Sentenza 9 aprile 2008
Massime • 1
È nulla la sentenza del giudice monocratico del tutto priva di motivazione, ancorché consti del dispositivo letto in udienza; alla declaratoria di nullità consegue la trasmissione al giudice di primo grado e non a quello di appello, in quanto quest'ultimo ha il potere di completare o integrare la motivazione, mentre nell'ipotesi in cui la motivazione manchi, egli dovrebbe sostituirsi al primo giudice, redigendo la motivazione in sua vece e privando l'imputato di un grado del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2008, n. 16829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16829 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 09/04/2008
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 455
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 023825/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di CATANZARO;
nei confronti di:
1) OI AN, N. IL 23/06/1972;
avverso SENTENZA del 14/11/2001 TRIBUNALE di ROSSANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
OSSERVA
Con sentenza del 14 novembre 2001, il Tribunale di Rossano ha applicato a norma dell'art. 444 c.p.p., nei confronti di OI RA la pena di anni uno mesi quattro e giorni venti di reclusione e L.
1.000.000 di multa, quale imputato dei reati di furto e tentata estorsione al medesimo ascritti, con provvedimento che peraltro consta soltanto del dispositivo.
Ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero deducendo la nullità del provvedimento.
Il ricorso è fondato. Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare in varie circostanze, che è nulla la sentenza del giudice monocratico del tutto priva di motivazione, ancorché consti del dispositivo letto in udienza;
alla declaratoria di nullità consegue la trasmissione al giudice di primo grado e non a quello di appello, in quanto quest'ultimo ha il potere di completare o integrare la motivazione, mentre nell'ipotesi in cui questa manchi, come nella specie, egli dovrebbe sostituirsi al primo giudice, redigendo la motivazione in sua vece e privando l'imputato di un grado di giudizio (fra le varie, cfr. Cass., Sez. 5, 5 aprile 2004, p.g. in proc. Covello).
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Rossano per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2008