Sentenza 6 maggio 2004
Massime • 1
La mancata redazione della sentenza per un qualche impedimento del giudice che abbia adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, non determina l'inesistenza ma la nullità della pronuncia stessa, dovendosi equiparare la mancata redazione della sentenza alla omessa motivazione, e tale nullità può essere rilevata solo nell'eventuale giudizio d'impugnazione. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza depositata contenente la sola intestazione, le generalità degli imputati, l'imputazione, l'indicazione delle conclusioni delle parti e il dispositivo, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello per il giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2004, n. 23547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23547 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI FR - Presidente - del 06/05/2004
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 832
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1639/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appella di Catanzaro e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rossano;
nei confronti di:
MA VA, nato a [...] il [...], MA FR, nato a [...] il [...] e MP LD FR, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Rossano in data 23.2.2003.
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Massera.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dottor Gianfranco Ciani, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.2.2001, il Tribunale di Rossano in composizione monocratica dichiarava VA MA, FR MA e LD FR MP colpevoli del delitto di introduzione continuata di animali per farli pascolare in un terreno di Saverio Vulcano e condannava ciascuno alla pena, condizionalmente sospesa solo per MP, di mesi due giorni dieci di reclusione, nonché al risarcimento in solido del danno e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
Sennonché, il giudice Vilo Masi, che componeva il detto Tribunale, non ha depositato sia la sentenza relativa al procedimento in questione, sia quelle relative, a molti altri processi (circa 400) del pari decisi;
perciò, il Presidente del Tribunale di Rossano ha disposto "il deposito dei fascicoli penali relativi al ruolo" delle cause già deliberate dal predetto magistrato, tra i quali v'è appunto quella in esame e il cancelliere, con riferimento a quest'ultima, ha formato un documento - contenente l'intestazione della sentenza, le generalità degli imputati, l'imputazione, l'indicazione delle conclusioni delle parli e la fotocopia del dispositivo - che è stato depositato in data 9.10, 2003. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso immediato per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rossano deducendo la assoluta mancanza di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso concerne una questione che il codice di procedura penale non sembra risolvere in maniera espressa: e cioè cosa avvenga nelle ipotesi in cui un giudice monocratico decida un processo e poi non possa per un qualche impedimento, a esempio la morte (ma non solo), depositare la sentenza.
L'unica norma che si occupa di siffatta questione è l'articolo 559, comma 4, c.p.p., il quale stabilisce che "in caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del Tribunale previa menzione della causa di sostituzione".
E però, la suddetta disposizione di legge sembra riferirsi solo al caso in cui il giudice abbia redatto la minuta della sentenza e poi non possa sottoscriverla, non potendosi ipotizzare che il presidente del Tribunale possa sostituire il decidente anche nella compilazione di un provvedimento, alla formazione del quale non ha in alcun modo partecipato.
Ciò non significa, tuttavia, che il giudizio debba essere ripetuto, fatto questo che comunque il codice neppure prevede: tanto che questa Corte, sotto l'impero del codice di procedura penale abrogato, le cui norme sulla materia erano del tutto simili a quelle oggi in vigore (cfr. articolo 599, comma 4, c.p.p. in vigore e articolo 474, comma 2, seconda parte, c.p.p. del 1930), ha addirittura affermato che "il provvedimento con il quale il presidente del Tribunale dichiara l'inesistenza della sentenza del pretore redatta nel solo dispositivo, sottoscritto e letto in udienza, e non nella motivazione, per sopravvenuto decesso del giudice, è una pronuncia abnorme ed è perciò immediatamente impugnabile con ricorso per Cassazione" (Cass. pen., sez. 5^, 18 dicembre 1975, Mellino, RV 132632).
Con la stessa decisione è stato, inoltre, stabilito che "la mancata redazione della sentenza per sopravvenuta morte del pretore che abbia adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, determina non l'inesistenza, ma la nullità della pronuncia stessa, dovendosi equiparare la mancata redazione alla omessa motivazione;
e tale nullità può essere rilevata solo nell'eventuale giudizio d'impugnazione" (Cass. pen., citata, RV 132633). Ebbene, ritiene questo Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dal principio affermato nella massima da ultimo citata, ritenendo che tale soluzione - in una fattispecie quale quella per cui è processo - sia la più rispettosa delle regole generali stabilite dal codice di procedura penale in materia di redazione e di impugnazione delle sentenze. Del resto, in un ricorso analogo contro sentenza resa sempre dal Tribunale di Rossano in composizione monocratica, questa stessa sezione aveva già deciso in maniera uguale a quella della presente pronuncia, evidenziando che la causa della nullità del provvedimento impugnato andava rinvenuta nella violazione degli articoli 125, comma 3, e 546, comma 1, punto e), c.p.p. (cft.: Cass. pen., 20 febbraio 2004, P.M.
contro
De Simone, inedita). Non può essere condivisa la tesi del P.G. che ha eccepito l'inammissibilità della impugnazione per carenza di interesse processuale in quanto il P.M. ha sempre interesse ad ottenere la corretta applicazione della legge penale, eventualmente anche a favore dell'imputato e considerata che, anche nell'ipotesi di sentenza di condanna, la redazione della motivazione gli e necessaria per il concreto esercizio del potere- dovere di verificare l'esatta qualificazione giuridica dei fatti all'origine dell'imputazione e l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio.
Alla stregua delle superiori argomentazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti vanno trasmessi per il giudizio alla Corte di Appello di Catanzaro ai sensi dell'art. 569, comma 4 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte di Appello di Catanzaro per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2004