Sentenza 25 febbraio 2003
Massime • 2
In tema di tutela ambientale il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità proposta alla tutela del vincolo successivamente alla avvenuta integrazione del reato di cui all'art 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 non determina la estinzione del reato de quo, atteso che tale conseguenza non è contenuta in alcuna disposizione legislativa.
Il reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 ha natura di reato di pericolo astratto e, pertanto, per la sua configurabilità non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendosi escludere dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici, atteso che il legislatore, imponendo la necessità dell'autorizzazione ha inteso assicurare una immediata informazione e la preventiva valutazione da parte della P.A. dell'impatto sul paesaggio di interventi intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, in quanto la fattispecie incriminatrice è volta a tutelare sia l'ambiente sia, strumentalmente e mediatamente, l'interesse a che la P.A. proposta al controllo venga posta in condizioni di esercitare efficacemente e tempestivamente detta funzione, così che la salvaguardia del bene ambiente viene anticipata mediante la previsione di adempimenti formali finalizzati alla protezione finale del bene sostanziale.
Commentario • 1
- 1. PROCEDURA PENALE - Diritto Urbanistico: Presupposti per il sequestro preventivo dell’opera abusiva ultimata.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 2013 … DIRITTO PROCESSUALE PENALE – DIRITTO URBANISTICO – Opera abusiva ultimata – Sequestro preventivo – Presupposti – Art.321 c.p.p.. Il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche su un'opera ultimata, se la libera disponibilità di esse, possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul carico urbanistico, il pregiudizio del quale va valutato avendo riguardo agli indici di consistenza dell'insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare, nonché della domanda di strutture e di opere collettive …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2003, n. 19761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19761 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Umberto PAPADIA Presidente
1. Dott. Guido DE MAIO Consigliere
2. Dott. Alfredo TERESI Consigliere
3. Dott. LU PICCIALLI Consigliere
4. Dott. Aldo FIALE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO IU, nato a [...] l'[...];
2) NI GE, nata a [...] il [...];
3) TE LU, nato a [...] il [...], nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. FERDUIL;
avverso l'ordinanza 10/10/2002 del Tribunale per il riesame di Crotone;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE;
udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. LU CIAMPOLI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
udito il difensore, avv.to IU Barbuto, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 10/10/2002 il Tribunale di Crotone rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di EC IU, NI GE e LL LU (quest'ultimo nella qualità di legale rappresentante della S.r.l.. "Ferduil") avverso il provvedimento 20/8/2002 con cui il G.I.P. dello stesso Tribunale - in relazione agli ipotizzati reati di cui agli artt.: 163 D. Lgs. n. 490/1999;
20, lett. c), legge n. 47/1985; 734 cod. pen. - aveva disposto il sequestro preventivo di un immobile adibito ad albergo, ubicato in località Foresta Sportà di Strongoli Marina, all'interno di territorio costiero compreso in una fascia di profondità di mt. 300 dalla linea di battigia, ed edificato - secondo la prospettazione accusatoria - in assenza di nulla osta paesistico, in totale difformità o comunque in variazione essenziale rispetto alle concessioni edilizie rilasciate, nonché comportante alterazione di bellezze naturali.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore degli indagati, il quale ha eccepito:
- l'insussistenza del reato di cui all'art. 163 D. Lgs. n. 490/1999 (già art. 1 sexies legge n. 431/1985), poiché, pure in assenza di un'esplicita autorizzazione paesistico-ambientale, vi sarebbero "chiari elementi da cui poter dedurre, in applicazione di un criterio interpretativo sostanziale, il rilascio implicito (e quindi la presenza) dell'autorizzazione suddetta";
- la incongrua affermazione del "fumus" dell'ipotizzato reato di cui all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985, perché non sarebbero state tenute in alcuna considerazione le argomentazioni svolte nella-consulenza tecnica depositata dalla difesa;
- la incongrua affermazione del "fumus" della contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen.;
- la ingiustificata imposizione del vincolo cautelare su un immobile già ultimato, cioè dopo la cessazione della permanenza di tutti i reati ipotizzati;
- l'ingiustificato mantenimento del vincolo cautelare dopo che la Regione Calabria aveva applicato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 164 del T.U. n. 490/1999 (già art. 15 della legge n.1497/1939) in alternativa alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi. L'applicazione di detta sanzione, infatti, avrebbe già definitivamente ed irrevocabilmente sottratto l'immobile alla demolizione.
Le doglianze anzidette sono state ulteriormente sviluppate con memoria difensiva del 4/2/2003.
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Il reato di cui all'art. 163 D. Lgs. n. 490/1999. 1.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema (vedi, tra le molteplici e più recenti pronunzie, Cass., Sez. 111: 22/9/1995, ric. Ottelli;
27/11/1997, ric. Zauli ed altri;
7/5/1998, ric. Vassallo;
13/1/2000, ric. Mazzocco ed altro;
5/10/2000, ric. Lorenzi;
29/11/2001, ric. Zecca ed altro;
15/4/2002, ric. P.G. in proc. Negri;
14/5/2002, ric. Migliore;
4/10/2002, ric. Debertol) il reato di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431/1.985 (attinente art, 163 del D.Lgs. n. 490/1999)- é reato di pericolo astratto e,
pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non e necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l aspetto esteriore degli edifici.
Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 151 del D.Lgs.29.10.1999, n. 490 - ogni modificazione dell'assetto del territorio,
attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma "di qualunque genere" (ad eccezione degli interventi consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico;
nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia).
Il legislatore, imponendo la necessità dell'autorizzazione, ha inteso assicurare una immediata informazione e la preventiva valutazione da parte della pubblica Amministrazione, dell'impatto sul paesaggio nel caso di interventi (consistenti in opere edilizie ovvero in altre attività antropiche) -intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, al fine di impedire che la stessa P.A. sia posta di fronte al fatto compiuto. La fattispecie incriminatrice è rivolta a tutelare sia l'ambiente sia, strumentalmente e mediatamente, l'interesse a che la P.A. preposta al controllo venga posta in condizioni di esercitare efficacemente e tempestivamente detta funzione: la salvaguardia del bene ambientale, in tal modo, viene anticipata mediante la previsione di adempimenti formali finalizzati alla protezione finale del bene sostanziale ed anche a tali adempimenti è apprestata tutela penale. Ne consegue che l'offensività del fatto, in una situazione di astratta idoneità lesiva della condotta inosservante rispetto al bene finale, deve essere anzitutto correlata al rispetto del bene intermedio (o "funzione").
L'offensività del fatto illecito, in materia di tutela penale dell'ambiente, - è stata diffusamente analizzata - nelle prospettazioni dottrinarie e giurisprudenziali e pure con riferimento ai connotati concettuali controversi - da Cass., Sez. 111, 10/12/2001, Zucchini, ove è stato enunciato il principio che l'offensività del fatto concreto debba essere valutata in relazione alla specifica condotta incriminata, con riferimento alla natura, finale o intermedia, dell'interesse protetto.
La fattispecie in esame appare caratterizzata dall'esecuzione di opere oggettivamente non irrilevanti ed astrattamente idonee a compromettere . L'ambiente: sussiste ampiamente, pertanto, il "fumus" di un'effettiva messa in pericolo del paesaggio, oggettivamente insita nella minaccia ad esso portata e valutabile come tale ex ante, nonché una violazione dell'interesse dalla P.A. ad una corretta informazione preventiva ed all'esercizio di un efficace e sollecito controllo.
1.2 Questa Corte Suprema ha costantemente affermato che il successivo rilascio dell' autorizzazione paesistica, da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, non determina l'estinzione del reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 (già art. 1 sexies della legge n. 431/1985), poiché tale effetto (diversamente da quanto stabilito eccezionalmente dall'art 39, comma 8, della legge n. 724/1994) non è espressamente previsto da alcuna disposizione legislativa (vedi Cass., Sez. 111: 12/12/1995, ric. P.M. in proc. Mingardi;
30/5/1996, ric. Giusti;
26/6/1997, ric. Messi;
18/2/1998, ric. P.M. in proc. Cappelli;
15/6/1998, ric. P.M. in proc. Stoini 6/7/1998, ric. Capolino;
17/11/1998, ric. Antognoli ed altro;
2/12/1998, ric. P.M. in proc. Boscarato;
4/2/1999, ric. De Laurentiis).
Anche la Corte Costituzionale - con l'ordinanza n. 158 del 1998 - ha osservato che "la sopravvenienza dell'autorizzazione è irrilevante ai fini della sottoposizione a sanzione penale ai sensi dell'art. 1 sexies (sentenza. n. 318 del 1994); infatti, l'autorizzazione intervenuta dopo l'inizio dell'attività soggetta al necessario previo controllo paesaggistico non è sufficiente per rimuovere in via generale l'antigiuridicità penalmente rilevante già compiuta in assenza di titolo abilitativo".
Sempre il Giudice delle leggi - con l'ordinanza n. 46 del 2001 - ha ribadito la manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985, nella parte in cui non viene previsto che il rilascio della concessione edilizia in sanatoria (c.d. "di regime") estingua;
oltre alle violazioni di natura strettamente urbanistica, anche il reato ambientale (vedi pure, per i rapporti con la normativa eccezionale in tema di condono edilizio, l'ordinanza n. 327 del 2000 e la sentenza n. 85 del 1998). L'unico effetto che può derivare dal provvedimento c.d. di "sanatoria ambientale", è l'esclusione della rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Tale effetto, però, non può considerarsi automatico, poiché rientra nei poteri del giudice sia accertare la legittimità, validità ed efficacia del provvedimento di sanatoria, soprattutto con riferimento all'eliminazione di quel "vulnus" all'interesse tutelato su cui la sanzione si fonda, sia verificare la puntuale ottemperanza di prescrizioni eventualmente contenute nel provvedimento di sanatoria per rendere effettiva la valutazione amministrativa di carenza di alterazione del paesaggio.
1.3 Nella fattispecie in esame è indiscussa l'inesistenza di un'esplicita e formale autorizzazione paesistico-ambientale, rilasciata ai sensi degli artt, 7 della legge n. 1497/1939 e 151 del D.Lgs. n. 490 1999. Secondo la prospettazione difensiva, però, dovrebbe ravvisarsi una autorizzazione , alla stregua:
- della legge della Regione Calabria n. 3 del 28/2/1995, che aveva subdelegato ai Comuni le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione paesistica;
- di un attestato, rilasciato in data 11/4/1997, con cui il Sindaco del Comune di Strongoli (autorità competente ai sensi della regionale anzidetta) - in risposta ad una richiesta di chiarimenti della Soprintendenza ai beni ambientali e culturali - aveva affermato la conformità delle opere realizzate "alle norme regionali e statali che tutelano l'ambiente" ; - della delibera regionale con la quale "era stato concesso un più che cospicuo finanziamento a fondo perduto per la realizzazione dell'albergo, preso atto che la competente struttura dell'Assessorato regionale all'ambiente aveva espresso parere pienamente favorevole ai finii paesaggistici ed ambientali";
- del decreto n. 13906 del 30/10/2002, del dirigente generale del Dipartimento ambiente della Regione Calabria, con cui è stata applicata alla s.r.l. "Ferduil", ex art. 164 del D.Lgs. n. 490/1999, la sanzione del pagamento di "un'indennità risarcitoria di euro 41.078,33".
L'art. 1 legge della Regione Calabria n. 3 del 28/2/1995 conferiva sub-delega ai Comuni, per il rilascio dell'autorizzazione paesistica, esclusivamente per gli "interventi ricadenti nelle zone A, B ed E ai sensi del D.M. n. 1444/1968 degli strumenti urbanistici generali vigenti,"; mentre per gli interventi ricadenti nelle altre zone omogenee le medesime funzioni venivano delegate alle Province. Si impone pertanto, in proposito, la verifica della zonizzazione effettuata dal piano regolatore generale del Comune di Strongoli approvato con delibera regionale pubblicata il 16/11/1994 (la difesa sostiene che nell'area di cui trattasi era prevista "proprio la costruzione di strutture ricettive ed alberghiere", il che farebbe ipotizzare che l'intervento ricada in zona F).
L'art. 5 della stessa legge regionale prescrive, inoltre, la necessità del rispetto dei termini e delle procedure previste dall'art. 1 della legge n. 431/1985 (che, nella specie, in ogni caso, non risultano rispettati) per consentire al Ministero competente l'esercizio dei poteri di controllo ed autotutela. Il manufatto destinato ad albergo assoggettato a sequestro risulta edificato sulla base delle seguenti concessioni edilizie:
- del 27/3/1995, rilasciata a TI GE per la realizzazione di un piano interrato;
- dell' 11/7/1996, rilasciata sempre alla NI, per l'ulteriore realizzazione di piano terra, primo e secondo piano;
- del 5/1/1998, che voltura le precedenti concessioni a favore di LL UG;
- dell'1/10/1998, rilasciata al LL per varianti in corso d'opera;
- del 14/12/2001, rilasciata al LL per ulteriori varianti. La legittimità e l'efficacia di tali concessioni (che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 3/1995, avrebbero potuto essere rilasciate solo dopo il decorso del termine di 60 giorni riservato dalla legge n. 431/1985 al Ministero dei beni culturali ed ambientali per l'esercizio del potere di annullamento) dovrà essere compiutamente valutata dal giudice del merito, tenuto conto, comunque, che l'attestato del Sindaco di Strongoli è intervenuto allorquando erano stati già edificati quattro piani e che il decreto regionale di applicazione della sanzione pecuniaria è stato emanato ad opera praticamente ultimata.
2. Il sistema sanzionatorio di cui all'art. 164, comma 1, del D.Lgs.29/10/1999, n. 490 ed all'art. 15 della legge 29/6/1939, n. 497.
L'art. 164, comma 1, dei D.Lgs. 29/10/1999, n. 490 dispone che "in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti da questo Titolo, il trasgressore è tenuto, secondo che la Regione ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione dei beni indicati nell'art. 138, alla rimessione in pristino, a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima".
In tale norma è stato trasfuso il disposto dell'art. 15, comma 1, della legge n. 1497/1939, secondo il quale "indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge è tenuto, secondo che il Ministero dell'ambiente (o la Regione o gli enti subdelegati) ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento di un 'indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione".
Le previsioni dell'art. 15, comma 1, della legge n. 1497/1939 hanno avuto due distinte interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali:
a) La prima, che può ormai considerarsi minoritaria, riconosce all'indennità già prevista dall'art. 15 un carattere non sanzionatorio o afflittivo, bensì risarcitorio per equivalente del danno arrecato all'ambiente (vedi C. Stato, Sez. II, parere n. 28 del 15.2.1989; nonché T.A.R. Lombardia, Brescia 24.1.1992, n 9;
T.A.R. Marche, 23/4/1993, n. 264. L'orientamento risulta altresì ripreso da T.A.R. Liguria, Sez. 1; 27/5/1999, n. 230 e 11/6/1999, n. 239).
In tale prospettiva, la dottrina ha ricostruito il sistema delle sanzioni delineato dall'art. 15 della legge n. 1497/1939, individuando quali elementi essenziali di esso:
- l'alternatività del pagamento della indennità rispetto alla demolizione, con scelta rimessa al giudizio di opportunità della pubblica Amministrazione;
- la necessità dell'esistenza di un effettivo pregiudizio al paesaggio quale presupposto comune di entrambi i tipi di sanzione;
- l'impossibilità di computare, e quindi di applicare, l'indennità in assenza di danno all'ambiente nonché in ipotesi di rilascio ex post del nulla-osta ambientale.
Il T.A.R. Lazio, Sez. II bis, poi - con la sentenza 21/6/1999, n. 1531 - ha ribadito che l'indennità ex art. 15 non è rivolta a sanzionare i meri abusi formali, ma soltanto quelli sostanziali che abbiano prodotto un danno ambientale, ma ha ulteriormente specificato che alla rilevanza del danno si correla la scelta della sanzione da applicare, nel senso che: - la demolizione si correlerebbe alle ipotesi in cui il danno ambientale sia "assolutamente incompatibile con l'interesse della protezione delle bellezze naturali", - mentre la indennità potrebbe applicarsi allorché il danno prodotto non sia incompatibile in maniera assoluta con il vincolo, ma lo sia soltanto "in misura limitata". b) L'interpretazione prevalente, invece, riconosce carattere sanzionatorio all'indennità già prevista dall'art. 15 e ne afferma l'applicabilità per il solo fatto della violazione ,formale dell'obbligo di non mutare lo stato dei luoghi, senza che rilevi la sussistenza in concreto di un qualsiasi pregiudizio al paesaggio (vedi C. Stato, Sez. V, 1/10/1999, n. 1225). L'assenza di un pregiudizio al paesaggio giustifica solo la scelta discrezionale della pubblica Amministrazione a favore della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria.
Il Consiglio di Stato - con la decisione della Sez. VI, 6/6/2000, n. 3184 - ha ribaltato la sentenza n. 1531/1999 del T.A.R. Lazio, dianzi citata, ribadendo anzitutto che l'indennità in oggetto costituisce una vera e propria sanzione amministrativa avente funzione affittiva. Ha rilevato, in particolare, il Consiglio che l'art. 15 della legge n. 1497/1939 "non distingue tra violazioni sostanziali, cioè produttive di un concreto ed effettivo danno ambientale, e violazioni meramente formali, consistenti cioè nella mera inosservanza di obblighi o ordini, senza produzione di un danno ambientale. Le misure della demolizione o della indennità pecuniaria vengono comminate indistintamente per qualsiasi tipo di violazione, e ciò dimostra che si tratta di misure che hanno una funzione non solo ripristinatoria ma anche deterrente. La funzione deterrente infatti è tipica delle sanzioni amministrative".
Secondo tale interpretazione il danno arrecato al paesaggio viene in rilievo non come elemento costitutivo della fattispecie, ma soltanto come criterio di commisurazione dell'indennità, in alternativa a quello del profitto conseguito con la violazione. Ne consegue che "in ipotesi di realizzazione di un'opera senza la prescritta autorizzazione paesistica, ove detta opera- sia in concreto conforme alle prescrizioni ambientali, e dunque non sia produttiva di danno alcuno, l'indennità verrà commisurata al profitto conseguito dall'abuso".
La tesi della natura sanzionatoria dell'indennità in esame è stata successivamente riaffermata dal Consiglio di Stato con le sentenze della VI Sezione 11/10/2000, n. 5373; 31/10/2000, n. 5851;
8/11/2000, n. 6007; 16/11/2000, n. 6130; 21/2/2001, n. 913, con le quali è stato altresì riconosciuto che il legislatore ha implicitamente ammesso la possibilità di un'autorizzazione paesaggistica "postuma" i cui effetti sarebbero prodotti proprio dalla scelta della sanzione pecuniaria rispetto a quella demolitoria.
In ogni caso, la verifica "postuma" della compatibilità ambientale non cancella la violazione dell'obbligo di conseguire in via preventiva il titolo abilitante per la realizzazione dell'intervento idoneo ad incidere sull'assetto del territorio.
3. Le sanzioni di crei all'art. 164 del D.Lgs. n. 490/1999 e le sanzioni penali.
L'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999, recependo quanto già disposto dall'art. 1 sexies della legge n. 431/1985, prevede che, in caso di condanna per lavori eseguiti su beni ambientali in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, il ,giudice penale ordina "la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato".
Trattasi di sanzione oggettivamente riparatoria di natura amministrativa (secondo le argomentazioni svolte da Cass., Sez. III:
19/7/1995, ric. P.M. in proc. Cavallo e 22/9/1995, ric. Ottelli), rivolta a realizzare finalità di recupero ambientale in una visione sostanziale della protezione dei beni sia sotto il profilo preventivo sia sotto l'aspetto repressivo (vedi Cass., Sez. III, 4/2/2000, n. 3679, ric. Del Rosso). Essa può essere inflitta pure in assenza di un'alterazione apprezzabile dello stato dei luoghi (Cass., Sez. Unite, 12/1/1993, ric. Molinari).
L'art. 164 del D.Lgs. n. 490/1999, come si è detto, ha incorporato l'art. 15 della legge n. 1497/1939 con le seguenti differenze:
- è stata espunta la frase "indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale";
- la più grave sanzione amministrativa non è più quella della "demolizione", bensì quella della "rimessione in pristino dello stato dei luoghi";
- l'indennità alternativa viene ora denominata semplicemente "somma".
In dottrina è stato prospettato che - in attuazione del principio di specialità informante i rapporti tra il sistema penale e quello delle sanzioni amministratine -- la disposizione dell'art. 164, qualora le si riconosca natura affittiva, assumerebbe una funzione residuale ed andrebbe applicata solamente nelle fattispecie per le quali le .sanzioni penali non siano combinabili (es. art. 158 del T.U. n. 490/1999) ovvero non risultassero in concreto applicate. Questo Collegio non condivide tale impostazione riduttiva e ritiene, invece, che le iniziative sanzionatorie dell'amministrazione e dell'autorità giudiziaria penale siano del tutto autonome ed indipendenti.
I1 potere autonomo del giudice penale di irrogare la sanzione della rimessione in pristino dello stato dei luoghi deve essere, però, coordinato ed armonizzato (pur in assenza di un'espressa disposizione legislativa in questi termini) con quello, altrettanto autonomo della P.A. (vedi Cass., Sez. III, 6/7/1998, n. 2472) e la determinazione di quest'ultima, se successiva all'esecuzione dell'opera non autorizzata, anche se non produce effetti estintivi del reato, può rendere non operativa, in sede esecutiva, l'ingiunzione di ripristino emessa dal giudice penale.
4. L'ammissibilità del sequestro preventivo di una costruzione abusiva già ultimata.
In ordine alla questione dell'ammissibilità del sequestro preventivo di una costruzione abusiva già ultimata (vedi Cass..- Sez. III, 12/10/2000, n. 2897, Muscariello, per una diffusa esposizione degli indirizzi giurisprudenziali) deve ricordarsi che alcune decisioni di questa Corte avevano ritenuto ammissibile la misura cautelare solo fino all'ultimazione dell'opera (Cass., Sez. III: 7/3/1992, Picca e 25/1/1994, Colazzilli ed altri;
Sez. I, 23/3/1994, P.M. in proc. Gentile), essenzialmente argomentando che la finalità dell'istituto sarebbe limitata alla necessità di "impedire la prosecuzione del reato edilizio".
Secondo un diverso e più recente orientamento, invece, la esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo - che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato - è ipotizzabile anche per reati per i quali sia cessata la condotta o in genere siano perfezionati gli elementi costitutivi e ciò perché vi sono conseguenze dello stesso reato che la misura cautelare è destinata ad evitare anche dopo che esso abbia esaurito il suo iter (vedi Cass., Sez. III: 27/9/1995, n. 2691, Imerito;
10/10/1996, n. 3440, Donato;
26/10/1996, n. 3195, Russo;
15/1/1997. n. 78, Messina;
27/3/1998, n. 336, Vargeto;
8/7/1999, Nisticò; 14/4/2000, n. 735, Scritturale;
29/5/2004, n. 1551, Cice;
2/7/2001, D'Aurora).
In particolare - sia per i reati di mera condotta, istantanei o permanenti, sia per i reati di evento - deve considerarsi improprio discettare, ai fini che ci riguardano, sulla "consumazione" di essi, poiché le "conseguenze" che il sequestro preventivo tende ad evitare sono "ulteriori" rispetto alla fattispecie tipica già realizzata (rispetto, cioè, alla condotta dei reati formali ed all'evento naturalistico che integra la consumazione dei reati materiali). Che questa sia stata la intendo legis e sia oggettivamente la ratio legis, che hanno ispirato l'istituto del sequestro preventivo si desume inequivocabilmente: -- dalla dizione usata dal legislatore delegante nella direttiva riguardante la materia (art. 2, n. 31 della legge 16/2/1987, n. 81): "impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze-". Il che presuppone che la condotta sia già esaurita nei reati formali e che l'evento si sia già prodotto nei reati materiali;
- dalla dizione adoperata dal legislatore delegato, il quale ha previsto il sequestro preventivo "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso...", con evidente riferimento ad un reato già perfezionato in tutti suoi elementi ed a "conseguenze" diverse dagli elementi costitutivi.
Le "conseguenze" che la misura cautelare è destinata ad impedire, ai sensi dell'art. 321 c.p.p. devono identificarsi, pertanto, non in tutte quelle che recano vantaggio all'autore del u ente in quelle che continuano nei tempo (protraggono) o approfondiscono aggravano) lesione e la messa in pericolo dell'interesse protetto dalla norma penale incriminatrice e tale bene si identifica:
- quanto ai reati in materia urbanistica ed edilizia, nell'ordinato assetto e sviluppo del territorio , nel corretto uso e governo di esso conforme alla normativa urbanistica (parametri che risultano violati anche in ipotesi di aumento del carico urbanistico sulle infrastrutture preesistenti);
- quanto ai reati in materia di tutela paesaggistica, nella salvaguardia dell'ambiente naturale e nella conservazione e valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali. Una recente sentenza (Cass., Sez. III, 11/1/2002, Luongo), riprendendo argomentazioni già svolte in precedenti decisioni, ha messo altresì in evidenza la necessità di escludere che la locuzione "protrarre le conseguenze del reato" possa essere limitata soltanto agii sviluppi ulteriori rispetto agli elementi strutturali (costitutivi) dell'illecito per cui si procede, "in quanto altrimenti sarebbe impossibile disporre il sequestro preventivo nel caso di reati istantanei, con un'illegittima ed ingiustificata privazione di tutela della collettività ed un'indebita limitazione delle finalità del sequestro preventivo".In senso contrario all'orientamento appena enunciato si è posta un'altra - isolata - decisione di questa Corte (Cass., Sez. III, 3/7/2001, Minopoli), in cui è stato affermato che in ogni caso non sarebbe possibile disporre il sequestro di una costruzione abusiva ultimata, argomentandosi che:
- la lesione del regolare assetto del territorio, lungi dall'essere una conseguenza dell'uso o della libera disponibilità del manufatto abusivo, è conseguenza connaturata alla sua realizzazione e permane anche se l'immobile è posto sotto sequestro;
- i reati di cui all'art. 20 della legge n. 47/1985 hanno "connotati spiccatamente formali", non dipendendo affatto dalla prova di un danno effettivo all'assetto del territorio ed anzi potendo sussistere - salvo i meccanismi estintivi di cui agli artt. 13 e 22 della stessa legge - anche quando l'edificazione sia conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici.
Tale ultima decisione merita adesione solo limitatamente alla rappresentata esigenza dell'impossibilità di ritenere sequestrabile, in via generale ed astratta, ogni costruzione abusiva ultimata;
mentre non può essere condivisa nella perentorietà
dell'eccettuazione, che risulta altrettanto generale ed astratta (come già rilevato in Cass., Sez. III, 11/1/2002, Luongo). Essa, invero, non tiene conto che:
- la misura cautelare può essere adottata anche per impedire che sia "agevolata la commissione di altri reati";
- l'aumento del carico urbanistico costituisce una conseguenza che non è affatto ontologicamente connaturata alla mera esistenza dell'immobile abusivo, bensì si correla proprio all'utilizzazione di esso, da cui discende l'aggravio delle preesistenti infrastrutture;
- le Sezioni Unite, con la sentenza 12/11/1993, n. 11635, P.M. in proc. Borgia, anche per quanto stabilito dagli artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985, hanno escluso la natura formale del reato di costruzione senza concessione o in difformità da essa;
- in ogni caso, quando pure si trattasse di un reato formale, non resterebbe esclusa la possibile incidenza della costruzione abusiva sul carico urbanistico.
Deve ribadirsi, pertanto, la considerazione già svolta nella citata sentenza Luongo dell' 11/1/2002, secondo la quale non è esatto asserire che ogni costruzione abusiva ultimata incide sull'assetto del territorio, poiché tale lesione deve essere dimostrata in rapporto alla fattispecie concreta, ma è altrettanto inesatto affermare e l'esistenza di una costruzione abusiva non possa aggravare il c.d carico urbanistico e quindi protrarre le conseguenze del reato (vedi Cass., Sez. III, 8/2/2002, Gulotta). La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, da questa III Sezione penale, e le Sezioni unite - con le sentenze -nn. 2 e 3 del 29/1/2003 - hanno deciso nel senso che "in materia edilizia è legittimo disporre il sequestro preventivo di un immobile abusivamente costruito, la cui edificazione multi già ultimata, sempreché le conseguenze ulteriori rispetto consumazione del reato abbiano carattere antigiuridico e possano essere impedite per effetto dell'accertamento del reato, ed altresì il pericolo presenti il requisito della concretezza".
Nella fattispecie in esame appare ampiamente ipotizzabile (quale concreta conseguenza ulteriore del reato edilizio, avente carattere antigiuridico) un aggravio del carico urbanistico (inteso come aggravio della domanda di strutture ed opere collettive in dipendenza del maggior numero delle persone da insediarsi sul territorio) correlato ad un rilevante incremento di cubatura di una struttura alberghiera.
5. I limiti dell'accertamento incidentale demandato al Tribunale del riesame.
Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte Suprema, con le specificazioni indicate dalle Sezioni Unite con la sentenza 29/1/1997, n. 23, ric. P.M. in proc. Bassi, nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, non è ipotizzabile una "plena cognitio" del Tribunale, al quale è conferita esclusivamente la competenza a conoscere della legittimità dell'esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a verificare quindi, la correttezza del perseguimento degli obiettivi endoprocessuali che sono propri della stessa, con l'assenza di ogni potere conoscitivo circa il fondamento dell'accusa, potere questo riservato al giudice del procedimento principale.
Tale interpretazione limitativa della cognizione incidentale risponde all'esigenza di far fronte al pericolo di utilizzare surrettiziamente la relativa procedura per un preventivo accertamento sul "meritum causae", così da determinare una non-consentita preventiva verifica della fondatezza dell'accusa il cui oggetto -finirebbe per compromettere la rigida attribuzione di competenze nell'ambito di un medesimo procedimento. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono - in una prospettiva di ragionevole probabilità - di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica.
E Tribunale del riesame, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro.
6. La fattispecie in esame Nella fattispecie in esame il Tribunale di Crotone risulta essersi correttamente attenuto a tali principi, dal momento che quel giudice - sulla base della consulenza tecnica disposta dal P.M. e valutando le prospettazioni difensive nei limiti imposti dalla natura del procedimento cautelare - ha anche evidenziato:
- la ravvisabilità di differenze cospicue tra i lavori eseguiti in concreto e quelli autorizzati con concessione edilizia: il fabbricato autorizzato, pur in seguito al rilascio dell'ultima concessione in variante, avrebbe dovuto avere una volumetria di mc. 11.027,80 ed un'altezza di mt. 13,50 per quattro piani;
l'edificio realizzato, invece, presenta una volumetria di mc. 13.353,21 ed un'altezza massima di mt. 16,16 per cinque piani (l'ultimo piano, autorizzato per volumi tecnici, non risponderebbe, parzialmente, a tale destinazione d'uso).
Questa Sezione - con la sentenza 3/3/2001, n. 8823, ric. Baiardi ed altri - ha affermato che, allorquando la P.A., applicando la sanzione pecuniaria di cui all'art. 15 della legge n. 1497/1939, si sia espressa nel senso della conservazione dell'opera, il giudice deve valutare la persistenza in concreto delle esigenze cautelari che legittimano l'imposizione ed il mantenimento del sequestro preventivo.
Tali esigenze, nel caso in questione, si correlano senza dubbio alla sussistenza del "fumus" del reato di cui all'art. 20, lett, e), della legge n. 47/1985, per la totale difformità di quanto edificato rispetto alle opere effettivamente autorizzate, e già da sole, pertanto, legittimano l'imposizione del vincolo.
L'ulteriore approfondimento e la compiuta verifica spettano ai giudici del merito ma, allo stato, a fronte dei prospettati elementi di segno positivo, della cui sufficienza in sede cautelare non può dubitarsi, le contrarie affermazioni del ricorrente non valgono certo ad escludere la configurabilità del "fumus" quanto meno dell'anzidetto reato.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 APRILE 2003.