Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2006, n. 9041
CASS
Sentenza 15 febbraio 2006

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La necessità che l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di soggetto straniero del quale già risulti dagli atti la non conoscenza della lingua italiana sia tradotta "immediatamente" in lingua a lui nota non implica che tale adempimento debba essere contestuale all'emissione o all'esecuzione dell'ordinanza stessa, dovendosi tener conto dei tempi tecnici richiesti per il reperimento dell'interprete e l'effettuazione della traduzione, per cui nessuna nullità sussiste quando tali tempi siano contenuti nell'arco di pochi giorni (principio affermato, nella specie, in un caso in cui dalla data di emissione dell'ordinanza a quella della sua notifica, previa traduzione nella lingua madre del destinatario, di origine araba, erano trascorsi sette giorni).

Commentario1

  • 1Diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare (Cass. SSUU, 15069/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024

    L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2006, n. 9041
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9041
Data del deposito : 15 febbraio 2006

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