Sentenza 5 luglio 2001
Massime • 1
L'art. 633 cod. proc. civ., il quale prevede una condizione di ammissibilità del ricorso per ingiunzione disponendo che la stessa non può essere emessa se la notificazione all'intimato del relativo decreto deve avvenire fuori del territorio dello Stato, non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'ingiunto, residente all'estero, abbia eletto domicilio in Italia, in guisa da consentire la tempestiva notificazione ed una altrettanto tempestiva opposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9094 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Presidente -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - " -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - " -
Dott. GIANFRANCO MANZO - " -
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
FE D'IO FR, elett. dom. in Roma via XX Settembre n.
3, presso lo studio dell'avv. Antonio Rappazzo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
FINANZIARIA ICCRI - RU ER S.p.A. in liquidazione, in persona del liquidatore Dott. Carlo Ronchi, elett. dom. in Roma, via
Francesco Orestano n. 21, presso lo studio dell'avv. Stefano
Pontesilli, e rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Falaguerra in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2457 in data 7.7. - 15.9.1998 della Corte di
Appello di Milano (r.g. n. 2934/95).
Udita nella pubblica udienza del 30 aprile 2001 la relazione del
Dott. Francesco Sabatini;
sentito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale Dott.
Antonio Martone, che ha chiesto il rigetto del primo motivo del ricorso e l'accoglimento del secondo e del terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 aprile 1995 il Tribunale di Milano rigettò
l'opposizione proposta con atto di citazione dell'11 maggio 1993 da
FR EB d'OV (d'ora in poi: d'OV) avverso il decreto ingiuntivo dell'importo di lire 1.100.000.000 emesso il 5
aprile precedente dal Presidente dello stesso Tribunale su istanza della creditrice società Finanziaria ICCRI - Bruxelles BE
(d'ora in poi: ICCRI).
Tale decisione, impugnata dal d'OV, è stata confermata dalla
Corte di Appello con la pronuncia ora gravata.
Come già il primo giudice anche la Corte territoriale ha ritenuto infondata l'eccezione, qualificata di carenza di potere giurisdizionale, riproposta dall'appellante il quale a fondamento di essa aveva dedotto che, all'atto della notifica del decreto opposto,
egli era residente nel Principato di Monaco: secondo la Corte, e per quanto ancora rileva, non ricorreva l'ipotesi di inammissibilità del procedimento monitorio di cui all'art. 633 ultimo comma c.p.c.,
essendo stata notificata l'ingiunzione nel domicilio eletto in Italia
dal d'OV, il quale aveva infatti proposto rituale opposizione.
Nel merito la Corte ha osservato che questi nel 1990 aveva venduto alla ICCRI i diritti per la sottoscrizione di azioni impegnandosi nel contempo a riacquistarle dopo 12 mesi e ad un prezzo maggiore -
essendo rimasta inadempiuta quest'ultima obbligazione nel luglio 1992
la Compagnie de partecipations chimiques si era accordata con la
ICCRI per accollarsi "con effetto liberatorio verso il EB
d'OV, ogni sua obbligazione", subentrando così a costui nell'obbligo di riacquisto, con clausola risolutiva espressa in difetto di puntuale adempimento: clausola che era stata esercitata nel gennaio del 1993.
Riguardo agli effetti della verificazione della clausola nella sfera del debitore originario, la stessa Corte ha ritenuto analogicamente applicabile l'art. 1276 c.c. sul rilievo che non sussistevano apprezzabili ragioni per distinguere tra le ipotesi di nullità ed annullamento previste dalla norma e quella della sopravvenuta risoluzione donde la reviviscenza delle obbligazioni dell'originario debitore.
Per la cassazione di tale decisione il d'OV ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui la ICCRI resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 633 ultimo comma c.p.c. in relazione agli artt. 1, 20 e 161
stesso codice nonché insufficiente motivazione circa l'elezione di domicilio in Italia, qualifica come abnorme, perché pronunciato in carenza di potere giurisdizionale il decreto ingiuntivo opposto -
emesso nei confronti di soggetto residente all'estero -, precisa che al riguardo era irrilevante la circostanza che egli fosse cittadino italiano, e qualifica come ultroneo il richiamo al luogo dove è
sorta l'obbligazione, essendo esso rilevante ai diversi fini della competenza territoriale.
Osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 633 ult. comma c.p.c.
l'ingiunzione non puo essere pronunciata se la notificazione all'intimato deve avvenire fuori della Repubblica: norma che la Corte
costituzionale (ord. 26 marzo 1998 n. 80) e la Corte di giustizia delle Comunità europee (sez. V^ 22 giugno 1999, in causa C.412/97)
hanno ritenuto non in contrasto, rispettivamente, con gli artt. 3, 24
e 41 Cost. e con la normativa comunitaria.
Tanto precisato, deve rilevarsi in primo luogo che detta norma pone al giudice uno specifico divieto, in osservanza del quale l'istanza del creditore, ove ricorra l'ipotesi contemplata, deve essere dichiarata inammissibile (Cass. sez. un.
1.8.1968 n. 2736), e che la violazione del divieto comporta, ai sensi, dell'art. 156 secondo comma c.p.c., la nullità del decreto che sia stato nondimeno emesso
(Cass. 27.3.1998 n. 3271).
La Corte territoriale, pur non ponendo in dubbio la residenza all'estero del d'OV, ha ritenuto inapplicabile la norma, e pertanto validamente emesso il decreto ingiuntivo, sul rilievo che esso era stato notificato in Italia nel domicilio elettivo, e che la notifica aveva consentito al destinatario di proporre tempestiva opposizione.
La validità della elezione di domicilio, così affermata, viene censurata sotto il profilo della motivazione, che si asserisce insufficiente e con l'assunto inoltre che l'elezione si riferirebbe ad altro giudizio: censura - osserva la Corte - infondata sotto il primo aspetto ed inammissibile, perché del tutto generica, sotto il secondo, e che inoltre trascura del tutto di investire il punto,
dell'accertata avvenuta e tempestiva opposizione la quale,
nell'ipotesi più favorevole al ricorrente avrebbe sanato ogni eventuale vizio ai sensi dell'ultimo comma dello stesso già citato art. 156 c.p.c..
È peraltro assorbente il rilievo che la tesi della invalidità della effettuata notificazione dall'appellante, e, dunque a questioni di carattere soltanto giuridico.
3. Con il terzo subordinato motivo il ricorrente adduce la violazione degli artt. 12 e 14 preleggi e degli artt. 1273, 1276, 1445 e 1458
c.c. nonché vizio di motivazione ed afferma che, essendo stato egli liberato dalla propria obbligazione questa non poteva rivivere per effetto della sopravvenuta risoluzione dell'accollo, avendo il legislatore circoscritto tale evento al verificarsi delle diverse ipotesi della nullità o dell'annullamento dell'accollo stesso,
riguardo alle quali, la tutela del terzo assume connotati diversi rispetto alla risoluzione: tesi alla quale la controricorrente oppone inammissibilmente, trattandosi di difesa che involge una questione di fatto nuova, non esaminata dalla Corte territoriale - la natura di
"operazione truffaldina" dell'accollo.
Il motivo - ammissibile perché già sottoposto alla Corte
territoriale - è però infondato.
Non v'è dubbio, bensì, che nullità ed annullamento, da un lato, e dall'altro, la risoluzione (la quale, nei contratti diversi da quelli ad esecuzione continuata o periodica come quello in esame ha efficacia retroattiva tra le parti a norma del primo comma dell'art. 1458 c.c., come lo stesso ricorrente rileva), abbiano profili ontologici diversi, essendo, i primi due, vizi genetici del contratto e l'altra, invece, vizio funzionale, e tuttavia, e diversamente da quanto si pretende è legittima l'equiparazione tra gli - uni e l'altra operata dalla sentenza impugnata ai fini in esame con,
implicita adesione ad autorevole indirizzo dottrinale, affermatosi con riferimento non solo alla risoluzione ma anche alla rescissione.
Deve anzitutto rilevarsi che come già la relazione al codice ebbe a porre in evidenza l'accollo è regola o secondo - lo schema del contratto a favore di terzo (il creditore: che, invece nell'espromissione è parte contraente come dispone l'art. 1272
c.c.): affermazione, questa, seguita anche da questa C.S. (sent.
11.4.2000 n. 4604) e dalla prevalente dottrina la quale osserva che nell'art. 1273 quarto comma c.c. (il quale dispone che il terzo accollante può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta) è ravvisabile la stessa ratio dell'art. 1413 c.c., nella parte in cui consente al promittente di opporre al terzo le eccezioni (che comprendono anche l'inadempimento contrattuale dello stipulante: Cass. 14.9.1999 n.
9787) fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto.
Nella specie non viene in considerazione il rapporto tra l'accollante ed il creditore, sibbene, quello tra quest'ultimo (attuale controricorrente e l'originario debitore, (attuale ricorrente):
rapporto, questo, riguardo al quale non può non osservarsi che a seguire la tesi del ricorrente, in caso di risoluzione del contratto di accollo la tutela del creditore resterebbe affidata, se ammissibile, alla sola azione di risarcimento del danno nei confronti dell'accollante stante la già rilevata efficacia retroattiva della risoluzione (art. 1458 primo comma c.c.) e la dedotta impossibilità,
di perseguire - l'originario debitore ai sensi del successivo art. 1276.
Tale letterale interpretazione di quest'ultima norma è stata a ragione contrastata dalla sentenza impugnata: in caso infatti, di accollo liberatorio, quale nella specie è stato incensurabilmente ritenuto e tale punto, come già accennato, ha trovato l'esplicita adesione del ricorrente: p. 6 ricorso), la successione nel lato passivo del rapporto obbligatorio, che esso determina, non può non essere influenzata dalle vicende del relativo negozio, con la conseguenza che non solo l'invalidità, quale testualmente disciplinata dall'art. 1276 c.c., ma anche la risoluzione di esso fa rivivere il rapporto originario: il quale, come è stato rilevato in dottrina, è in realtà posto dall'accollo in stato di quiescenza.
In altri termini, poiché la nullità, l'annullamento e la risoluzione del contratto producono, e sia pure per ragioni diverse,
l'inefficacia, originaria o sopravvenuta, del contratto, non v'è
alcuna ragione per distinguere, agli effetti in esame, tra tali diverse ipotesi: se, infatti, l'estinzione (rectius quiescenza) del debito consegue all'efficacia del relativo contratto, la reviviscenza consegue a sua volta alla sopravvenuta inefficacia del medesimo.
Nella diversa ipotesi - che qui non ricorre - dell'avveramento della condizione risolutiva, la retroattività, sancita dall'art. 1360
c.c., importa, nel caso in cui tale condizione sia apposta all'accollo e sia casuale (rimessa, cioè, al caso od alla volontà
di terzi), che nessun effetto pregiudizievole possa derivarne all'accollante: con l'iniqua conseguenza che, a non voler comprendere anche tale ipotesi nella previsione dell'art. 1276 c.c., il creditore resterebbe privo di ogni tutela.
Nel caso di specie si è invece verificata la clausola risolutiva espressa, con gli effetti previsti, ed incontestatamente realizzatisi, di cui all'art. 1456 cpv c.c.
In una risalente sentenza di questa C.S. (29 marzo 1943 n. 728) è
stato il negozio giuridico, successivamente novato, non si estingue se il nuovo negozio cada nel nulla - non trova invece applicazione quando la nuova obbligazione sorge valida ed efficace, ma viene successivamente a risolversi per effetto della condizione risolutiva ad essa apposta: affermazione che non può essere tenuta ferma perché a maggior ragione l'interpretazione estensiva dell'art. 1276
c.c., qui seguita, trova valida giustificazione in caso di risoluzione di diritto (art. 1456 c.c.), come, del resto, in quello della condizione risolutiva (art. 1360 c.c.).
La conclusione, cui si è pervenuti, trova conforto nella stessa lettera dell'art. 1276 c.c. il quale contempla l'invalidità della nuova obbligazione: pone, cioè, l'accento sul momento dinamico del rapporto e non su quello genetico.
E se tale è il riferimento temporale, la delimitazione alla sola ipotesi della invalidità deve ritenersi frutto di impropria formulazione del testo di sopravvenuta inefficacia e, per quel che qui rileva, al verificarsi della clausola risolutiva.
Legittimamente, pertanto, i giudici del merito hanno interpretato l'art. 1276 c.c. nei sensi di cui sopra, ed è qui non necessario indagare altresì se la sopravvenuta inefficacia abbia fatto rivivere la stessa originaria obbligazione od una diversa ma analoga ed equiparabile alla fideiussione, come è stato anche prospettato in dottrina, trattandosi, questo, di profilo che non solo non forma oggetto del ricorso, ma che involge altresì una problematica irrilevante ai fini della decisione.
4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Data la novità delle questioni trattate, appare equo compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 30
aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2001