Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2001, n. 7338
CASS
Sentenza 3 dicembre 2001

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In tema di esecuzione, quando la revoca di benefici sia prevista come obbligatoria ed automatica, la pur necessaria pronuncia formale adottata ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen. dal giudice dell'esecuzione ha un carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto già prodottosi "ex lege". Ne consegue, quindi, che in detta ipotesi il pubblico ministero, quale organo dell'esecuzione, è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena già coperta dal beneficio caducato, sempre che, nel contempo, chieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui al summenzionato art. 674 (Fattispecie relativa ad ordine di carcerazione esecutivo di pena scaturente da revoca 'ex lege' di sospensione condizionale non ancora deliberata dal giudice).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2001, n. 7338
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7338
    Data del deposito : 3 dicembre 2001

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