Sentenza 5 novembre 2015
Massime • 1
Non è configurabile il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen., bensì quello di appropriazione indebita, nella condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, maternità o assegni familiari, quale anticipazione effettuata per conto dell'I.N.P.S., ottiene dall'ente pubblico il conguaglio degli importi fittiziamente indicati con quelli da lui dovuti al medesimo istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali. (In motivazione, la S.C. ha escluso la possibilità di attribuire al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica, trattandosi di reato commesso in danno di una diversa persona offesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2015, n. 5486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5486 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2015 |
Testo completo
5 486/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO ESPOSITO - Presidente - SENTENZA N. 2098 Dott. MATILDE CAMMINO - Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PIERCAMILLO DA VIGO N. 35177/2015 Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO nei confronti di: RE LU N. IL 14/03/1962 avverso la sentenza n. 5472/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BUSTO ARSIZIO, del 02/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Giulio Romano, che ha chiesto fro vvedimento i l'enmullamento con rinvio delt imfugueto, qualificati i fatti ex art. 316-ter cf. nileve te le regolarità degli avvisi di rito;
ge Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO Il GUP del Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'imputato LU RE, in atti generalizzato, in ordine al reato ascrittogli (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) perché il fatto non sussiste. Contro tale provvedimento, il P.G. territoriale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione della legge sostanziale e vizio di motivazione (il fatto accertato integrerebbe gli estremi del reato di cui all'art. 316-ter c.p., nel quale andava pertanto riqualificato il reato contestato). Nelle more è stata depositata nell'interesse dell'imputato una memoria difensiva (che argomenta la non configurabilità del reato di cui all'art. 316-ter c.p., avendo l'imputato percepito non somme indebitamente erogate dall'INPS, ma effettivamente spettanti al lavoratore). All'odierna udienza camerale, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del P.G. è infondato e va rigettato.
1. I fatti accertati sono pacifici: in proposito, il P.G. ricorrente non muove, in concreto, decisive contestazioni, lamentandone unicamente, in concreto, l'erronea qualificazione giuridica. Pone a fondamento della doglianza l'orientamento per il quale Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316ter cod. pen., e non quelli di truffa o di appropriazione indebita o di indebita compensazione ex art. 10quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, maternità o assegni familiari, quale anticipazione effettuata per conto dell'I.N.P.S., ottiene dall'ente pubblico il conguaglio degli importi fittiziamente indicati con quelli da lui dovuti al medesimo istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali >> (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 48663 del 17.10.2014, C.E.D. Cass. n. 261140).
1.1. Trattasi, peraltro, di decisione rimasta isolata, apparendo dominante, e comunque, a parere del collegio, condivisibile, l'orientamento per il quale Nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre - mediante la "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, comple l'atto di disposizione - la perdita definitiva del bene da parte della stessa >> (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 18762 del 15.1.2013, C.E.D. Cass. n. 255194: fattispecie in tema di mancata corresponsione ad una dipendente, da parte del datore di lavoro, di indennità di malattia e assegni familiari portati comunque a conguaglio dall'Inps, in cui la S.C. ha escluso la truffa per difetto dell'elemento del danno). In motivazione, quest'ultima decisione ha precisato che nella condotta potrebbe eventualmente configurarsi (non il delitto di cui all'art. 316-ter c.p., bensì) il reato di appropriazione indebita nei confronti del lavoratore da parte del datore di lavoro che trattenga le somma indebitamente portate a conguaglio in relazione a prestazioni di cui si è sostanzialmente riconosciuto debitore per conto dell'ente previdenziale e corrispondenti a somme di denaro determinate nel loro ammontare e già fatte figurare come erogate al lavoratore>>. Il fatto, commesso in danno di p.o. diversa, sarebbe, peraltro, ben diverso da quello contestato nell'ambito dell'odierno procedimento, e, per tale ragione, in ipotesi, insuscettibile di mera riqualificazione in iure nell'ambito dell'odierno procedimento. In argomento, e nel medesimo senso, cfr. anche Cass. pen., sentenze n. 11184 del 27.2.2007, C.E.D. Cass. n. 236131, e n. 42937 del 3.10.2012, C.E.D. Cass. n. 253646. Si è anche ritenuto che Non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro che, in caso di cessione di quota della retribuzione da parte del lavoratore, ometta di versarla al cessionario>> (Cass. pen.,Sez. un.,sentenza n. 37954 del 25.5.2011, C.E.D. Cass. n. 250974: in motivazione, si è precisato che la regola dell'acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve non opera ai fini della nozione di altruità accolta nell'art. 646 cod. pen. Non potrà, pertanto, ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo).
1.2. La correttezza della soluzione giuridica adottata dal G.U.P. assorbe la doglianza inerente all'invocato vizio di motivazione. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. II, sentenze n. 3706 del 21. 27 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 - 25 maggio 2010, - CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. IV, sentenza n. 6243 del 7 marzo 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione - denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. IV, sentenza n. 4173 del 22 febbraio 13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993). Va, in proposito, ribadito il seguente principio di diritto: nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta). Ne consegue che, nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito. E, nel caso in esame, la questione di diritto evocata in ricorso era stata decisa correttamente dal primo giudice.
P.Q.M.
rigetta il ricorso del P.M. Così deciso in Roma, udienza camerale 5 novembre 2015 Il componente estensore Il Presidente Sergio Beltrani Antonio Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 10 FEB. 2016, IL Il Cancelliere CANCELLIERE Claudia Pjanelli N * S