Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2002, n. 4988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4988 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0 66907 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 12-04-0204988/02 Oggetto: I.V.A. 3622/1999 Udienza dell'8.1.2002 dal Sig. Sole REPUBBLIC IT NAN er diritti €0 IL CANCELLIERE LA COME SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Cray 1307 composta dai sigg.ri Magistrati: Presidente Dott Bruno Saccucci CORTE SUPAVA DI CASSAZIONE UPFICIC COPIE Consigliere Dott. Massimo Oddo Richiesta copia studio Dott. Mario Cicala Consigliere dal Sig. PSOA per diritti €0.71 Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari 11.12.04.02 Dott. Nino Fico Consigliere IL CANCELLIERE DATE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA ✓. "66907 sul ricorso proposto da De PP ER, elettivamente domiciliato in Ostia lido, via Granito di Belmonte n. 19, presso lo studio dell'avv. Aldo Piras, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso -ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 32, n. 75/32/99, del 15.4/13.5.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.1.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
2 Udito l'avv. dello Stato Gentili per l'Amministrazione finanziaria. Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio I.V.A. di Roma faceva notificare ad ER De PP, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza nei confronti della s.r.l. Pescavelox, un avviso di rettifica della dichiarazione relativa all'anno 1991, in sostituzione di altro precedente avviso emesso in ordine al medesimo periodo d'imposta, per il pagamento della somma di lire 121.023.000 a titolo di imposte, pene pecuniarie e interessi in relazione all'attività commerciale di compravendita di prodotti ittici. Il De PP proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso i due avvisi di accertamento eccependo in via pregiudiziale l'illegittimità di un secondo accertamento per lo stesso periodo d'imposta; nel merito deduceva l'errata valutazione dei fatti addotti per la rettifica della dichiarazione presentata in contrasto con le scritture contabili e l'assenza di idonea motivazione dell'accertamento, sì da rendere quasi impossibile la difesa. Nell'udienza del 28.5.1998 la Commissione tributaria provinciale, con riferimento ad un'eccezione del De PP formulata con memoria depositata il 6.4.1998 in cui si deduceva la mancata notifica del P.V.C. della Guardia di finanza, ordinava all'Ufficio 1.V.A. di produrre detto atto. Con sentenza del 25.6.1998 la Commissione provinciale, rilevato che l'Ufficio non aveva adempiuto all'ordinanza emessa nei suoi confronti;
che peraltro il ricorrente aveva depositato copia di detto P.V.C. ottenuta nel frattempo dall'Ufficio; che detto atto non risultava sottoscritto dal contribuente e mai portato a sua conoscenza, sì da pregiudicare i diritti della difesa;
che l'Ufficio non aveva portato a conoscenza del contribuente neppure il processo verbale di constatazione elevato nei confronti della Pescavelox s.r.l.. dal cui controllo ad opera della Guardia 2 di finanza erano emersi i fatti posti a carico del ricorrente;
ciò ritenuto, dichiarava illegittimo l'accertamento senza passare ad esaminare il merito della vertenza. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'appello dell'Ufficio e compensava le spese. Osservava il giudice di appello che la sentenza di 1° grado era stata pronunciata ultra petitum, in violazione dell'art. 18 del d. lgs 546/1992 che non consente di ampliare l'ambito della controversia oltre i motivi originari. I motivi di diritto e di fatto proposti formulati con il ricorso introduttivo, e sui quali il giudice di 1° grado non si era pronunciato, non erano stati poi riproposti dal contribuente, di guisa che non potevano essere esaminati nel giudizio di appello. Ricorre per cassazione il contribuente deducendo, con tra distinti motivi, che fin dal ricorso introduttivo aveva eccepito il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, che l'Amministrazione finanziaria non aveva impugnato una delle due ratio decidendi della pronunzia di 1° grado e che erroneamente il giudice di primo grado non aveva esaminato il merito delle vertenza. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. Motivi della decisione Il primo motivo del ricorso in ordine logico-giuridico é quello con cui si deduce che l'Amministrazione finanziaria aveva proposto appello soltanto avverso una "ratio decidendi” della pronunzia di 1° grado, omettendo di impugnare tale decisione, che pertanto non era più contestabile, con riferimento ad altra distinta "ratio". La censura é fondata. La decisione del giudice di prima istanza si basa, oltre che sulla mancata notifica al De PP del verbale elevato nei suoi confronti dalla Guardia di Finanza, sul secondo e autonomo motivo di non avere portato a conoscenza del contribuente il processo verbale di constatazione elevato nei confronti della Pescavelox s.r.l.. dal cui controllo ad opera della Guardia di finanza erano emersi i fatti posti a carico del ricorrente. L'appello é quindi inammissibile per essersi formato il giudicato interno su una questione che aveva autonoma rilevanza e contenuto assorbente di ogni altra. Il ricorso, assorbito ogni altro motivo, va pertanto accolto con riferimento alla censura sopra esaminata, con la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'appello dell'Ufficio. Compensa le spese. Roma, 8.1.2002 Il Consigliere est. Il Presidente Renan гина ve IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista - 8 APR. 2002 Oggi .. IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista 4