Sentenza 19 maggio 2000
Massime • 1
La circostanza che la sentenza a pena patteggiata non possa costituire causa di revoca della sospensione condizionale della pena non esclude la revocabilità della sospensione concessa dalla predetta sentenza di patteggiamento a seguito della successiva condanna, concorrendo anche l'entità della pena applicata a richiesta a formare il limite di pena massimo oltre il quale il beneficio non è concedibile e diviene quindi revocabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2000, n. 2891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2891 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. F. Marrone Presidente del 19/05/2000
1. Dott. C. Cognetti Consigliere SENTENZA
2. " A. Colonnese " N.2891
3. " M. Rotella " REGISTRO GENERALE
4. " V. Ragonesi " N.20006/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IT NI n. Rocca di Neto il 18/12/62 avverso ord. Trib. ON del 31/3/1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. V. Ragonesi In fatto e in diritto il tribunale di ON in sede di incidente di esecuzione revocava, con ordinanza del 31.3.99, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a IT NI con sentenza dello stesso tribunale del 8.1.97 in virtù della considerazione che il medesimo aveva riportato nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio in esame altra condanna per delitto che, cumulata a quel la già irrogata, superava i limiti di cui all'articolo 163 c.p. Con l'unico motivo di ricorso il IT deduce la violazione degli articoli 168 comma 1 n. 2 c.p e 444 c.p.p. poiché la sentenza del tribunale di ON che aveva concesso la sospensione condizionale era stata emanata ai sensi del citato articolo 444 c.p.p. e non aveva quindi natura di sentenza di condanna onde non poteva costituire presupposto per l'applicazione dell'articolo 168 comma 1 n. 2 c.p.. Il ricorso è infondato.
Premesso, infatti che il presupposto per il provvedimento di revoca di cui si lamenta il ricorrente non è la sentenza di
"patteggiamento" bensì la successiva sentenza del pretore di ON (divenuta irrevocabile il 29.1.98) per delitto precedentemente commesso, che è una vera e propria sentenza di condanna, occorre ricordare che questa Corte ha già avuto occasione di affermare il principio che la circostanza che la sentenza a pena patteggiata non possa costituire causa di revoca della sospensione condizionale della pena non esclude la revocabilità della sospensione concessa dalla predetta sentenza di patteggiamento a seguito di successiva condanna, concorrendo anche l'entità della pena applicata a richiesta a formare il limite di pena massimo oltre il quale il beneficio non è concedibile e diviene quindi revocabile (Cass. sez. I 2057/97). Da ciò consegue che del tutto legittimamente il Tribunale di ON ha revocato il beneficio concesso al ricorrente.
Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2000