Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2010, n. 24510
CASS
Sentenza 17 giugno 2010

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Non integra il reato di molestia o disturbo alla persona col mezzo del telefono o l'invio di un messaggio di posta elettronica che provochi turbamento o fastidio nel destinatario.

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    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 2Prima Pagina [Pag. 260]
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 3Art. 660 - Molestia o disturbo alle persone
    https://www.filodiritto.com/

  • 4Inviare missive con accluse foto dal contenuto erotico non integra il reato di molestia ex art. 660 c.p.
    Andrea Ribichesu · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Cass. pen., Sez. I, 13 settembre 2018, n. 40716 Questi i fatti. Con la sentenza del 27.10.2016, il Tribunale di X, in composizione monocratica, condannava Tizio alla pena pecuniaria di €. 300,00 di ammenda, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, Caia, poiché ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 660 c.p. Nella specie, il Tribunale riteneva responsabile Tizio del reato ad esso ascritto per aver inviato a Caia numerose missive con accluse foto dal contenuto erotico e messaggi sconvenienti o, comunque, sgraditi. Quanto sopra asserito era suffragato da un cospicuo numero di reperti fotografici recanti, per l'appunto, foto dal chiaro contenuto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2010, n. 24510
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24510
Data del deposito : 17 giugno 2010

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