Sentenza 19 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2004, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA OS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI GENTILE 22, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO BAFFA, che lo difende unitamente all'avvocato ANGELO MARCHIANÒ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA AR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 17/00 del Giudice di pace di CORIGLIANO CALABRO, emessa e depositata il 08/05/00; RG. 86/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/03 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per accoglimento del 1^ motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SA SM proponeva opposizione avverso il decreto, con il quale il giudice di pace di Corigliano Calabro gli ingiungeva di pagare alla ditta ES DO lire 1.231.339 oltre accessori per la riparazione di un trattore;
fondava l'opposizione sull'assunto che la riparazione era stata eseguita a titolo di garanzia ed il pagamento non era dovuto.
La ditta opposta sosteneva che la garanzia non operava;
deduceva, tuttavia, che non tutta la somma ingiunta era dovuta, bensì soltanto quella di lire 691.339, alla quale riduceva la pretesa, in quanto la differenza era stata pagata dalla casa costruttrice del trattore. Il giudice di pace così decideva: "1) rigetta l'opposizione; 2) conferma il d. i. n. 280/97 limitatamente alla somma di lire 691.339;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese".
La sentenza del giudice di pace è gravata di ricorso per Cassazione dal SA sulla base di tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce che la sentenza è nulla per violazione dell'art. 653 c.p.c.; sostiene che, qualora, come nella specie, la pretesa azionata in sede monitoria sia ridotta nel giudizio di opposizione, si verifica accoglimento parziale dell'opposizione che comporta revoca totale dell'ingiunzione ed impossibilità di confermare l'ingiunzione stessa sia pure nei limiti del parziale accoglimento.
Il motivo è fondato.
Secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale l'opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio e costituisce assieme a questo una struttura procedimentale unitaria con possibilità di integrazione delle prove, di modifica della domanda e di proposizione di nuove eccezioni.
La cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al controllo della legittimità dell'ingiunzione, ma si estende all'accertamento della pretesa creditoria azionata con la richiesta di ingiunzione.
La ricostruzione del giudizio di opposizione in termini di ordinario giudizio di cognizione comporta che le condizioni dell'azione vanno accertate con riferimento alla situazione di fatto esistente al tempo della pronuncia, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione deve ritenere fondata la pretesa del creditore, se i fatti costitutivi di essa, insussistenti al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistano al momento della decisione (Cass. 7.7.1993, n. 7448). L'art. 653 c.p.c. è interpretato nel senso che l'accoglimento anche solo parziale dell'opposizione produce "ope legis" la nullità dell'ingiunzione e la sostituzione con la sentenza;
ne deriva che il giudice dell'opposizione deve revocare "in toto" il decreto ingiuntivo ed emettere condanna al pagamento della minore somma dovuta, senza che gli sia dato confermare il decreto stesso nei limiti in cui riconosce che la somma è dovuta (Cass. 12.2.1994, n. 1421; Cass. 1.12.2000, n. 15339). Nè in questo caso sussiste vizio di ultrapetizione perché, mentre l'opponente chiede l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione, il creditore tanto (con il ricorso per ingiunzione quanto con la domanda di rigetto dell'opposizione esercita un'azione di condanna (Cass. 17.2.1998, n. 1656). Fondatamente, pertanto, il ricorrente lamenta che il giudice di pace abbia rigettato l'opposizione e confermato il decreto limitatamente alla somma di lire 691,339.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia che il giudice di pace non ha motivato in ordine al titolo dell'obbligazione di pagamento della minore somma.
Il motivo non può essere accolto in quanto la sentenza è stata pronunciata dal giudice di pace secondo equità in causa di valore non superiore a lire 2.000.000 ed in relazione a tale tipo di sentenza non rileva qualsiasi vizio di motivazione, bensì esclusivamente il vizio che - diversamente da quello denunciato - si risolve in mera apparenza o radicale ed insanabile contraddittorietà (Cass. S. U. 15.10.1999, n. 716). Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 92 c.p.c.; sostiene che, avendo accolto sia pure parzialmente l'opposizione, il giudice, revocato il decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto pronunciare sulle spese e, tenuto conto, oltre che dell'esito del giudizio, della responsabilità delle parti in ordine all'instaurazione della lite, applicare il principio che l'ingiunto deve essere esonerato dalle spese, ove il decreto ingiuntivo sia stato ottenuto in modo contrario a buona fede.
Il motivo è fondato.
Vale considerare in proposito che la revoca elimina il decreto in ogni sua parte, anche quella che concerne le spese, e fa sorgere l'obbligo del giudice di pronunciare sulle spese dell'intero giudizio, comprese quelle della fase monitoria, in base all'esito finale della lite.
In conclusione, il primo ed il terzo motivo vanno accolti;
il secondo va rigettato;
la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di pace di Rossano per nuovo esame sulla base dei principi di cui pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il secondo motivo;
accoglie gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Rossano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 2 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004