Sentenza 3 dicembre 2001
Massime • 1
In tema di esecuzione, quando la revoca di benefici sia prevista come obbligatoria ed automatica, la pur necessaria pronuncia formale adottata ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen. dal giudice dell'esecuzione ha un carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto già prodottosi "ex lege". Ne consegue, quindi, che in detta ipotesi il pubblico ministero, quale organo dell'esecuzione, è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena già coperta dal beneficio caducato, sempre che, nel contempo, chieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui al summenzionato art. 674 (Fattispecie relativa ad ordine di carcerazione esecutivo di pena scaturente da revoca 'ex lege' di sospensione condizionale non ancora deliberata dal giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2001, n. 7338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7338 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DIURSO GIOVANNI - Presidente - del 03/12/2001
1. Dott. ROSSI BRUNO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - N. 6635
3. Dott. MARCHESE ANTONIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - N. 014872/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IG ES N. IL 20/10/1973
avverso ORDINANZA del 05/02/2001 TRIBUNALE di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO sentite le conclusioni del P.G.: Inammissibilità del ricorso. Considerato in fatto e in diritto
Per la parte che ancora interessa - a seguito di richiesta del Pubblico Ministero di revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena in relazione alle sentenze di cui ai nn. 1, 2 e 4 del provvedimento di cumulo del 9/11/2000 emesso nei confronti di IG AN, già detenuto in espiazione di pena per precedente condanna - con ordinanza 5/2/2001 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava i benefici della sospensione condizionale della pena concessi con le sentenze 12/10/1995 del Tribunale per i Minorenni di Napoli, 28/5/1996 del Pretore di Napoli e 30/10/1998 della Corte di Appello di Napoli, ricorrendo una ipotesi di revoca di diritto dei benefici ex art. 168 c.p.. Con la stessa ordinanza il Tribunale - a seguito di incidente di esecuzione proposto dal IG diretto a contestare il nuovo ordine di carcerazione di cui al suddetto provvedimento di cumulo emesso dal Pubblico Ministero nella parte in cui erano stati anticipati gli effetti della decisione del Tribunale relativa alla revoca dei benefici - rigettava la richiesta di sospensione della esecuzione della pena ex art. 656 co. 5 c.p.p., osservando che, attesa la natura dichiarativa del provvedimento di revoca ex art. 168 c.p., nel momento in cui si era verificata la condizione integrante il presupposto della revoca il condannato doveva espiare una pena superiore a tre anni di reclusione.
Con la stessa ordinanza il Tribunale rigettava l'ulteriore richiesta del IG di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. in relazione a reati giudicati con le sentenze nn. 2 e 4 del provvedimento di cumulo, osservando che mancavano gli elementi dai quali si potesse desumere che i reati fossero riconducibili ad un unico disegno criminoso, tanto più che i due episodi criminosi si erano verificati a distanza di tempo l'uno dall'altro. (circa quattro mesi).
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento, deducendo i seguenti motivi. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 656 co. 5 c.p.p. sul rilievo che, attesa l'illegittimità della anticipazione da parte del Pubblico Ministero degli effetti della decisione del Tribunale in ordine alla declaratoria di revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena, la detenzione sofferta dal 15/12/2000 (giorno di fine della espiazione della pena per il reato di rapina) al 5/2/2001 (giorno della decisione relativa alla revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena) doveva considerarsi illegittima, perché la relativa pena era stata espiata sulla base di un ordine di carcerazione inefficace.
Tale motivo è infondato.
Va premesso che in tema di revoca dei benefici, quando la stessa sia prevista come obbligatoria ed automatica, in conseguenza della intervenuta condanna per i reati commessi entro un certo termine, la pur necessaria pronuncia formale adottata ai sensi dell'art. 674 c.p.p. dal giudice della esecuzione ha un carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto già prodottosi "ex lege". Ne consegue che in detta ipotesi il Pubblico Ministero, quale organo della esecuzione, è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena già coperta dal beneficio caducato, sempre che, nel contempo, chieda al competente giudice della esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la revoca del beneficio (Cass. sez. 1^ n. 5897/1995, rv. 203039). Ciò premesso, va rilevato che nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad evidenziare la illegittimità del provvedimento di cumulo del Pubblico Ministero nella parte in cui è stata disposta l'anticipazione degli effetti della decisione del Tribunale in ordine alla declaratoria di revoca dei benefici della sospensione condizionale, ma non ha contestato - ne' con la richiesta di incidente di esecuzione, ne' con i motivi del ricorso - la legittimità della revoca dei suddetti benefici. Pertanto, poiché nel caso di specie la revoca obbligatoria dei benefici è stata disposta dal Tribunale a seguito della contestuale richiesta del Pubblico Ministero, il nuovo ordine di carcerazione deve ritenersi pienamente valido ed efficace sin dalla sua emissione, in quanto la caducazione di detti benefici deve ritenersi operante ex tunc. Nè può ravvisarsi nel caso di specie la dedotta violazione dell'art. 656 co. 5 c.p.p.. Invero, ai sensi dell'art. 633 c.p.p., il Pubblico Ministero è tenuto a determinare la pena complessiva ogniqualvolta esistano o sopravvengano condanne per reati diversi. Ciò si verifica anche quando ci si trovi in presenza di condanne a pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista di possibile applicazione di benefici penitenziari. Pertanto, qualora le pene unificate superino il limite di pena previsto dall'art. 656 co. 5 c.p.p., non può essere disposta la sospensione della esecuzione della pena (Cass. sez. 1^ n. 3007 c.c. 15/4/1999, rv. 214029; Cass. sez. 1^ n. 440 c.c. 21/1/2000, rv.
215947). Ne consegue che nel caso di specie correttamente il giudice di merito ha rigettato la richiesta di sospensione della esecuzione, trattandosi di pena complessiva da espiare superiore a tre anni di reclusione.
D'altra parte nel caso di specie la sospensione della esecuzione della pena comunque non poteva essere disposta, trattandosi di un nuovo titolo esecutivo emesso nei confronti di soggetto che già si trovava detenuto in esecuzione di pena per altra causa (Cass. sez. 2^ n. 5143 c.c. 3/11/1999, rv. 214565; Cass. sez. 4^ n. 2658 c.c.
22/9/1999, rv. 215002).
Invero la "ratio" della nuova disciplina prevista dall'art. 656 c.p.p. in relazione alla sospensione dell'ordine di esecuzione ha lo scopo di evitare che il condannato, che possa usufruire di misure alternative, sia sottoposto a misure privative della libertà personale. Pertanto, una volta che il condannato si trovi già detenuto in espiazione pena per altro titolo, la suddetta "ratio" viene meno, in quanto il condannato, essendo stato già privato della libertà personale, non può comunque evitare la permanenza in carcere. D'altra parte l'esclusione che l'ordine di esecuzione possa essere sospeso nei confronti di un condannato che si trovi già in stato di detenzione per altro titolo è desumibile anche dalla norma prevista dal secondo comma dell'art. 656 c.p.p., ove è disposto che, qualora il condannato si trovi già in stato di detenzione, l'ordine di esecuzione "è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato".
Orbene, poiché nel caso di specie risulta dal provvedimento impugnato che il ricorrente, al momento della emissione del nuovo ordine di esecuzione era detenuto in espiazione della pena per altro titolo, correttamente il giudice di merito ha rigettato la richiesta di sospensione della esecuzione.
Con il secondo motivo si deduce la carenza della motivazione in relazione alla mancata applicazione della continuazione ai reati di cui alle sentenze nn. 2 e 4 del provvedimento di cumulo sul rilievo che il Tribunale non aveva considerato l'omogeneità dei reati commessi, l'analogia del "modus operandi" ed il breve lasso di tempo intercorso tra i due episodi delittuosi.
Tale motivo deve ritenersi inammissibile.
Invero il ricorrente sul punto non deduce vizi logico-giuridici della motivazione, ma propone censure che, attenendo a circostanze già correttamente esaminate nell'ordinanza impugnata, si risolvono in censure di fatto non proponibili in questa sede. In particolare, a fronte di elementi specifici indicati dal giudice di merito sulla base delle sentenze di condanna correttamente esaminate, il ricorrente non ha allegato alcun elemento specifico a sostegno del suo assunto, limitandosi a far rilevare circostanze, che lasciano desumere solo l'esistenza di una scelta di vita deviante. Pertanto giustamente il giudice di merito non ha ravvisato nella fattispecie gli estremi per l'applicazione della disciplina della continuazione, mancando la prova che i reati siano frutto di un medesimo disegno criminoso, che è configurabile solo quando i singoli episodi illeciti giudicati separatamente risultino compresi in un programma di attività delinquenziali predeterminato nelle sue linee generali ed essenziali sin dall'inizio.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2002