Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2015, n. 5486
CASS
Sentenza 5 novembre 2015

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Non è configurabile il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen., bensì quello di appropriazione indebita, nella condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, maternità o assegni familiari, quale anticipazione effettuata per conto dell'I.N.P.S., ottiene dall'ente pubblico il conguaglio degli importi fittiziamente indicati con quelli da lui dovuti al medesimo istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali. (In motivazione, la S.C. ha escluso la possibilità di attribuire al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica, trattandosi di reato commesso in danno di una diversa persona offesa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2015, n. 5486
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5486
    Data del deposito : 5 novembre 2015

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