Sentenza 21 aprile 1999
Massime • 1
I criteri di liquidazione del danno da occupazione appropriativa, stabiliti dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, legge 662 del 1996, che ha aggiunto un comma settimo bis all'art. 5 bis legge 359 del 1992, commisurando il risarcimento all'indennità di esproprio, con esclusione della riduzione del 40 per cento e ulteriore aumento del 10 per cento, è applicabile anche alle ipotesi di occupazione illegittima per l'esecuzione di opere di edilizia economica e popolare, in relazione alla quale l'art. 3 della legge 458 del 1988 si è limitato a prevedere l'obbligo del risarcimento del danno, senza tuttavia affatto indicare quali debbano essere le modalità per la liquidazione dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/1999, n. 3926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3926 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. VA VERUCCI - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RODOLFO LANCIANI 74, presso l'avvocato E. ESPOSITO, rappresentato e difeso dagli avvocati IMPINNA ANNA M., SALVATORE LA MARCA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LA MANTIA GIUSEPPE, LA MANTIA FILIPPO, LA MANTIA GIOVANNI, LA MANTIA SALVATORE, LA MANTIA MARIANO, LA MANTIA CATERINA, LA MANTIA GIUSEPPA, LA MANTIA PROVVIDENZA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 162, presso l'avvocato L. SCALONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO DI GANGI, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
COOPERATIVA EDILIZIA PIANO VERDE Srl;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1042/96 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata l'11/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/01/99 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il resistente, l'Avvocato Di Gangi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'1 febbraio 1994, il Tribunale di Palermo, tra l'altro, dichiarava che erano stati trasformati irreversibilmente dal Comune di Palermo, per finalità di edilizia abitativa, complessivi mq.8125 di un fondo, in località Bonazia, di proprietà di FI, VA, SA, IA, CA, SE e Provvidenza La Mantia;
e che, scaduto il 17 ottobre 1985 il termine della occupazione legittima senza che fosse stato completato il procedimento ablatorio con l'emissione del decreto di esproprio, si era verificato l'acquisto di detta area, per accessione invertita, in favore del Comune.
Determinato, quindi, in L.107.100 mq. il valore venale di quel suolo (con riferimento al 1985), condannava l'ente convenuto al pagamento di L.870.187.500 (oltre a rivalutazione) L.156.731.237 e L.97.747.200 a titolo, rispettivamente, di risarcimento danni per illecito appropriativo di indennità di occupazione legittima, e di ulteriore risarcimento per occupazione abusiva di una residua area non asservita all'opera in questione.
2. La Corte di Palermo, decidendo sui gravami contrapposti del Comune e dei La Mantia, riduceva (per quanto ancora rileva) a L.75.000 ma il valore di mercato del suolo occupato, riliquidando in L. 609. 000. 000 (oltre a rivalutazione) il titolo risarcitorio per accessione investita e confermando sostanzialmente, nel resto, la statuizione pretorile.
3. Contro la sentenza di appello, depositata l'11 dicembre 1996, il Comune ricorre ora per cassazione.
Resistono gli intimati con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'impugnazione si compone di tre motivi con i quali il ricorrente Comune rispettivamente censura:
a) il "quantum" della statuizione risarcitoria sotto il duplice profilo di un asserito "vizio di motivazione" nella assunzione di un "valore venale assolutamente eccessivo" (con "contraddittoria" adesione alla "capacità edificatoria media" attribuita alle aree incluse nel piano zonale di edilizia popolare dal C.T.U. di primo grado non ostante il previo riconoscimento di fondatezza delle censure mosse avverso quella consulenza d esso appellante); e della violazione del comma 7bis dell'art. 5bis 1.1992 n. 359, introdotto con 1.1996 n.662, modificativo (in senso riduttivo e con portata retroattiva) del criterio di liquidazione del danno da illegittima occupazione appropriativa (o c.d. accessione invertita);
b) la determinazione della indennità di occupazione legittima, in quanto attuata sulla base del criterio parametrico degli interessi legali e non alla stregua del criterio principale di riferimento al reddito scaturente dalla reale utilizzazione dell'area (come mandarineto);
c) l'erronea configurazione di una occupazione indennizzabile in relazione ad una area non irreversibilmente trasformata e che, per essere "pacificamente abbandonata", "non andava formalmente restituita" dal Comune alla scadenza del periodo di occupazione legittima.
2. In ordine alla censura di violazione del comma 7bis dell'art.5bis l. 359/92, i resistenti replicano, in particolare, che nella specie non troverebbe applicazione il richiamato ius superveniens, "perché il D.A. n. 504/79 è stato annullato dal T.A.R. Sicilia con sentenza n. 376/85" con la conseguenza che nella fattispecie, verrebbe viceversa in applicazione l'art. 3 della 1.1988 n. 458, secondo cui appunto "il proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene".
3. La doglianza contenuta nella prima parte del primo mezzo del ricorso è infondata.
Non esiste infatti, all'evidenza, alcuna contraddizione nella decisione della Corte di Palermo di condividere le indicazioni del C.T.U. di primo grado in ordine alla "capacità edificatoria dell'area di piano", in cui era incluso il suolo in questione e di discostarsene, invece, parzialmente nell'assunzione del correlativo valore venale (in senso, del resto, riduttivo, come auspicato dal Comune).
Mentre i residui rilievi dell'odierno ricorrente sugli indici di edificabilità sono assolutamente generici e non superano, per ciò, la soglia dell'ammissibilità.
4. Va accolta, invece, per quanto di ragione, la censura formulata nella residua parte del mezzo stesso.
La ricorrenza dei presupposti (per altro compiutamente valorizzati solo in questa sede) per la riconducibilità della vicenda ablatoria in esame al paradigma normativo dell'art. 3 l. 1988 n. 458 non osta infatti (contrariamente a quanto sostenuto dai resistenti) alla applicabilità dello ius superveniens di cui al citato comma 7bis dell'art. 5bis l. 359/1992, come reintrodotto dall'art. 3 comma 65 della l. 1996 n. 662 (in sostanziale aderenza alle prescrizioni estraibili dalla sentenza costituzionale n. 369/1996, che aveva dichiarato l' illegittimità del testo precedente dello stesso comma 7bis, in quanto irragionevolmente basato ex 1.1995 n. 549, sulla totale equiparazione dell'obbligazione risarcitoria, da occupazione appropriativa a quella indennitaria, da espropriazione rituale).
Ed invero - come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (cfr. sentenze nn. 4535, 7202/1997; 8498/98) - la normativa di cui al predetto art. 3 co.65, 1.1996 n. 662 (secondo la quale il danno, conseguente ad occupazioni illegittime, di suoli per causa di pubblica utilità intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si liquida sulla base dei criteri di determinazione dell'indennizzo espropriativo di cui al comma 1^ dell'art. 5bis l. 1992 n. 359, con esclusione però della riduzione del 40% ed ulteriore aumento di un 10%) deve ritenersi indistintamente riferita, appunto, a tutte le "occupazioni illegittime" che, dando luogo ad accessione invertita, non consentano la restituzione dell'immobile e, quindi, anche in ipotesi di occupazione illegittima per l'esecuzione di opere di edilizia popolare ed economica, in relazione alla quale l'art. 3 legge 27 ottobre 1988 n.458 si è limitato a prevedere l'obbligo del risarcimento del danno (con esclusione della restituzione del suolo) senza, tuttavia, affatto indicare quali debbano essere le modalità per la liquidazione dello stesso.
Del pari pacifico è poi che il nuovo comma 7bis dell'art. 5bis l. 359/92 - dichiarato espressamente applicabile anche ai procedimenti in corso non ancora definiti con sentenza passata in giudicato - costituisca ius superveniens rilevante anche nel giudizio di cassazione nel caso in cui oggetto di censura sia la quantificazione del risarcimento in questione (cfr. n. 4116/1997), a fortiori quindi quando la doglianza sia (come nella specie) volta proprio ad ottenerne l'applicazione. Ed è perciò che - previa cassazione della sentenza impugnata in parte qua - la causa andrà rimessa ad altra Corte di merito per la riliquidazione del danno da occupazione illegittima spettante ai La Mantia, in aderenza al nuovo criterio di computo ex lege 662/1996 e sulla base del valore venale del suolo occupato come già accertato nel giudizio a quo.
5. Non fondato è viceversa il secondo su riferito motivo della impugnazione del Comune.
Parallelamente e in conseguenza alla già rilevata evoluzione dell'istituto della occupazione legittima di suoli espropriandi - che da vicenda "eccezionale", quale era configurata nel disegno originario del legislatore del 1865, si è trasformata in scansione fisiologica della complessiva procedura ablatoria, in cui ormai si inserisce come sua fase o subprocedimento (cfr. sent. n. 9662/1997) - è stato infatti anche chiarito, dalle Sezioni unite di questa Corte (con sent. n. 493/1998), che l'indennità per detta occupazione va di regola determinata non più in via autonoma, come a torto quindi preteso dal ricorrente, bensì proprio sulla base di una "percentuale", che ben può corrispondere al saggio degli interessi legali, della indennità (anche solo virtualmente) dovuta per l'espropriazione.
Piuttosto il ricorrente avrebbe potuto dolersi del criterio di computo del valore di base (cui è stato commisurato il parametro degli interessi), in quanto non aderente alle prescrizioni dell'art. 5bis 1.1992 n. 359 (cfr. n. 493/88 cit.).
Ma sul punto non v'è censura.
6. Del pari non fondato è infine anche il residuo terzo mezzo del ricorso.
La prospettazione del Comune secondo il quale i terreni non asserviti alla edificazione "non andavano formalmente restituiti" ai proprietari una volta che la correlativa occupazione era divenuta "sine titulo", è priva infatti di giuridica consistenza, non essendo riconosciuti al privato poteri di autotutela (che, nella specie, avrebbero dovuto esercitarsi, in tesi, con la riappropriazione del suolo) nei confronti della P.A. occupante, ancorché "sine titulo".
7. In accoglimento del solo primo mezzo, e nei limiti su indicati, la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso e rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999