Sentenza 23 settembre 2004
Massime • 1
La completa mancanza della motivazione determina la nullità assoluta della sentenza e, in sede di giudizio di legittimità, l'annullamento senza rinvio del provvedimento e la trasmissione degli atti al giudice che lo ha emesso, poichè l'integrazione di una motivazione mancante non può essere demandata al giudice della legittimità, nè di tale compito può essere investito il giudice di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2004, n. 42379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42379 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 23/09/2004
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1288
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 046409/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di ROSSANO;
nei confronti di:
1) LI CE N. IL 08/06/1931;
avverso SENTENZA del 13/12/2000 TRIBUNALE di ROSSANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VBSSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. M. De Sandro che ha concluso per l'annullamento con rinvio del Tribunale di Rossano.
SVOLGIMENTO IN FATTO E IN DIRITTO
L'impugnata sentenza del Tribunale di Rossano in composizione monocratica, emessa ai sensi dell'art. 219 comma 1 d. lg. N. 51 del 1998, in data 13 dicembre 2000 e depositata il 22 settembre 2003 (n. 1 106 /2000) ha disposto la assoluzione di ZO IN dal reato di furto monoaggravato di piante- che si assumeva commesso il 3 luglio 1996.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rossano ha proposto l'8 ottobre 2003 ricorso avverso detta sentenza, comunicatagli il 23 settembre 2003, deducendo la nullità della stessa ai sensi dell'art. 546 comma 1 lett. e) e comma 3, art. 125 comma 3) c.p.p. per totale assenza della motivazione. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto il 16 ottobre 2003 ricorso avverso detta sentenza, deducendo la nullità della stessa ai sensi degli artt. 606 comma 1 lett. c), e art. 125 comma 3) per totale assenza della motivazione.
Il difensore del ZO faceva pervenire il 15 giugno 2004, una memoria con la quale deduceva:
- la violazione dell'art. 584 c.p.p. non essendo stato notificato al ZO l'atto di impugnazione del PM;
- la immediata applicabilità dell'art. 129 comma 1 con conferma della assoluzione dell'imputato;
- la applicazione del principio, affermato in giurisprudenza (Cass. sez. 3^ 21 febbraio 1994, Marconi) secondo cui la sentenza priva di motivazione non è inesistente ma detto vizio è sanabile dal giudice di merito che successivamente sia investito, con la conseguenza che a tale solo adempimento dovrebbe essere funzionalizzata la pronuncia di annullamento in ipotesi adottata dalla suprema Corte. Ritiene la Corte che i ricorsi siano fondati.
Il 13 dicembre 2000 il giudice unico del Tribunale di Rossano ha dato lettura, in udienza, del dispositivo contenente la assoluzione del ZO, in ordine al reato di furto pluriaggravato. Il ricorso immediato per Cassazione è stato proposto per carenza di motivazione risultante dal provvedimento impugnato. Effettivamente, la sentenza in discussione è totalmente priva della motivazione, constando esclusivamente della intestazione, comprensiva del capo di imputazione e della conclusioni delle parti, nonché del dispositivo.
Resta pertanto integrata la nullità dedotta ai sensi dell'art. 125 comma 3 e 546 comma 3 c.p.p. che è di carattere assoluto e che, una volta eccepita con validi motivi di impugnazione, comporta la pronuncia di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con ordine di trasmissione degli atti al giudice di primo grado il quale dovrà procedere a nuovo giudizio.
Non sono fondate invece le doglianze illustrate dal difensore dell'imputato.
Contrariamente a quanto prospettato, gli atti di impugnazione del Procuratore della Repubblica e del Procuratore generale presso la Corte d'Appello in data 8 e 3 ottobre 2003 sono stati notificati al ZO dall'ufficiale giudiziario incaricato, mediante invio di raccomandata n. 7989/8 spedita il 10 novembre 2003 e ricevuta il 13 novembre 2003 dalla moglie convivente dell'imputato, come si desume dalla cartolina allegata agli atti.
Non si apprezza pertanto sotto alcun profilo la dedotta violazione dell'art. 584 c.p.p.. Il punto secondo è costituito da richiesta inammissibile non essendo demandabile alla Cassazione, giudice di legittimità, di integrare una motivazione mancante, attività che necessariamente presuppone la valutazione di circostanze ed elementi di fatto.
Quanto al terzo punto, lo stesso è superato dalla decisione adottata. Conformemente all'orientamento già espresso da questa Corte (sez. 5^, 2 luglio 2004, Leocata) non può farsi luogo all'investimento del giudice dell'appello ai sensi del disposto dell'art. 569 comma 4 ultima parte c.p.p., ai fini della redazione della motivazione mancante, dal momento che il vizio rilevato nel caso di specie da luogo a inesistenza giuridica della sentenza- documento, essendosi in presenza di un atto composto dal solo dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Rossano per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2004