Sentenza 6 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3243 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POP O ITALIAN03 243/01 0324 DICAL AZ ONE LA C Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 8050/98 Dott. Rosario DE MUSIS Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron.6706 Dott. Pasquale PICONE - Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere Ud.18/01/01 Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FONZO FABIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CI IO;
2001 intimato 256 avverso la sentenza n. 281/98 del Tribunale di -1- CATANIA, depositata il 28/01/98 R.G.N. 2192/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Aldo DE udienza del 18/01/01 dal MATTEIS;
udito l'Avvocato PULLI per delega Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo esercente attività L'Inps ha negato a IT IO, installazione di impianti elettrici, il diritto a di riduzioni contributive;
a seguito di ciò il IT presentò domanda di regolarizzazione contributiva (condono) provvedendo quindi al versamento di £.11.595.750. Il Pretore di Catania, in accoglimento della domanda del IT, con sentenza del 12.3.1994 ha condannato l'INPS alla restituzione dell'importo di £.11.596.000, ritenendole indebitamente versate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in applicazione della legge n.208 Azey del 25/2/1992, in forza della quale le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i CCNL di categoria, indipendentemente dalla classificazione statistici e previdenziali, hanno diritto a ai fini beneficiare della fiscalizzazione anche per il periodo condonato dal IT. L'appello dell'Inps è stato respinto con sentenza del Tribunale di Catania 25 novembre 1997/28 gennaio 1998. Il Tribunale, rilevato che il IT aveva diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, in forza della legge 208/1992, che la domanda di condono presentata non comportava riconoscimento di debito, che il pagamento effettuato non fu spontaneo, ma diretto ad evitare la 3 riscossione coattiva da parte dell'Istituto, ha ritenuto la somma percepita dall'Inps indebitamente riscossa, e quindi da restituire, maggiorata degli interessi legali. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inps, con unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. L'intimato, ritualmente citato, non si è costituito. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso l'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, in Legge 1° giugno 1991, n. 166, e vizio di motivazione (art. Azey 360 n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere ritenuto ripetibile la somma versata con il condono, nonostante che con tale pagamento il rapporto contributivo si fosse esaurito. Il ricorrente sviluppa un'accurata analisi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul condono, a sostegno della tesi che la clausola di ripetizione non può essere apposta alla relativa domanda. Il ricorso va accolto per quanto di ragione. nella sua assolutezza, non può La tesi del ricorrente, essere seguita. 4 La giurisprudenza prevalente di questa Corte ha ritenuto in passato che la presentazione di domanda di condono non implica il riconoscimento contributivo previdenziale del debito da parte dell'imprenditore, né comporta la rinuncia tacita di questi alla domanda di accertamento negativo del debito contributivo, con la conseguenza che questo poteva essere richiesto in restituzione (ex plurimis: Cass. 16 aprile 1994 n. 3641), così come statuito nella sentenza impugnata. Successivamente tale orientamento è stato incrinato dalla sent. 26 marzo 1997 n. 2684, la quale, riprendendo un orientamento, già affiorato in sede di legittimità con la Azu sent. 7739/1987, e che trova ampi consensi nella dottrina e nella giurisprudenza di merito, ha ritenuto che le suo carattere di legislazione finalità del condono ed il scelta del condono, ed ilpremiale implicano che la successivo pagamento, comportano l'estinzione del rapporto contributivo, il che preclude all'interessato qualsiasi possibilità di ripensamento e di richiesta di restituzione. Tale orientamento è stato fatto proprio da questa Corte a (sent. 15 maggio 1998 n. 4918). Sezioni Unite civili è sopravvenuta la disciplina dettata Successivamente 81, comma 9, legge 23 dicembre 1998 n.448 dall'art. applicabile, quale "jus superveniens", anche ai giudizi in 55 corso (Cass. 8 giugno 1999 n. 5655) - la quale dispone che *le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli effetti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale . non precludono la possibilità di sono valide e accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito". La formulazione della norma comporta che solo l'apposizione della riserva ha l'effetto ivi previsto, con la sua particolare disciplina (tra l'altro il rimborso a seguito del contenzioso non comporta il pagamento di interessi da parte dell'istituto previdenziale); ne deriva a contrario Asy la conferma dell'orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui il pagamento del condono senza riserva comporta il venir meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo e l'estinzione del rapporto, il che preclude poi la possibilità di presentazione di una domanda di accertamento negativo di un debito ormai inesistente (Cass. 5 aprile 2000 n. 4230). Poiché non risulta che il giudice del merito abbia compiuto l'accertamento, divenuto indispensabile alla luce dello jus superveniens applicabile alla fattispecie, se il IT avesse apposto alcuna riserva di ripetizione alla domanda di condono, gli atti vanno rimessi al giudice del rinvio, 1 06 che si designa nella Corte d'appello di Catania, il quale deciderà la controversia attenendosi al seguente principio di diritto: "A seguito dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 81, comma 9, legge 23 dicembre applicabile, quale "jus superveniens", anche1998 n.448 - ai giudizi in corso - solamente le domande di condono alle quali l'obbligato abbia apposto una clausola di riserva di ripetizione, subordinata agli effetti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, ha l'effetto di il pagamento esaurisca il rapporto evitare che contributivo, escludendo così la possibilità di ripetizione dell'eventuale indebito". Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Catania. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 18 gennaio 2001. Розино de ulmis Il Presidente Aldo Де Макей I D Il Consigliere Estensore , O L L Hell 3 0 A 1 3 O S . 5 B S I T A . R T D , N A ' A A L IL CANCELLERE S T 3 L E S 7 Prev\condono-ripetizione E P - O Depositat S alleria D 8 P - I I 1 M Rg 8050/1998 N S I 1 G 6 MAR 2001.. N A E O E D S A I G E IL CANCELLIERE. D T A G E E N , O L E T O S T R E I A T 7 R S L I I L D G E E D O R