Sentenza 16 giugno 1998
Massime • 1
Le dichiarazioni rese dal coimputato che, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 210 cod.proc.pen., sia stato invitato a rispondere secondo verità, in virtù dell'art. 198 cod.proc.pen., sono utilizzabili. Ciò in quanto l'esortazione a dire il vero, pur se non prevista con riferimento alla qualità del soggetto, non è vietata da alcuna statuizione processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/1998, n. 8796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8796 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
1. Dott. Pioletti Giovanni presidente del 16 giugno 1998
2. Dott. Postiglione Amedeo consigliere SENTENZA
3. Dott. Morgigni TO consigliere N. 2203
4. Dott. Teresi Alfredo consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Grillo Carlo consigliere N.03606/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
DI DE ST, n.
4.1.48 Bracciano
avverso la sentenza 13.10.97 della corte d'appello di Roma;
Sentita la relazione fatta dal consigliere TO Morgigni;
Sentita la requisitoria del sostituto procuratore generale, C. Di Zenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore avv. Bartolo, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Il 13 ottobre 1997 la corte d'appello di Roma ha confermato la. sentenza del pretore locale sezione di Bracciano, che il 13 giugno 1996 aveva condannato AU Di TT, ritenuto colpevole: a) del reato di cui all'art. 20 lett. b della legge n. 47 del 1985 per avere realizzato in concorso con EN e IO senza concessione un manufatto di mq. 124,115 alto mt. 2,50 con copertura a solaio piano ed altri lavori (specificati in imputazione) in totale difformità;
b) di violazione della legge n. 1086 del 1971, acc. in Bracciano il 24.11.1993. La corte ha applicato la sospensione condizionale della pena.
Ricorre l'imputato, deducendo cinque motivi.
Con il primo evidenzia inosservanza dell'art. 191 cod. proc. pen., in quanto le dichiarazioni del presunto correo e, cioè, del proprietario - committente EN sarebbero inutilizzabili, per avere il pretore ammonito lo stesso circa l'obbligo di dire il vero. Con il secondo motivo si duole della mancata assunzione di una prova decisiva. Ex art. 38 delle disposizioni d'attuazione è stata depositata una dichiarazione di TO EN, dalla quale risulta che, durante il tempo dell'esecuzione dei lavori abusivi, l'imputato era agli arresti domiciliari per altro. Tale atto non sarebbe stato preso in esame dalla corte territoriale.
Con il terzo motivo assume violazione dell'art. 6 della legge n. 47 del 1985, poiché esso ricorrente non aveva avuto modo di constatare l'illecito, proprio perché agli arresti e non aveva potuto rinunziare all'incarico.
Con il quarto motivo adduce inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen., essendo stato tratto a giudizio per rispondere di costruzione senza concessione e condannato per un fatto diverso totalmente e, cioè, per omesso controllo sull'esecuzione di lavori irregolari. Con l'ultimo motivo evidenzia carenza di motivazione. Rileva che la corte ha affermato la sua responsabilità in base alla presunzione che, durante il tempo in cui era agli arresti domiciliari, per proseguire la costruzione, si era avvalso di collaboratori. Tale profilo non sarebbe confermato da alcun altro elemento ne' dalle deposizioni dei testi De AN e Vessani.
Il 29 maggio 1998 il difensore ha depositato motivi nuovi, con i quali ha riformulato in modo più ampio il primo ed il secondo motivo innanzi trascritti. In particolare ha riportato il parere espresso sull'art. 210 da questa corbe in sede di lavori preparatori del codice di rito.
Il 29 maggio 1998 il difensore ha depositato motivi nuovi, con i quali ha riformulato in maniera più ampia il primo ed il Secondo motivo.
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
Reputa il collegio che non esiste alcuna inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato, che, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 210 cod. proc. pen., sia stato invitato a rispondere secondo verità, in virtù dell'art. 198 comma 1 cod. proc. pen. (in senso analogo sez. 5 sent. 0 3422 del 21/03/94 ud.
15/02/94 rv. 197583 imp. Betancor;
sez. 5 sent. 11674 del 30/11/95 ud. 13/10/95 rv. 203393 imp. Scarano).
Le disposizioni sull'esame di persone imputate in un procedimento connesso o di un reato collegato (art. 210 cod. proc. pen.) sono dettate per impedire che il soggetto sia costretto ad accusare se stesso.
Ne deriva che l'esortazione a dire il vero, pur se non prevista con riferimento alla qualità del soggetto, tuttavia, non è vietata da alcuna statuizione processuale.
Ne deriva che le dichiarazioni rese liberamente, pur se dopo il suddetto ammonimento, non sono affette da inutilizzabilità, che è disciplinata soltanto nel caso di prova acquisita in violazione di un divieto (art. 191 cod. proc. pen.). Non è esatto, poi, che la corte non abbia considerato che durante l'esecuzione dei lavori esso ricorrente era agli arresti. Anzi l'ultimo motivo formulato dal ricorrente suona da solo smentita di questa asserzione.
Non sussiste alcuna violazione dell'art. 6 della legge n. 47 del 1985, poiché nel caso in esame Di TT non ha contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni.
Sulla materiale asserita impossibilità di seguire i lavori non vi è alcuna mancanza di motivazione. I giudici del territorio con osservazioni congrue e corrette sotto ogni profilo hanno dato credito alle dichiarazioni del coimputato EN, che in modo preciso e puntuale ha chiamato il ricorrente in correità.
Hanno osservato che le precise affermazioni hanno trovato riscontro nell'assunto del tecnico comunale, il quale ha confermato che per la parte iniziale certamente i lavori sono stati diretti da Di TT.
Non vi è stata violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., poiché il ricorrente è stato condannato per tutti i fatti indicati in rubrica. L'omissione del controllo è soltanto un'aspetto dell'elemento soggettivo della contravvenzione, della quale si risponde anche a titolo di colpa.
La prescrizione non si è verificata, considerato il tempo della sospensione legale (223 giorni).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1998