Sentenza 5 aprile 2004
Massime • 1
È nulla la sentenza del giudice monocratico del tutto priva di motivazione, ancorché consti del dispositivo letto in udienza; alla declaratoria di nullità consegue la trasmissione al giudice di primo grado e non a quello di appello, in quanto quest'ultimo ha il potere di completare o integrare la motivazione, mentre nell'ipotesi in cui la motivazione manchi, egli dovrebbe sostituirsi al primo giudice, redigendo la motivazione in sua vece e privando l'imputato di un grado del giudizio. (Nella specie il magistrato che ha definito il giudizio dando lettura del dispositivo in udienza non ha mai redatto la motivazione perché sospeso dal servizio, con la conseguenza che non può,comunque, provvedere, ne' in sua vece può essere incaricato il Presidente del Tribunale, in quanto la sottoscrizione di quest'ultimo, nell'ipotesi di magistrato impedito, presuppone che il magistrato che ha deliberato abbia redatto almeno la minuta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2004, n. 21659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21659 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/04/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 588
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 044334/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO;
nei confronti di:
1) LO AN, N. IL 08/04/1969;
2) RO AN, N. IL 29/02/1976;
3) NI RD, N. IL 14/06/1973;
avverso SENTENZA del 04/10/2000 TRIBUNALE di ROSSANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCANO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MELONI Vittorio, per l'annullamento con rinvio al Tribunale di Rossano.
Con sentenza 4 ottobre 2000 il Tribunale di Rossano in composizione monocratica dichiarava non doversi procedere nei confronti di EL IO, EZ IA, SA RD, imputati per i reati di danneggiamento, lesioni, detenzione e porto di arma impropria (bastoni) per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Catanzaro ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. deducendo nullità della sentenza, del tutto priva di motivazione, ex artt. 546, comma 1, lett. e) e 127, comma 3, c.p.p.. La sentenza impugnata è del tutto priva di motivazione. Essa consta dell'intestazione, comprensiva del capo d'imputazione e delle conclusioni delle parti, e del dispositivo. Dall'esame degli atti risulta che il Presidente del Tribunale di Rossano in sede di formazione delle tabelle per il biennio 2002/2003, ha disposto in data 15.4.2003 il "deposito dei fascicoli penali già oggetto di sequestro da parte del Procuratore della Repubblica di Salerno nello stato in cui si trovano" ed ha mandato "al Cancelliere Dirigente di adottare ogni idoneo provvedimento per le necessarie comunicazioni al Pubblico Ministero ed alle altre parti processuali". A sua volta con provvedimento in data 12.5.2003 il presidente della sezione penale del Tribunale ha disposto che il deposito dei fascicoli avvenisse con "idoneo scaglionamento", motivando il predetto deposito con la "esigenza di affermazione del diritto". In conclusione il magistrato che ha definito il giudizio dando lettura del dispositivo in udienza, ai sensi dell'art. 545 c.p.p., non ha mai redatto la motivazione. Se ne ricava che nel caso di specie la sentenza impugnata non può farsi risalire ad un cosciente atto di volizione riferibile al magistrato che l'ha pronunciata se non nel dispositivo. In altra occasione questa Corte ebbe ad affermare che dalla totale omissione della motivazione non deriva l'inesistenza della sentenza perché il dispositivo letto in udienza è provvedimento decisorio con effetti propri, idoneo a passare in giudicato se non impugnato (Cass. pen., sez. 3^, 21 febbraio 1994, P.M. c. Marconi, CED 197336). Tuttavia nel caso di specie si tratta di sentenza di giudice monocratico, sospeso dal servizio (cfr. il già ricordato provvedimento del Presidente del Tribunale di Rossano del 15.4.2003), sì che non potrebbe comunque farsi luogo alla redazione della motivazione da parte del magistrato che ha pronunciato il provvedimento ne' in sua vece potrebbe provvedere il Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 559, comma 4^, c.p.p. atteso che, come ritenuto dalla dottrina nella vigenza dell'abrogato art. 567, la sottoscrizione da parte del Presidente del Tribunale in luogo del magistrato impedito, presuppone che il magistrato che ha pronunciato la sentenza abbia redatto almeno la minuta, non potendo altro magistrato che non ha partecipato alla deliberazione sostituirsi al decidente nella redazione della motivazione.
Ai sensi dell'art. 569, comma 4^, c.p.p. alla declaratoria di nullità ex artt. 546 e 125, comma 3, c.p.p. della sentenza impugnata, dovrebbe seguire l'annullamento con rinvio al giudice competente per l'appello. Peraltro è stato affermato da questa Corte che nell'ipotesi in cui la motivazione non debba essere completata, integrata o sostituita, attività che rientra nei poteri del giudice d'appello, ma occorra invece sostituirsi al primo giudice, redigendo la motivazione in sua vece e privando l'imputato di un grado del giudizio, alla declaratoria di nullità del provvedimento segue la trasmissione degli atti al giudice a quo (Cass. pen., sez. 4^, 11 febbraio 1998, Kass). S'impone pertanto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Rossano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Rossano per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2004