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Sentenza 15 aprile 2026
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2026, n. 13655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13655 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 354/2026 CC - 13/03/2026 R.G.N. 2043/2026 sul ricorso proposto da: ON AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/11/2025 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BI NA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/11/2025, la Corte di appello di Lecce ha respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da AN ON, il quale è stato sottoposto prima alla misura cautelare della custodia in carcere dal 25/05/2021 al 25/06/2021 e poi a quella degli arresti domiciliari fino al 28/10/2022, in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, dal quale era stato 'assolto, ai sensi dell'art. . 530, comma 2, cod.. proc. pen., perché il fatto non sussiste, con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce o 1in data 28/10/2022, irrevocabile il 14/3/2024. 2. Il ON, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della colpa grave. Rileva che la Corte territoriale non ha considerato né che anche i coimputati LE CC ed RT CE 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 13655 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 13/03/2026 sono stati assolti, né le risultanze negative del verbale di perquisizione personale effettuata nei confronti dell'istante presso la Casa Circondariale di Taranto il 13/12/2018; che, dunque, non sono ravvisabili profili di colpa nella condotta del ON. 2.1. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per carenza ed illogicità manifesta della motivazione. Evidenzia che il provvedimento impugnato non dà conto della sussistenza del nesso causale tra la condotta del ricorrente e l'adozione. della misura cautelare a suo carico;
che il contenuto delle intercettazioni richiamato in motivazione risulta superato dalla sentenza assolutoria;
che le condotte ascritte al ON sono sconfessate dal verbale di perquisizione del 13/12/2018; che, dunque, bastava tenere in considerazione l'esito negativo di detta perquisizione personale per ritenere l'assenza sia dei gravi indizi di colpevolezza, che delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va respinto, essendo infondati entrambi i motivi su cui si fonda, che, per essere strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato in relazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico-giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, restando, invece, nell'esclusiva attribuzione del giudice di merito la valutazione in ordine all'esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deve essere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez. U, 28/11/2013, n. 51779, Nicosia, Rv. Rv. 257606 - 01, in motivazione). Si tratta i all'evidenza, di una valutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dal giudice nel processo penale sull'imputazione, atteso che quest'ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell'imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stesso materialè, deve stabilire - con . un giudizio effettuatò in piena autonomia se le condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l'ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione". A tal fine il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla 2 riparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 - 01). Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione i il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e, come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, Di Dio, Rv. 285069 - 01). Invero, nel giudizio di riparazione, è proprio l'accertato rapporto di causa-effetto che legittima il riconoscimento della rilevanza negativa della strategia difensiva, comunque legittima, dell'imputato. Trattasi di accertamento che va svolto tenendo presente la condotta tenuta dall'istante sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664 - 01). 1.2. Va, tuttavia, precisato che il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio di merito, per cui può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in quest'ultimo e, comunque, non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione;
diversamente, uno spazio di manovra più ampio gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate. In altri termini, la sentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto di riferimento per il giudice della riparazione quanto all'accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione. Dunque, la condizione ostativa al h9n-L,1 riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentatartjlavere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, condotte che possono essere di tìpo extra processuale . (grave leggerezza o .macroscopica trascuràtezza tali da aver determinato l'imputazione, quali, ad esempio, frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale) o di tipo processuale (si pensi, a titolo di esempio, all'autoincolpazione o al silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi o ancora al mendacio); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all'addebitabilità all'interessato di tali comportamenti, sia in ordine all'incidenza di essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 - 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia De Medina, Rv. 263197 - 01). 1.3. Così circoscritto il perimetro applicativo dell'art. 314 cod. proc. pen. all'interno del quale occorre muoversi, si osserva che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendo individuato le condotte gravemente colpose poste in essere dal ON i) nella frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in attività illecite, che lo rifornivano di sostanze stupefacenti, come da lui stesso ammesso e li) nella circostanza che le consegne effettuate dal CC in suo favore, aventi ad oggetto "il polipo e le seppie", avvenivano nei giorni immediatamente precedenti le sue visite al figlio detenuto nella stessa asa 4ircondariale ove era ristretto anche il CE. Trattasi di circostanze che, nella loro materialità storica, non sono state escluse dal giudice dell'assoluzione, che, pur ritenendo sussistenti le condotte descritte nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, le ha diversamente valutate, ritenendole inidonee a fondare una dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato. Orbene, tali comportamenti possono essere presi in considerazione nel giudizio di riparazione, al diverso fine di accertare se abbiano costituito il presupposto che, con il concorso dell'errore dell'autorità procedente, ha creato la falsa apparenza della loro configurabilità come reato. Viceversa, i rilievi mossi dalla difesa si appalesano del tutto inconferenti, atteso che sovrappongono impropriamente il piano della riparazione a quello della cognizione, sia quando evidenziano la circostanza per cui il CC ed il CE sono stati assolti, sia nella parte in cui fanno riferimento all'esito negativo della perquisizione personale, atteso che, se l'atto avesse dato esito positivo, il ricorrente sarebbe stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli. Il giudice della riparazione, dunque, ha ritenuto che quelle condotte, reiterate nel tempo, abbiano creato l'apparenza evidente di una situazione di illegalità, che ha contribuito causalmente all'adozione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, essendo connotate - in considerazione del tenore delle conversazioni intercettate e dell'utilizzo di un linguaggio criptico - quantomeno da una forte ambiguità, tale da far sospettare il coinvolgimento di chi le tenute nelle attività illecite. Nel caso di specie, peraltro, il ON ha ammesso che oggetto delle conversazioni intercettate fossero le sostanze stupefacenti. Di conseguenza, la Corte territoriale ha applicato il principio di diritto più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta o detenzione, integra ' la condizione ostativa della colpa grave le frequentazioni 4 ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o, come nel caso di specie, coinvolti in traffici illeciti, avendo fornito adeguata motivazione in ordine alla loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in considerazione del tipo e della qualità dei collegamenti con tali persone, relativi a forniture di sostanza stupefacente, tali da porsi in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436 - 01; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 - 01). In conclusione, il giudice della riparazione ha ritenuto che i comportamenti tenuti dall'odierno ricorrente abbiano determinato una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, fattispecie di reato (nella specie, quelle di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990) ed a generare interpretazioni erronee da parte dell'Autorità (Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293 - 01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034 - 01). 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3. Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal Ministero resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, in ragione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. -28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01, in motivazione). Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte - in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatis mutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie - hanno di recente ribadito il principio, che si cdndivide e che qui si "intende ribadire, secondo il quale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la 5 Il Consigliere estensore t D'Auria UNZIONARIO IG1IZARI0 Dott.ssa Iren c4z ndo tutela dei propri interessi» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, non massimata sul punto). In altri termini, «la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione» (Sez. U, n. 877/2022 cit.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma, il giorno 13 marzo 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BI NA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/11/2025, la Corte di appello di Lecce ha respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da AN ON, il quale è stato sottoposto prima alla misura cautelare della custodia in carcere dal 25/05/2021 al 25/06/2021 e poi a quella degli arresti domiciliari fino al 28/10/2022, in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, dal quale era stato 'assolto, ai sensi dell'art. . 530, comma 2, cod.. proc. pen., perché il fatto non sussiste, con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce o 1in data 28/10/2022, irrevocabile il 14/3/2024. 2. Il ON, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della colpa grave. Rileva che la Corte territoriale non ha considerato né che anche i coimputati LE CC ed RT CE 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 13655 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 13/03/2026 sono stati assolti, né le risultanze negative del verbale di perquisizione personale effettuata nei confronti dell'istante presso la Casa Circondariale di Taranto il 13/12/2018; che, dunque, non sono ravvisabili profili di colpa nella condotta del ON. 2.1. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per carenza ed illogicità manifesta della motivazione. Evidenzia che il provvedimento impugnato non dà conto della sussistenza del nesso causale tra la condotta del ricorrente e l'adozione. della misura cautelare a suo carico;
che il contenuto delle intercettazioni richiamato in motivazione risulta superato dalla sentenza assolutoria;
che le condotte ascritte al ON sono sconfessate dal verbale di perquisizione del 13/12/2018; che, dunque, bastava tenere in considerazione l'esito negativo di detta perquisizione personale per ritenere l'assenza sia dei gravi indizi di colpevolezza, che delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va respinto, essendo infondati entrambi i motivi su cui si fonda, che, per essere strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato in relazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico-giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, restando, invece, nell'esclusiva attribuzione del giudice di merito la valutazione in ordine all'esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deve essere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez. U, 28/11/2013, n. 51779, Nicosia, Rv. Rv. 257606 - 01, in motivazione). Si tratta i all'evidenza, di una valutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dal giudice nel processo penale sull'imputazione, atteso che quest'ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell'imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stesso materialè, deve stabilire - con . un giudizio effettuatò in piena autonomia se le condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l'ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione". A tal fine il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla 2 riparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 - 01). Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione i il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e, come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, Di Dio, Rv. 285069 - 01). Invero, nel giudizio di riparazione, è proprio l'accertato rapporto di causa-effetto che legittima il riconoscimento della rilevanza negativa della strategia difensiva, comunque legittima, dell'imputato. Trattasi di accertamento che va svolto tenendo presente la condotta tenuta dall'istante sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664 - 01). 1.2. Va, tuttavia, precisato che il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio di merito, per cui può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in quest'ultimo e, comunque, non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione;
diversamente, uno spazio di manovra più ampio gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate. In altri termini, la sentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto di riferimento per il giudice della riparazione quanto all'accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione. Dunque, la condizione ostativa al h9n-L,1 riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentatartjlavere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, condotte che possono essere di tìpo extra processuale . (grave leggerezza o .macroscopica trascuràtezza tali da aver determinato l'imputazione, quali, ad esempio, frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale) o di tipo processuale (si pensi, a titolo di esempio, all'autoincolpazione o al silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi o ancora al mendacio); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all'addebitabilità all'interessato di tali comportamenti, sia in ordine all'incidenza di essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 - 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia De Medina, Rv. 263197 - 01). 1.3. Così circoscritto il perimetro applicativo dell'art. 314 cod. proc. pen. all'interno del quale occorre muoversi, si osserva che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendo individuato le condotte gravemente colpose poste in essere dal ON i) nella frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in attività illecite, che lo rifornivano di sostanze stupefacenti, come da lui stesso ammesso e li) nella circostanza che le consegne effettuate dal CC in suo favore, aventi ad oggetto "il polipo e le seppie", avvenivano nei giorni immediatamente precedenti le sue visite al figlio detenuto nella stessa asa 4ircondariale ove era ristretto anche il CE. Trattasi di circostanze che, nella loro materialità storica, non sono state escluse dal giudice dell'assoluzione, che, pur ritenendo sussistenti le condotte descritte nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, le ha diversamente valutate, ritenendole inidonee a fondare una dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato. Orbene, tali comportamenti possono essere presi in considerazione nel giudizio di riparazione, al diverso fine di accertare se abbiano costituito il presupposto che, con il concorso dell'errore dell'autorità procedente, ha creato la falsa apparenza della loro configurabilità come reato. Viceversa, i rilievi mossi dalla difesa si appalesano del tutto inconferenti, atteso che sovrappongono impropriamente il piano della riparazione a quello della cognizione, sia quando evidenziano la circostanza per cui il CC ed il CE sono stati assolti, sia nella parte in cui fanno riferimento all'esito negativo della perquisizione personale, atteso che, se l'atto avesse dato esito positivo, il ricorrente sarebbe stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli. Il giudice della riparazione, dunque, ha ritenuto che quelle condotte, reiterate nel tempo, abbiano creato l'apparenza evidente di una situazione di illegalità, che ha contribuito causalmente all'adozione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, essendo connotate - in considerazione del tenore delle conversazioni intercettate e dell'utilizzo di un linguaggio criptico - quantomeno da una forte ambiguità, tale da far sospettare il coinvolgimento di chi le tenute nelle attività illecite. Nel caso di specie, peraltro, il ON ha ammesso che oggetto delle conversazioni intercettate fossero le sostanze stupefacenti. Di conseguenza, la Corte territoriale ha applicato il principio di diritto più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta o detenzione, integra ' la condizione ostativa della colpa grave le frequentazioni 4 ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o, come nel caso di specie, coinvolti in traffici illeciti, avendo fornito adeguata motivazione in ordine alla loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in considerazione del tipo e della qualità dei collegamenti con tali persone, relativi a forniture di sostanza stupefacente, tali da porsi in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436 - 01; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 - 01). In conclusione, il giudice della riparazione ha ritenuto che i comportamenti tenuti dall'odierno ricorrente abbiano determinato una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, fattispecie di reato (nella specie, quelle di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990) ed a generare interpretazioni erronee da parte dell'Autorità (Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293 - 01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034 - 01). 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3. Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal Ministero resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, in ragione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. -28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01, in motivazione). Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte - in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatis mutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie - hanno di recente ribadito il principio, che si cdndivide e che qui si "intende ribadire, secondo il quale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la 5 Il Consigliere estensore t D'Auria UNZIONARIO IG1IZARI0 Dott.ssa Iren c4z ndo tutela dei propri interessi» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, non massimata sul punto). In altri termini, «la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione» (Sez. U, n. 877/2022 cit.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma, il giorno 13 marzo 2026.