Sentenza 7 aprile 2004
Massime • 1
La mancata redazione della sentenza, per cause anche diverse dalla morte sopravvenuta del giudice che abbia adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, determina non l'inesistenza, ma la nullità della pronuncia stessa, dovendosi equiparare la mancata motivazione alla omessa motivazione; e tale nullita puo essere rilevata solo nell'eventuale giudizio di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2004, n. 20280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20280 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 07/04/2004
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - N. 725
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 45437/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rossano;
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Rossano, in data 9 giugno 2000;
nei confronti di:
MO OS;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Pietro Antonio Sirena;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Antonio Gialanella, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Sentito il difensore dell'imputata, avvocato Mario La Pietra, il quale ha invece chiesto che la Corte dichiari il ricorso inammissibile e, in subordine, che annulli senza rinvio il provvedimento impugnato perché il reato è estinto per prescrizione, osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 9 giugno 2000, il Tribunale di Rossano in composizione monocratica dichiarò non doversi procedere nei confronti di MO OS, in ordine al delitto di invasione -, da un terreno di proprietà del comune di Longobucco, perché il fatto non costituisce reato.
Sennonché, il giudice Vito Masi, che componeva il detto tribunale, non ha depositato - malgrado siano trascorsi quasi quattro anni dalla data della deliberazione - sia la sentenza relativa al procedimento in questione, sia quelle relative a molti altri processi (circa 400) del pari decisi: perciò, il Presidente del Tribunale di Rossano ha disposto "il deposito dei fascicoli penali relativi al ruolo" delle cause già deliberate dal predetto magistrato, tra i quali v'è appunto quella in esame;
e il cancelliere, con riferimento a quest'ultima, ha formato un documento - contenente l'intestazione della sentenza, le generalità dell'imputata, l'imputazione, l'indicazione delle conclusioni delle parti e la fotocopia del dispositivo - che è stato depositato in data 22 settembre 2003. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso immediato per Cassazione il Pubblico Ministero, deducendo la assoluta mancanza di motivazione.
Ciò posto, si osserva che il presente ricorso concerne una questione che il codice di procedura penale non sembra risolvere in maniera espressa: e cioè cosa avvenga nelle ipotesi in cui un giudice monocratico decida un processo e poi non possa per un qualche impedimento, a esempio la morte, depositare la sentenza. L'unica norma che si occupa di siffatta questione è l'articolo 559, comma 4^, c.p.p., il quale stabilisce che "in caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa di sostituzione".
E però, la suddetta disposizione di legge sembra riferirsi solo al caso in cui il giudice abbia redatto la minuta della sentenza e poi non possa sottoscriverla, non potendosi ipotizzare che il presidente del tribunale possa sostituire il decidente anche nella compilazione di un provvedimento, alla formazione del quale non ha in alcun modo partecipato.
Ciò non significa, tuttavia, che il giudizio debba essere ripetuto, fatto questo che comunque il codice neppure prevede: tanto che questa Corte, sotto l'impero del codice di procedura penale abrogato, le cui norme sulla materia erano del tutto simili a quelle oggi in vigore (cfr. articolo 599, comma 4^, c.p.p. in vigore e articolo 474, comma 2^, seconda parte, c.p.p. del 1930), ha addirittura affermato che "il provvedimento con il quale il presidente del tribunale dichiara l'inesistenza della sentenza del pretore redatta nel solo dispositivo, sottoscritto e letto in udienza, e non nella motivazione, per sopravvenuto decesso del giudice, è una pronuncia abnorme ed è perciò immediatamente impugnabile con ricorso per Cassazione" (Cass. pen., sez. 5^, 18 dicembre 1975, Niellino, RV 132632).
Con la stessa decisione è stato, inoltre, stabilito che "la mancata redazione della sentenza per sopravvenuta morte del pretore che abbia adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, determina non l'inesistenza, ma la nullità della pronuncia stessa, dovendosi equiparare la mancata redazione alla omessa motivazione;
e tale nullità può essere rilevata solo nell'eventuale giudizio d'impugnazione" (Cass. pen., citata, RV 132633).
Ebbene, ritiene questo Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dal principio affermato nella massima da ultimo citata, reputando che tale soluzione - in una fattispecie quale quella per cui è processo - sia la più rispettosa delle regole generali stabilite dal codice di redazione di procedura penale in materia impugnazione delle sentenze.
Del resto, in un ricorso analogo contro sentenza resa sempre dal Tribunale di Rossano in composizione monocratica, questa stessa sezione aveva già deciso in maniera uguale a quella della presente pronuncia, evidenziando che la causa della nullità del provvedimento impugnato andava rinvenuta nella violazione degli articoli 125, comma 3^, e 546, comma 1^, punto e), c.p.p. (cfr.: Cass. pen., 20 febbraio 2004, P.M.
contro
De Simone, inedita). Si osserva, infine, che non è accoglibile la tesi difensiva secondo cui il reato di invasione di terreni contestato alla MO sarebbe estinto per prescrizione;
trattasi, infatti, di delitto la cui permanenza è cessata solo con la deliberazione del Tribunale, in data 9 giugno 2000: quindi non è ancora trascorso il tempo necessario per il verificarsi della menzionata causa estintiva. Alla stregua delle superiori argomentazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2004