFORTE SUPREM AMMINISTRATIVE La dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ) ( R.G.N. 3282/00 Dott. Antonio SAGGIO - Presidente Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Consigliere Cron. 27850 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Ud. 08/04/2002 GRAZIADEI Consigliere Dott. Giulio ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: RI SI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A GRAMSCI 28, presso l'avvocato MANILIO FRANCHI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SI RI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA;
- intimato -
avversO la sentenza n. 959/99 del Tribunale di VERONA, depositata il 25/11/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 764 udienza de l 08/04/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 27 novembre 1998 l'avvocato Massimo NE propose opposizione avversO l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Verona il 28 settembre 1998 con la quale le era stata intimato il pagamento, а titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art.7 cod. stradale, di lire 117.500, oltre a lire 10.900 per spese procedimentali. A soste- gno dell'opposizione il ricorrente dedusse fra l'altro che l'ordinanza opposta era stata emessa oltre il ter- mine prescritto dall'art.204 c.stradale. Il Prefetto si costituì e depositò provvedimento di revoca dell'ordinanza opposta. Con sentenza depositata il 25 novembre 1999 il Tri- bunale di Verona dichiarò cessata la materia del con- tendere per avvenuta revoca del provvedimento impugnato e dispose la compensazione delle spese di lite, Osser- vando che, venuta meno la ragion d'essere del giudizio di opposizione, occorreva, tuttavia, determinare la soccombenza virtuale per la statuizione sulle spese. Sul punto rilevò, quindi, che sussistevano giusti ed 2 apprezzabili motivi per giustificare la compensazione in quanto il Prefetto, revocando il provvedimento oppo- sto a seguito dell'eccezione di intempestività solleva- ta, e così adeguandosi all'orientamento stabilito dalla Corte di legittimità, aveva tenuto un comportamento processuale corretto. Avverso questa sentenza il NE ha proposto ri- corso per cassazione in base ad un motivo, illustrato con memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente denun- cia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che la revoca dell'ordinanza opposta giustificasse la compensazione _ delle spese. E Osserva che in altri analoghi giudizi sia stata adottata una diversa statuizione. Il motivo è infondato, perché secondo l'orientamento di questa Corte, la decisione del giudi- ce del merito in materia di spese processuali è censu- rabile in sede di legittimità come violazione di legge soltanto quando le spese siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Mentre l'esercizio del potere discrezionale del giudice del merito di com- pensare le spese della lite per giusti motivi ne rende censurabile il positivo esercizio in sede di legittmità Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.328200) soltanto se esso sia stato basato su ragioni palesemen- te illogiche od inconsistenti, inidonee cioè ad inte- grare una base argomentativa della volontà decisionale espressa sul punto. Questo principio priva di consistenza la censura, posto che il richiamo della sentenza impugnata all'immediato riconoscimento da parte del Prefetto del fondamento della opposizione proposta (sulla questione preliminare della tardività dell'atto impugnato) ed al connesSO esonero dell'opponente da ulteriore attività difensiva, consente di cogliere la ratio della compen- sazione e la logicità del suo supporto logico (per l'incidenza sulle spese di causa del comportamento con cui una parte aderisca alla pretesa dell'altra). Il ricorso, pertanto, non può essere accolto. Nessun provvedimento sulle spese, in quanto la par- te intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il giorno 8 aprile 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saggio Vincenzo Proto Ц Corte di cassazione est. V.Protefore4 Dep