Sentenza 28 gennaio 2010
Massime • 1
La legge 1 marzo 2001, n. 63, di attuazione dei principi del giusto processo, nel modificare le disposizioni relative all'esame degli imputati in un procedimento connesso, non ha implicitamente abrogato la disciplina delle speciali ipotesi di incidente probatorio prevista dall'art. 392, comma primo, lett. c) e d), cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2010, n. 28102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28102 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/01/2010
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 212
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 41552/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA RO, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari 29 maggio 2007 n. 505;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Giovanni D'ANGELO, il quale ha chiesto, previa dichiarazione di manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, l'inammissibilità del ricorso.
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza dell'8 giugno 2005 n. 1645 il Tribunale di Cagliari dichiarava RO AD colpevole 2) del reato previsto dall'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 2 e 3 per aver partecipato all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti costituita da NI RE, TA OB e NG NT nel circondario di Cagliari e in Lombardia dai primi mesi fino al 4 dicembre del 1998 con compiti di acquisto di notevoli quantità di eroina;
16) del reato previsto dagli artt. 81 cpv. e 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2,
commesso in Cagliari e dintorni dai primi mesi fino al 3 dicembre del 1998 acquistando per fini di spaccio diverse partite di eroina, fra cui una partita di circa kg. 3 consegnatagli dal TA presso il ristorante 4 Mori a Su Planu intorno al mese di settembre 1998; e una partita di kg. 1 consegnatagli dal RE nei pressi del parcheggio Bellavista di Foxi, in territorio di Quartu S. Elena, in epoca anteriore e prossima alla fornitura precedente;
e lo condannava, escluse le aggravanti contestate dell'associazione armata e dell'ingente quantità, alla pena di tredici anni di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e, a pena espiata, con la misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni. Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'imputato e appello incidentale il P.M.. Con sentenza del 29 maggio 2007 n. 505 la Corte d'appello di Cagliari, in parziale accoglimento dell'impugnazione, escludeva con riguardo al reato associativo l'aggravante del numero delle persone e riduceva la pena a dodici anni e sei mesi di reclusione.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il AD, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. inosservanza o erronea applicazione della legge della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità (art.606 c.p.p., lett. b) e c)) in relazione all'eccezione di incostituzionalità dell'art. 392 c.p.p., lett. c) e d), come modificato dalla L. n. 267 del 1997, art. 4 per contrasto con gli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost. e abrogazione implicita della stessa norma ex art. 15 preleggi;
inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. dell'incidente probatorio assunto in violazione del diritto di difesa;
2. mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condanna per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 in relazione al problema della consapevolezza del ricorrente di prendere il posto del proprio fratello germano IN nell'associazione per delinquere e della volontà di subentrargli.
L'impugnazione è inammissibile.
1. Con il primo motivo di ricorso si ripropongono le censure già mosse alla prima sentenza con i motivi d'appello, debitamente e puntualmente disattese nella sentenza impugnata. Come il Giudice d'appello ha ricordato, infatti, la Corte Costituzionale con sentenza n. 428 del 13 ottobre 1999 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 392 c.p.p., comma 1, lett. c) e d), nella parte in cui - riguardo all'assunzione in incidente probatorio dell'esame del coimputato e dell'imputato in procedimento connesso su circostanze concernenti la responsabilità di altri - in seguito alle innovazioni introdotte dalla L. 7 agosto 1997, n. 267, art. 4, comma 1, consente alle parti di richiederlo anche in mancanza delle condizioni (fondato motivo di ritenere l'esame non rinviabile al dibattimento per infermità o altro grave impedimento, o per esposizione a violenza, minaccia od offerta o promessa di danaro od altra utilità) già in precedenza richieste anche per essi - con il rinvio, in parte qua ora eliminato, alle lettere a) e b) - come per i testimoni.
Infatti - ha argomentato la Corte - anche se tale ampliamento della possibilità di ricorso all'incidente probatorio nell'ipotesi de qua, è correlato al più restrittivo regime di utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni rese dai soggetti su indicati nel corso delle indagini preliminari sul fatto altrui, contestualmente previsto dall'art. 513 c.p.p., commi 1 e 2, in seguito alle modifiche anche ad esso apportate dalla stessa L. n. 267 del 1997, è da escludersi che l'intervento additivo successivamente operato su questo articolo con la sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998 - con l'estendere al dichiarante che si avvalga, nel dibattimento, della facoltà di non rispondere, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500 c.p.p., commi 2-bis e 4, per i testimoni - abbia reso irragionevole la deroga, disposta dalla norma impugnata col consentire l'assunzione della prova prima del dibattimento, ai principi di immediatezza e di oralità che caratterizzano quest'ultimo, giacché - a parte che la sentenza n. 361 del 1998 non ha in alcun modo inciso sull'istituto dell'incidente probatorio - la deroga rimane pur sempre giustificata dalle particolarità della prova in questione.
Così come - ha aggiunto - è da escludersi che la diversità di trattamento tra il coimputato e l'imputato in procedimento connesso, da una parte, e i testimoni, dall'altra, possa ritenersi lesiva del principio di eguaglianza, dato che i primi, a differenza dei secondi, anche quando sono chiamati a deporre su fatti concernenti la responsabilità di altri, non sono soggetti all'obbligo del giuramento ne' possono incorrere, assistiti come sono dal diritto al silenzio, nel delitto di falsa testimonianza.
La stessa Corte ha altresì ritenuto che le censure di violazione del diritto di difesa si dimostravano frutto di un'insufficiente valutazione delle possibilità connesse all'esercizio di tale diritto nelle varie fasi del processo, in quanto, nel formularle, i giudici a quibus non consideravano che la persona sottoposta alle indagini - che anch'essa può richiedere l'incidente probatorio, al pari del pubblico ministero - ha facoltà - ove l'incidente probatorio venga richiesto nel corso delle indagini preliminari - di avere anticipatamente cognizione delle dichiarazioni rese in precedenza dalla persona da esaminare (art. 398 c.p.p., comma 3) e - se l'incidente venga chiesto durante l'udienza preliminare - di prendere visione, a norma dell'art. 419 c.p.p., commi 2 e 3, e art. 131 disp. att. c.p.p., del complesso degli atti delle indagini preliminari.
Mentre era comunque assorbente il rilievo che - contrariamente all'assunto dei rimettenti - l'incidente probatorio non preclude la facoltà delle parti di richiedere successivamente l'esame, con larghi margini per contestazioni, anche nel dibattimento. In conclusione, tanto la sentenza della Corte Costituzionale quanto, sulla stessa base, la sentenza d'appello hanno risposto ampiamente ai dubbi che il ricorrente torna a sollevare in ordine al rispetto del principio del contraddittorio e alla conseguente lesione dei diritti della difesa, per cui l'eccezione di incostituzionalità dell'art.392 c.p.p., lett. c) e d), da lui riproposta sotto il profilo indicato, deve ritenersi manifestamente infondata.
2. Sotto altro aspetto, richiamandosi sul punto alla motivazione dell'ordinanza della Corte Costituzionale 12 ottobre 2000 n. 439 che ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p., comma 2, il ricorrente eccepisce, come vizio di motivazione e conseguente violazione dell'art. 191 c.p.p., l'abrogazione implicita ex art. 15 cod. civ. (preleggi) della L. 7 agosto 1997, n. 267, art. 4 per incompatibilità con il disposto dell'art. 111 Cost. e con la L. 1 marzo 2001, n. 63, che ha dato pratica attuazione ai principi del giusto processo istituendo e regolando l'ipotesi di testimonianza erga alios del collaboratore ex art. 197 bis c.p.p., e avanza il sospetto d'irragionevolezza nel trattamento di casi singoli in relazione alle differenti possibilità di accesso all'incidente probatorio per il caso della testimonianza (art. 392 c.p.p., lett. a) e b)) rispetto all'esame dei cd. collaboratori (lett. c) e d) del medesimo articolo), i quali comunque dovevano rendere testimonianza erga alios.
In realtà la L. 1 marzo 2001, n. 63, di attuazione dell'art. 111 Cost. sul giusto processo, inserendo nel codice di procedura penale l'art. 197 bis c.p.p. ha enucleato dalla categoria delle persone imputate in un procedimento connesso la figura processuale della persona imputata o giudicata in un procedimento connesso o per reato collegato che assume l'ufficio di testimone (ed testimone assistito), ed ha quindi modificato l'art. 210 c.p.p., riducendo la previsione di questa norma alle persone imputate in un processo connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente, che non possono assumere l'ufficio di testimone. La medesima legge ha peraltro introdotto all'art. 210 c.p.p. cit., comma 6 un'ulteriore figura di testimone assistito, del tutto analoga a quella prevista dall'art. 197 bis c.p.p., comma 2, con la sola differenza che si tratta di imputato in un procedimento connesso che non abbia reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato. La stessa L. n. 63 del 2001 non ha invece interessato l'art. 392 c.p.p., così come novellato dalla L. 7 agosto 1997, n. 267, art. 4,
che è rimasto invariato anche nel rinvio disposto dalla lett.. d), comma 1 della norma predetta al citato art. 210 c.p.p., senza riguardo alla nuova formulazione di quest'ultimo.
Pertanto nel sistema creato dalla legge esecutiva dell'art. 111 Cost. non sussiste alcun contrasto con la L. n. 267 del 1997, che anteriormente alla prima ha modificato le lett. c) e d), comma 1, art. 392 c.p. e che, per conseguenza, non può in alcun modo considerarsi implicitamente abrogata dalla predetta legge che, intervenendo successivamente sulla materia, ne ha lasciato inalterate le disposizioni.
Di conseguenza l'eccezione proposta dal ricorrente col primo motivo di ricorso, che sulla presunta abrogazione implicita della norma modificatrice dell'art. 392 c.p.p., lett. c) e d) si basa, appare manifestamente infondata.
3. In ordine al secondo motivo si osserva che i Giudici di merito hanno accertato attraverso le concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, concorrenti nel rapporto associativo, ed agli altri elementi acquisiti alla causa, l'affiliazione di AD RO all'associazione criminosa ed il ruolo dominante da lui acquisito dopo l'arresto del fratello IN, il quale, secondo la deposizione di NI RE, fornitore degli stupefacenti, ne finanziava l'acquisto. Le forniture - ha precisato il collaboratore - non si sono fermate grazie al subingresso al fratello IN da parte dell'imputato, il quale aveva continuato a tenere le fila del traffico e veniva da lui incontrato settimanalmente, eseguendogli forniture da due chili di eroina al mese.
Di conseguenza anche questo secondo motivo di ricorso, peraltro fondato su contestazioni generiche ed in fatto, si rivela palesemente privo di fondamento.
4. Il ricorso dev'essere perciò dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010