Sentenza 15 febbraio 2006
Massime • 1
La necessità che l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di soggetto straniero del quale già risulti dagli atti la non conoscenza della lingua italiana sia tradotta "immediatamente" in lingua a lui nota non implica che tale adempimento debba essere contestuale all'emissione o all'esecuzione dell'ordinanza stessa, dovendosi tener conto dei tempi tecnici richiesti per il reperimento dell'interprete e l'effettuazione della traduzione, per cui nessuna nullità sussiste quando tali tempi siano contenuti nell'arco di pochi giorni (principio affermato, nella specie, in un caso in cui dalla data di emissione dell'ordinanza a quella della sua notifica, previa traduzione nella lingua madre del destinatario, di origine araba, erano trascorsi sette giorni).
Commentario • 1
- 1. Diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare (Cass. SSUU, 15069/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024
L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2006, n. 9041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9041 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente - del 15/02/2006
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 476
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 46513/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL El HA;
avverso l'ordinanza 28/11/2005 Tribunale di Genova;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Santi Consolo che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
EL El KA ricorre per Cassazione a mezzo del suo difensore contro l'ordinanza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Genova in sede di riesame ha confermato l'ordinanza del G.I.P. di Sanremo, che ha applicato nei suoi confronti, rinnovando il precedente provvedimento del G.I.P. di Genova, dichiaratosi territorialmente incompetente, la misura della custodia in carcere per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2 essendo stato fermato alla barriera autostradale di Ventimiglia alla guida di un'autovettura, nel cui vano portabagagli erano nascosti kg. 10,965 lordi di hashish.
Nel chiedere l'annullamento dell'impugnata ordinanza e la scarcerazione immediata dell'indagato, il ricorrente denunzia con il primo motivo la violazione della legge processuale in riferimento all'art. 143 c.p.p., e la nullità dell'ordinanza impositiva per l'omessa immediata traduzione della stessa nella lingua madre dell'indagato, censurando la decisione del giudice del riesame, che pur dando atto dell'omissione, aveva ritenuto che la dedotta nullità, essendo a regime intermedio ex art. 180 c.p.p., doveva ritenersi sanata ai sensi del successivo art. 183 c.p.p., essendosi la parte avvalsa con la instaurata procedura di riesame della facoltà al cui esercizio l'atto omesso è preordinato. Ad avviso della difesa il giudice a quo non aveva osservato i principi affermati dalle Sezioni Unite con la nota sentenza Zalagaitis, la quale, pur qualificando tale nullità tra quelle a regime intermedio, contemplate, aveva distinto il caso, come nella specie, in cui "ab origine" risultasse dagli atti che il destinatario dell'ordinanza non conoscesse la lingua italiana, nel quale il giudice è obbligato a disporre immediatamente a pena di nullità dell'atto che l'ordinanza sia eseguita con la consegna di copia della traduzione nella lingua alloglotta, e il caso in cui al momento dell'adozione dell'ordinanza la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del destinatario non risultasse dal fascicolo, nel qual caso l'obbligo sussiste nel momento in cui, dopo l'esecuzione del provvedimento, venga accertata tale situazione di fatto. Ebbene il giudice a quo aveva motivato la propria ordinanza come se si versasse nella seconda delle ipotesi illustrate in sentenza, senza tener conto che al momento dell'emissione dell'ordinanza impugnata la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato era ben nota, risultando essa dal verbale dell'udienza di convalida dell'arresto, svoltasi con la necessaria presenza di un interprete. Di conseguenza l'ordinanza impugnata doveva ritenersi nulla, per violazione dell'art. 143 c.p.p., tempestivamente dedotta con la richiesta di riesame. Denunzia
ancora con il secondo motivo la violazione dell'art. 27 c.p.p. e la inefficacia dell'ordinanza impositiva, essendo stata l'ordinanza tradotta nella lingua nota all'indagato notificata solo in data 16/11/2005, allorché i venti giorni per la rinnovazione della misura, precedentemente emessa dal giudice incompetente in data 24/01/2005, previsti dall'art. 27 c.p.p., erano ormai irrimediabilmente decorsi.
Il ricorso non ha fondamento e va pertanto rigettato. Quanto al primo motivo il ricorrente denuncia una inesistente violazione dell'art. 143 c.p.p. e inosservanza dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la nota sentenza 24/09/2003 - 09/02/2004 n. 5052. L'errore in cui è incorsa la difesa è quello di avere confuso il concetto di "immediatezza" con quello di "contestualità". Ed invero la menzionata sentenza stabilisce l'obbligo per il giudice di disporre immediatamente la traduzione dell'ordinanza che applica la misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, quando al momento della emissione e notifica del provvedimento emerga in modo certo dagli atti del procedimento la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del cittadino straniero. Ma l'immediatezza di tale obbligo non è sinonimo di contestualità; in una procedura, pur caratterizzata dal requisito dell'urgenza, vi sono tempi tecnici, che non possono essere ignorati, esigenze di reperimento dell'interprete e di traduzione, che non possono essere trascurate, di guisa che ben si giustifica il motivo per cui, nel caso di specie, la notifica dell'ordinanza custodiale nella lingua alloglotta sia avvenuta in data 16/09/2005 a distanza di pochi giorni dall'emissione dell'ordinanza genetica, che reca la data del 09/11/2005, senza che da questo possa discendere una nullità dell'atto, sia pure soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 181, 182, 183 c.p.p., tanto più che l'istanza di riesame, cui l'atto era preordinato, è stata depositata nella data successiva del 21/09/2005.
Ma non coglie nel segno neppure la censura di cui al secondo motivo, sulla quale il giudice del riesame ha già dato risposta, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'inutile decorso del termine di cui all'art. 27 c.p.p., non determina alcun effetto sulla validità della misura autonomamente applicata con successivo intervento del giudice competente nel rispetto della normativa prevista dagli artt. 273 e 274 c.p.p. (ex multis Cass. Sez. Un. 29/07/1993 n. 15). Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sarà cura della cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, essendo il ricorrente in stato di detenzione carceraria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2006