Sentenza 22 febbraio 2011
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L'invio di messaggi SMS di contenuto ingiurioso integra la contravvenzione di molestie con il mezzo del telefono.
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Il reato di molestie è previsto dall'art. 660 del codice penale e fa parte delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica Reato di molestie: cosa si intende Bene giuridico tutelato Soggetti attivi e passivi Elemento oggettivo Elemento soggettivo La procedibilità La Cassazione sul reato di molestie Reato di molestie: cosa si intende In base alla previsione codicistica, il reato di molestie è quello commesso da "chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo". La pena prevista è quella dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a 516 euro. …
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Cass. pen., Sez. I, 13 settembre 2018, n. 40716 Questi i fatti. Con la sentenza del 27.10.2016, il Tribunale di X, in composizione monocratica, condannava Tizio alla pena pecuniaria di €. 300,00 di ammenda, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, Caia, poiché ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 660 c.p. Nella specie, il Tribunale riteneva responsabile Tizio del reato ad esso ascritto per aver inviato a Caia numerose missive con accluse foto dal contenuto erotico e messaggi sconvenienti o, comunque, sgraditi. Quanto sopra asserito era suffragato da un cospicuo numero di reperti fotografici recanti, per l'appunto, foto dal chiaro contenuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2011, n. 10983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10983 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/02/2011
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 221
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 25524/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST AT N. IL 02/09/1964;
avverso la sentenza n. 151/2008 TRIBUNALE di PERUGIA, del 26/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDIO Angela;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l'Avv. Cantelli Giovanni, che ha chiesto la conferma della sentenza;
preso atto che nessuno è comparso per la ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 26 febbraio 2009 il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, ha dichiarato TI PA colpevole del reato previsto dall'art. 660 c.p. per avere, per biasimevole motivo, recato reiteratamente disturbo e molestie ad Arcaleni Ketty, mediante invio di SMS di impulso, e l'ha condannata alla pena di Euro cinquecento di ammenda, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, liquidato equitativamente in Euro duemila.
Secondo il Tribunale gli elementi probatori della responsabilità dell'imputata erano costituiti dai risultati degli accertamenti effettuati dalla Polizia postale presso il gestore telefonico Vodafone sulla utenza alla stessa intestata, dall'accertato invio da parte di quest'ultima, che l'aveva ammesso, di due SMS sull'utenza intestata alla parte offesa, riscontrati direttamente dal personale della Polizia di Stato, e dal contributo dichiarativo offerto dai testi escussi.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, TI PA, che ne chiede l'annullamento per due motivi.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del relativo procedimento per violazione dell'art. 555 c.p.p., comma 3, e nullità del decreto di citazione a giudizio, sul rilievo che, essendo il reato perseguibile a querela, il giudice doveva procedere agli incombenti di cui alla indicata norma e "l'obbligo" del giudice di procedere a detti incombenti doveva essere "inserito" nel decreto di citazione a giudizio.
Con il secondo motivo si lamenta l'omessa valutazione delle prove a discarico, l'omessa motivazione in merito alla non valenza probatoria dei testi della difesa e l'omessa valutazione della insussistenza dell'elemento psicologico.
In particolare, la ricorrente deduce di non avere mai contestato l'invio dei due messaggi, ma di avere sempre negato la molestia e il disturbo e il biasimevole motivo, avendo inviato gli SMS "in trasparenza" e scherzosamente, e richiama precedenti di questa Corte per rappresentare che la forma scritta non è idonea a integrare il concetto di molestia di cui all'art. 660 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La censura mossa con il primo motivo è infondata.
1.1. Il reato contestato è la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p.. Questa Corte ha ripetutamente affermato, e il principio è condiviso da questo Collegio, che il reato di molestie o disturbo alle persone mira a tutelare la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione, attuato mediante l'offesa alla quiete privata. Poiché l'interesse privato, individuale, riceve una protezione soltanto riflessa, la tutela penale è accordata anche senza, e pur contro, la volontà delle persone molestate o disturbate e il reato è, pertanto, procedibile d'ufficio (Sez. 1, n. 11208 del 29/09/1994, dep. 09/11/1994, P.M. in proc. Bolani e altro, Rv. 199624; Sez. 3, n. 1731 del 26/11/1998, dep. 12/02/1999, Buda G., Rv. 212550; Sez. 1, n. 12303 del 28/02/2002, dep. 28/03/2002, Nurcaro in proc. ignoti, Rv. 221373; Sez. 1, n. 43704 del 30/10/2007, dep. 23/11/2007, P.G. in proc. Camposano e altro, Rv. 238134).
Tale rilievo, condiviso peraltro dalla stessa ricorrente che, nella esposizione del secondo motivo, ha evidenziato la perseguibilità ex officio del reato contravvenzionale contestato, esclude la pertinenza del richiamo alle norme processuali che attengono al reato perseguibile a querela.
2. Quanto al secondo motivo, si rileva che la prospettazione delle ragioni di censura non può ritenersi manifestamente infondata. La decisione di questa Corte (Sez. 1, n. 18449 del 29/04/2005, dep. 17/05/2005, Sorpresi, 231577), richiamata in ricorso, secondo la quale la forma di comunicazione, scritta e non vocale, del messaggio SMS di contenuto ingiurioso, non integra il concetto di molestia, è superata dal diverso orientamento, cui questo Collegio ritiene di aderire, secondo il quale la molestia, idonea a recare disturbo al destinatario, può essere posta in essere anche con l'invio di SMS, trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi. Detti messaggi di testo non possono, infatti, essere assimilati a quelli di tipo epistolare, poiché il destinatario è costretto sia de auditu sia de visu a percepirli con conseguente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente (Sez. 3, n. 28680 del 26/03/2004, dep. 01/07/2004, Passacantando G., Rv. 229464; Sez. 1, n. 24510 del 17/06/2010, dep. 30/06/2010, D'Alessandro, Rv. 247558, non massimata sul punto). Anche con riferimento all'elemento psicologico del reato, la prospettazione della mancanza dell'intento doloso non si configura come censura manifestamente infondata, avuto riguardo alla caratterizzazione personale e alla struttura dolosa della contravvenzione, valutabile come reato a dolo specifico, in rapporto alla quale è opinabile l'incidenza delle eventuali pulsioni motivazionali dalle quali il soggetto attivo sia stato spinto ad agire (Sez. 1, n. 2314 del 11/02/1992, dep. 03/02/1992, Gerlini, Rv. 189885; Sez. 1, n. 11855 del 06/10/1995, dep. 04/12/1995, Li Rosi, Rv. 203042; Sez. 1, n. 4053 del 12/12/2003, dep. 03/02/2004, Rota, Rv. 226992 Sez. 1, n. 36225 del 21/09/2007, dep. 03/10/2007, P.G. in proc. Oldoni, Rv. 238433).
3. A fronte di un motivo non manifestamente infondato, che non ha precluso la corretta instaurazione dinanzi a questa Corte del rapporto processuale d'impugnazione (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164), la verifica che si impone, avuto riguardo al tempus commissi delicti indicato nel capo d'imputazione (fino al 17 aprile 2005), attiene all'accertamento dell'intervenuto decorso, in data successiva alla emissione della sentenza impugnata, del termine massimo di prescrizione del reato. La verifica consente di rilevare che la prescrizione è maturata il 17 ottobre 2009 ai sensi degli artt. 157 e segg. c.p., comma 1, (nel testo previgente alla L. n. 251 del 2005), che trovano ultrattiva applicazione, quale legge più favorevole, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4. 3.1. Al rilievo dell'intervenuta estinzione del reato non ostano le censure dedotte dall'imputato, ne' il disposto dell'art. 129 c.p.p.. Le censure non presentano, infatti, come prima rilevato, profili d'inammissibilità per la loro manifesta infondatezza. Quanto all'art. 129 c.p.p., deve rilevarsi che, secondo l'orientamento costante di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento", e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
Non sono, invece, rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva, che, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, citata, Rv. 244275). Nella specie, non ricorrono le condizioni per un proscioglimento nel merito e questa Corte non può compiere un riesame dei fatti finalizzato a un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione.
4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
5. La presenza nel processo della parte civile, a cui favore è stata emessa dal giudice di merito condanna al risarcimento del danno equitativamente liquidato in Euro duemila, non richiede una rivalutazione del compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, sottratta al giudice di legittimità e riguardante solo il giudizio di merito (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, citata, Rv. 244273).
Alla stregua delle considerazioni già svolte, pertanto, restano salve le statuizioni civili adottate dal Tribunale, ai sensi dell'art. 578 c.p.p.. La ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile nel presente giudizio, che si liquidano nella somma complessiva di Euro 2.000,00 (duemila), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Conferma le statuizioni civili e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di Euro 2.000,00 (duemila), oltre spese generali, I.V.A e C.P.A., come per legge. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2011