Sentenza 30 settembre 2003
Massime • 1
Nella fattispecie criminosa prevista dall'art. 374 bis cod.pen., la destinazione delle false dichiarazioni , o attestazioni, sulle condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro, ad essere prodotti all'autorità giudiziaria, può essere desunta dal giudice da ogni elemento emergente dalla situazione concreta esaminata, sia testuale, che contestuale. La ricostruzione e la valutazione del giudice di merito non sono sindacabili in sede di legittimità, quando sono motivate in maniera non manifestamente illogica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2003, n. 44745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44745 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dai signori:
Dott. Pasquale TROJANO Presidente
Dott. Saverio MANNINO Consigliere
Dott. Antonio S. AGRÒ "
Dott. Francesco IPPOLITO (rel.) "
Dott. Vincenzo ROTUNDO "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI ND, n. a S. Benedetto del Tronto il 10.12.1968;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, emessa in data 17.1.2002;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, L. D'Ambrosio, che ha concluso richiedendo il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
ND ZI ricorre per cassazione ricorre contro la suindicata decisione della Corte d'appello di Roma, confermativa della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale della stessa città, in data 18.4.2001, in esito a rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per il reato di cui agli art. 110, 48, 374 - bis cod. pen., perché, in concorso con DO Flemak, presentandosi il Flemak come ZI e consegnando alla dott.sa Luisa Costamagna, responsabile del laboratorio di tossicologia presso l'Istituto di Medicina legale dell'Università "La Sapienza" di Roma, un campione di capello, determinava una falsa certificazione di tossicodipendenza da cocaina a nome dello ZI (mentre tossicodipendente da tale sostanza era il Flemak). Tale documentazione, ottenuta con l'inganno della dott.sa Costamagna e di altre persona del laboratorio, era destinata ad ottenere benefici dal tribunale di Sorveglianza di Ancona (delitto commesso in Roma il 12.4.1999).
Il ricorrente deduce, come unico motivo, la mancata declaratoria di incompetenza territoriale del tribunale di Roma e di competenza del tribunale di Ancona.
Il ricorso non merita accoglimento.
In tema di delitto previsto dall'art. 374 - bis cod. pen, la destinazione delle false dichiarazioni o attestazioni sulle condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro, ad essere prodotti all'Autorità giudiziaria può essere desunta dal giudice da ogni elemento, sia testuale sia contestuale, emergente dalla concreta situazione esaminata. La ricostruzione e la valutazione del giudice di merito non sono sindacabili in sede di legittimità quando risultano motivate in maniera non manifestamente illogica.
Nel caso di specie, i giudici di merito di primo e di secondo grado hanno correttamente tratto dal tipo di atto richiesto e ottenuto dall'imputato e dal contesto situazionale esaminato (oggetto della falsa certificazione, detenzione domiciliare, accertamenti di polizia giudiziaria sull'istanza di affidamento a programma terapeutico di recupero) il motivato convincimento sulla finalizzazione del documento.
Ne consegue che appare corretta l'individuazione del momento consumativo e del luogo del reato operata dai giudici di merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 20 NOVEMBRE 2003.