Sentenza 28 febbraio 2002
Massime • 1
La persona offesa, cui deve essere comunicata la richiesta di archiviazione della "notitia criminis" è, nel reato plurioffensivo anche la persona fisica sulla quale cade l'azione del colpevole, pur se l'incriminazione sia prevista a tutela di un interesse pubblico generale. (In applicazione di tale principio, la Corte, relativamente al reato di disturbo e molestia alle persone, ha accolto il ricorso del privato al quale era stato omesso l'avviso di cui all'art. 408 cpv. cod. proc. pen., rilevando che il suddetto reato, oltre a tutelare la tranquillità pubblica per i potenziali riflessi sull'ordine pubblico, costituisce anche un'offesa alla quiete privata).
Commentario • 1
- 1. Confini ancora troppo incerti per il delitto di stalkingAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 5 novembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2002, n. 12303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12303 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2002 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento