Sentenza 21 maggio 2001
Massime • 1
È legittima l'emissione, da parte del P.M., dell'ordine di carcerazione contestuale all'istanza diretta al competente giudice dell'esecuzione perché provveda, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., (nella specie: per essere passata in giudicato una nuova condanna) alla revoca della sospensione condizionale della pena, attesa la natura del provvedimento di revoca puramente dichiarativa degli effetti di diritto sostanziale, i quali risalgono al momento del verificarsi della condizione che determina "ipso iure" la decadenza del beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 26453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26453 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNELLO DELLA PENNE - Presidente - del 21/05/2001
Dott. GIORGIO DI IORIO - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCESCO DE CHIARA - Consigliere - N. 2816
Dott. ALESSANDRO CANZATTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DONATO DENZA - Consigliere - N. 39864/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: DR RA nato nel 1975 a Beni Mellal (Marocco)
avverso la ordinanza emessa dal GIP presso il tribunale di Milano in data 3/8/2000 quale giudice dell'esecuzione sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Donato Denza;
fatta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del Dott. Mario Iarmelli che ha concluso per il rigetto del ricorso FATTO
Il GIP presso il tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe, rigettava l'incidente relativo alla esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dal procuratore della repubblica nei confronti di AC SS per l'espiazione della condanna a costui inflitta con sentenza 3/11/1995 e 9/2/1997 rispettivamente dal tribunale e dal Pretore di Massa.
Ha proposto ricorso per cassazione il SS deducendo che il P.M. non avrebbe potuto porre in esecuzione le pene di cui alle predette sentenze, sospese condizionalmente, prima di un provvedimento formale di revoca del beneficio della sospensione;
mentre lo stesso P.M. avrebbe dovuto sospendere l'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656, cm. 5, c.p.p. per avere esso ricorrente interamente scontato la pena di cui alla sentenza del 2/5/1997 emessa dal GIP, con la quale era stato condannato ad anni 4 di reclusione. DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La prima censura dev'essere disattesa coerentemente con i puntuali rilievi contenuti al riguardo nella requisitoria scritta dal P.G.. È vero che, all'atto di emissione dell'ordine di scarcerazione, non era formalmente intervenuto il provvedimento giurisdizionale di revoca del beneficio della sospensione, ma ricorrevano gli estremi per la revoca di diritto ex art. 168, cm. 2, c.p.p.; sicché attesa la natura meramente dichiarativa e ricognitiva del formale provvedimento di revoca, non può ritenersi illegittimo l'ordine di carcerazione con la correlata richiesta, avanzata al competente G.E., di revoca della sospensione della pena da espiare, essendo in tal caso lo stesso G.E., investito dall'incidente d'esecuzione promosso dal P.M. ai sensi dell'art. 674 c.p.p. e contestualmente dal condannato avverso l'ordine di carcerazione, comunque tenuto ad accogliere detta richiesta. Infatti la nuova condanna, al passaggio in giudicato della relativa sentenza, ha determinato "ipso iure" la decadenza dai benefici della sospensione delle precedenti condanne, cui inserisce l'ordine di carcerazione, legittimato dalla formale pronunzia di revoca emessa dal G.E.
Anche la seconda censura non può essere condivisa nel presupposto fattuale, risultante dall'ordinanza impugnata (senza che sul punto questa corte possa procedere alla verifica della diversa prospettazione del ricorrente), secondo cui all'atto dell'emissione dell'ordine di carcerazione era in corso di espiazione la pena inflitta del 9/5/1997. Invero, la "ratio" del comma 5 dell'art. 656 c.p.p., nuovo testo, che demanda al P.M. il potere-dovere di sospendere l'esecuzione delle cosiddette pene detentive brevi è, di tutta evidenza, quella di impedire che il condannato venga assoggettato all'esecuzione pur potendo usufruire di misure alternative.
Se egli trovasi in stato di libertà, l'ordine di esecuzione viene sospeso proprio per consentirgli di presentare la relativa stanza sulla quale dovrà pronunziarsi il competente tribunale di sorveglianza: il tutto secondo le modalità, anche temporali, fissate dal comma successivo. Viceversa, ove il condannato trovasi già detenuto, sia pure per un titolo diverso, la sospensione dell'esecuzione non realizza lo scopo - perseguito dalla norma - di prevenire lo stato di detenzione incompatibile "medio tempore" con l'eventualità che sia accolta l'istanza di concessione di una delle misure alternative prevista dalla disciplina vigente, ovvero del beneficio di cui all'art. 90 DPR n. 309/1990; mentre tale stato non inibisca ovviamente al condannato la facoltà di inoltrare detta istanza in presenza di un provvedimento di cumulo ai sensi dell'art.663 C.P.P.. D'altra parte, che il legislatore abbia inteso circoscrivere la disciplina eccezionale dettata dal citato comma 5 dell'art. 656 C.P.P. alla ipotesi che il condannato versi in stato di libertà, si desume non solo dalla spiegata "ratio", ma anche dall'univoco senso letterale della norma (significativo improposito è l'inciso dell'ultimo periodo: "l'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato") e dalla sua interpretazione logica correlata ai commi successivi. Ai sensi del comma 8 il P.M. è tenuto a revocare immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione in caso di intempestiva presentazione dell'istanza ovvero di inammissibilità o rigetto della stessa pronunciata dal tribunale di sorveglianza ciò produce la perdita dello stato di libertà e spiega, quindi, il motivo per cui il legislatore vieta, nel precedente comma, di disporre più di una volta la sospensione dell'esecuzione della stessa condanna, "anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 T.U. 9/10/1990, n. 309, e successive modificazioni". Con i limiti posti dal comma 7 si è evidentemente inteso evitare il possibile conflitto con lo stato di detenzione conseguente la revoca immediata del decreto di sospensione dell'esecuzione. Il divieto di cui al comma 9, lett. b) di disporre la sospensione della esecuzione "nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva", l'ungi dal costituire una eccezione alla prospettata regola generale desunta dal comma 5, secondo cui, ricorrendone la fattispecie, si dovrebbe sempre emettere il decreto di sospensione indipendentemente dal fatto che il condannato trovasi in stato di detenzione per altro titolo, convalida al contrario l'intento del legislatore diretto a circoscrivere la portata della norma all'ipotesi che il predetto condannato versi invece in stato di libertà. Infatti la custodia cautelare in carcere, pur impostando effetti analoghi alla detenzione per condanna definitiva, è pur sempre una misura coercitiva collegata alla qualità di indagato o imputato ed assoggettata a regole completamente diverse da quelle che disciplinano l'espiazione della pena detentiva susseguente a condanna con sentenza irrevocabile.
Di qui l'esigenza di dettare un'apposita norma volta a parificare, agli effetti del disposto del comma 5, la posizione del detenuto in carcere per custodia cautelare a quella del detenuto in espiazione di pena, ove la misura coercitiva sia stata applicata per il fatto oggetto della susseguente condanna da espiare. Appare chiaro che tale equiparazione non è possibile nell'ipotesi di applicazione della misura coercitiva per un fatto diverso, in relazione al quale il "detenuto" conserva la sua qualità di indagato o imputato con tutte le connesse implicazioni di diritto processuale e sostanziale in armonia con la precisata "ratio legis", trova giustificazione anche la regola dettata dal comma 10, il quale ammette invece la sospensione dell'esecuzione nel caso che il condannato si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire. Invero tale misura cautelare è una forma di detenzione atipica, non equiparabile alla pena da espiare con la carcerazione;
sicché il legislatore, in ossequio a detta "ratio", a inteso evitare al condannato l'esecuzione della tipica pena detentiva pur potendo egli beneficiare di alcuna delle misure alternative o della sospensione seconda la procedura delineata dal comma 5 più volte richiamato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2001