Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2002, n. 12303
CASS
Sentenza 28 febbraio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La persona offesa, cui deve essere comunicata la richiesta di archiviazione della "notitia criminis" è, nel reato plurioffensivo anche la persona fisica sulla quale cade l'azione del colpevole, pur se l'incriminazione sia prevista a tutela di un interesse pubblico generale. (In applicazione di tale principio, la Corte, relativamente al reato di disturbo e molestia alle persone, ha accolto il ricorso del privato al quale era stato omesso l'avviso di cui all'art. 408 cpv. cod. proc. pen., rilevando che il suddetto reato, oltre a tutelare la tranquillità pubblica per i potenziali riflessi sull'ordine pubblico, costituisce anche un'offesa alla quiete privata).

Commentario1

  • 1Confini ancora troppo incerti per il delitto di stalkingAccesso limitato
    Carmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 5 novembre 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2002, n. 12303
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12303
Data del deposito : 28 febbraio 2002

Testo completo