Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2004, n. 23547
CASS
Sentenza 6 maggio 2004

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La mancata redazione della sentenza per un qualche impedimento del giudice che abbia adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, non determina l'inesistenza ma la nullità della pronuncia stessa, dovendosi equiparare la mancata redazione della sentenza alla omessa motivazione, e tale nullità può essere rilevata solo nell'eventuale giudizio d'impugnazione. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza depositata contenente la sola intestazione, le generalità degli imputati, l'imputazione, l'indicazione delle conclusioni delle parti e il dispositivo, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello per il giudizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2004, n. 23547
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23547
    Data del deposito : 6 maggio 2004

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