Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2025, n. 38168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38168 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38168/2025 Roma, li, 24/11/2025
Composta da
EUGENIA SERRAO
ZO PE
- Presidente-
RO AL
NC GI RA
- Relatore -
Sent. n. sez. 790/2025 UP - 18/09/2025 R.G.N. 16152/2025 Motivazione Semplificata
IL AR
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
AS RC nato a [...] il [...]
SENTENZA
avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte d'appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN GI AN;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla specie di pena applicata;
lette le conclusioni depositate dal difensore del ricorrente, Avv.Massimo Cacciari, che si è riportato ai motivi di ricorso.
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Firmato Da: NC GI RA Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 298e10124aec55b4- Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab28684735698 Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia del Tribunale cittadino del 18 settembre 2023, con la quale RC AS era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, per aver guidato il motociclo di sua proprietà Honda Foresight 250 privo della prescritta patente in quanto revocata, con recidiva nel biennio precedente, come risultante dal verbale di contravvenzione del 27 novembre 2021.
2. RC AS propone ricorso per cassazione, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc.pen. Il ricorrente denuncia anzitutto l'erronea individuazione della specie di pena detentiva, concretamente determinata in mesi due e giorni dieci di reclusione, laddove per la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, del decreto legislativo n. 285 del 1992 è prevista la pena dell'arresto fino ad un anno. Il ricorrente rileva altresì che il giudice di primo grado aveva erroneamente applicato alla pena base una riduzione per il rito abbreviato nella misura di un terzo, laddove l'art. 442, comma 2, cod. proc.pen. prescrive per le contravvenzioni una diminuzione pari alla metà.
2.2 Il secondo motivo censura il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen.., in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente contesta l'illogicità della motivazione della Corte di merito, evidenziando che nell'atto di appello erano stati richiamati numerosi elementi positivamente apprezzabili, quali la scarsissima lesività della condotta contestata, lo stato di tossicodipendenza dell'imputato e il suo comportamento processuale corretto e collaborativo.
3. Il Procuratore Generale deposita requisitoria, concludendo per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla specie di pena applicata. Il difensore del ricorrente deposita conclusioni scritte, riportandosi ai motivi di ricorso.
4. Il primo motivo, da qualificarsi in termini di violazione di legge, è fondato. Nella nozione di pena illegale rientra quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali;
per contro, non configura un'ipotesi di pena illegale ab origine la sanzione che sia complessivamente legittima, ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280434; Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, [...], Rv. 3 277956; Sez. 2, n. 14307 del 14/3/2017, [...], Rv. 269748; Sez. 5, n. 8639 del 20/1/2016, [...], Rv. 266080; Sez. 6, n. 32243 del 15/7/2014, [...], Rv. 260326). E' pertanto definibile illegale la sanzione più grave, per genere o specie, di quella individuata in astratto dal legislatore.
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Firmato Da: NC GI RA Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 298e10124aec55b4 - Firmato Ds: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab28684735698 Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Incidentalmente si osserva che la nozione di illegalità della pena qui individuata nella sua dimensione costituzionale ha riguardo allo specifico problema, che il giudice ordinario è chiamato ad affrontare, di garantire, nel processo penale, indipendentemente dal principio devolutivo, il rispetto del fondamento giustificativo dell'esercizio della potestà sanzionatoria (in tal senso, Sez. U, n.38809 del 31/03/2022, [...], Rv. 283689-01). Effettivamente, per la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, è prevista la pena dell'arresto fino ad un anno. Nel caso di specie, trattandosi di contravvenzione e non di delitto, è stata illegalmente irrogata la più severa pena detentiva della reclusione in luogo di quella dell'arresto. È pur vero che, in caso di errore materiale o di calcolo, la Corte di cassazione può direttamente ricondurre nei limiti legali la sola sanzione inflitta in misura illegale, quale la pena che risulti diversa, per specie, da quella prevista dalla legge per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali (Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, [...], Rv. 255197-01). Nel caso in esame, tuttavia, non si è in presenza di un mero errore materiale. Dalla motivazione emerge infatti che il Tribunale ha disposto la riduzione per il rito abbreviato nella misura di un terzo - confermata poi in appello - ritenendo erroneamente applicabile la più severa disciplina prevista per i delitti, anziché quella propria delle contravvenzioni. L'errore si ripete nella sentenza di appello, che formalmente richiama la riduzione di un mezzo prevista dal rito abbreviato per le contravvenzioni, ma conferma sia la pena della reclusione (propria dei delitti) sia l'effettiva riduzione di un terzo applicata dal primo giudice.
5. L'accoglimento del primo motivo rende ultroneo l'esame del secondo
6. La sentenza impugnata, va pertanto annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Firmato Da: NC GI
RA Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 298e10124aec55b4-Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab28684735698 Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così è deciso, 18/09/2025 Il Consigliere estensore
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Il Presidente
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