CASS
Sentenza 15 marzo 2023
Sentenza 15 marzo 2023
Massime • 1
In tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, la "connessione essenziale" tra parti annullate e parti non annullate della sentenza, richiamata dall'art. 624, comma 1, cod. proc. pen., non si individua nei vincoli di connessione tra reati ex art. 12 cod. proc. pen., ma va intesa come necessaria interdipendenza logico-giuridica tra le parti delle decisioni, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza, seppur non annullata. (Conf: Sez. U, n. 673 del 23/11/1990, dep. 1991, Rv. 186165-01; Sez. U, n. 4460 del 19/1/1994, Rv. 196886-01).
Commentario • 1
- 1. Art. 12 c.p.p. Casi di connessionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2023, n. 11141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11141 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR AI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/03/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RG OR, che ha richiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo 8 con rinvio alla Corte di appello di Brescia per la rideterminazione della pena. RITENUTO IN FATTO 1. Con decisione del 23 marzo 2022, la Corte di appello di Brescia, in sede di rinvio a seguito di annullamento di questa Suprema Corte del 17 dicembre 2021, in parziale riforma della sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 16 luglio 2019, ha assolto OR AI per non aver commesso il fatto in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 628, primo e terzo comma, cod. pen. di rapina aggravata contenuta nel capo 7, rideterminando la pena inflitta per le residue imputazioni in anni cinque di reclusione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11141 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 01/02/2023 1.1. Nell'ambito della presente vicenda processuale OR AI è accusato di aver fatto parte di un'associazione a delinquere armata al fine di compiere furti e rapine (capo 1) e dei relativi reati fine (capi 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 61) ai danni di sportelli "Bancomat" di numerosi istituti di credito che facevano deflagrare con l'utilizzo di armi da fuoco e ordigni esplosivi di fattura artigianale, fatti realizzati tra le province di Brescia, Verona, Mantova, Treviso, Padova, Vicenza e Cremona, tra gennaio e maggio 2017. 1.2. Con la sentenza del 17 dicembre 2021, Questa Suprema Corte aveva ravvisato una carenza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità quanto alla commissione della rapina ai danni di uno "sportello bancomat" sito in Rovato il 17 gennaio 2016, reato ritenuto dai Giudici di merito più grave e sulla cui pena-base era stata determinata la pena finale complessiva inflitta al OR AI, tenuto conto della continuazione applicata per gli altri capi. Questa Suprema Corte aveva rilevato che le emergenze probatorie citate non fossero significative ai fini dell'accertamento da parte della polizia giudiziaria della presenza del OR AI nelle vicinanze dello "sportello bancomat" fatto esplodere, mettendo al contempo in evidenza la non decisività delle intercettazioni in ragione della valenza neutra del silenzio serbato dal OR in occasione di alcuni colloqui con altri sodali. Detti elementi, anche in considerazione della rilevata frequente intercambiabilità dei soggetti che partecipavano alla seriale realizzazione di furti e rapine ai danni di "sportelli bancomat", reati commessi con le stesse modalità da numerosi partecipi, non erano idonei a confortare l'illazione secondo cui il OR fosse presente sul luogo della rapina di cui al capo 7. 1.3. La Corte di appello, in sede di rinvio, preso atto delle citate censure e rilevata l'assenza di ulteriori elementi valorizzabili, ha assolto l'imputato in ordine al capo 7 e rideterminato la pena in anni cinque di reclusione determinando la pena complessiva sulla base del reato associativo, ritenuto più grave, di cui al capo 1. 2. OR AI, per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia deducendo quale unico motivo, la violazione dell'art. 628, comma 2, con riferimento agli artt. 624, comma 1 e 2, 627, comma 3 e 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La difesa rileva come la Corte di appello abbia omesso di assolvere l'imputato anche dalla contestazione contenuta nel capo 8, afferente i delitti di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 4 legge n. 895/1967 e 61, n. 2, cod. pen. di porto in luogo pubblico dell'ordigno esplosivo e della pistola utilizzati per compiere il delitto di cui al precedente capo 7. La connessione esistente tra i due 2 capi di imputazione ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. imponeva l'assoluzione anche con riferimento a detto capo, tenuto conto della "connessione essenziale" esistente tra le due imputazioni e dell'estensione del limite cognitivo del giudice del rinvio derivante dagli artt. 624, comma 1, e 627, comma 3, cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato. 2. Si osserva che l'art. 624, comma 1, cod. proc. pen. — norma posta dal ricorrente a fondamento della dedotta necessità di annullare la decisione anche con riferimento al capo 8, in quanto "connesso essenzialmente" al capo 7 - prevede che «Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata». Secondo ormai consolidati insegnamenti di questa Corte, per "parti" della sentenza su cui può formarsi il giudicato parziale si intendono le statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame (Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106; Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636; Sez. 4, n. 9114 del 24/09/1996, Ceradini, Rv. 206103; Sez. 1, n. 11041 del 05/10/1995, Barbieri, Rv. 202860). Detta giurisprudenza, in continuità con quella formatasi sotto la vigenza dell'art. 545, comma 1, del codice di procedura penale del 1930 - norma sovrapponibile all'attuale art. 624, comma 1, cod. proc. pen., ha messo in evidenza come per "parti non annullate della sentenza" debbano intendersi quelle in ordine alle quali si è ormai del tutto esaurita ogni possibilità di decisione del giudice di merito e, contestualmente, completato l'"iter" processuale e che hanno, così, acquistato, perché definitive, "autorità di cosa giudicata", mentre il rapporto di "connessione essenziale" tra parti annullate e parti non annullate della sentenza non trova la propria spiegazione nelle ipotesi disciplinate dall'art. 45 stesso codice, previsione oggi ricompresa nell'art. 12 cod. proc. pen. allorché detta le regole sulla connessione che incide sulla competenza, ma come necessaria interdipendenza logico giuridica tra le parti della decisione, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza seppur non annullata (Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 3 1991, Agnese, Rv. 186165; Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196887). 3. La correttezza della sopra circoscritta interpretazione dell'art. 624 cod. proc. pen. trova conferma in quella giurisprudenza che esclude, allorché l'annullamento abbia interessato uno specifico capo della sentenza che riverbera i suoi effetti unicamente sul trattamento sanzionatorio complessivo afferente anche altri capi, la possibilità che maturi medio tempore la prescrizione degli altri capi della decisione, tra la decisione di annullamento della Corte di cassazione ed il giudizio di rinvio. In tal senso questa Corte ha avuto modo di puntualizzare (Sez. 1, n. 5753 del 09/10/2015, dep. 2016, Lecca, Rv. 265994), che in ipotesi annullamento parziale con rinvio a norma dell'art. 624 cod. proc. pen. della sentenza di condanna soltanto per alcuni reati, l'eventuale modifica del trattamento sanzionatorio finale, a seguito dell'assoluzione pronunciata dal giudice del rinvio, non incide sui fatti non interessati dalla sentenza parzialmente rescindente, con la conseguenza che il nuovo assetto sanzionatorio disposto non rileva ai fini del computo dei termini di prescrizione dei reati già irrevocabilmente accertati. Detto orientamento è stato confermato da S.0 n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966, secondo cui in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (nello stesso senso, cfr. Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792 che ha affermato che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale). 4. Per calare il principio di diritto sopra enunciato al caso in esame, si osserva che l'unico ambito tangibile della decisione afferente al capo 8, la cui responsabilità risultava definitivamente accertata in quanto passata in giudicato (tanto che nessun rilievo avrebbe mai potuto assumere l'eventuale prescrizione 4 intervenuta medio tempore), era proprio quello relativo al trattamento sanzionatorio, visto che, venuto meno il reato sulla cui pena base era stata determinata la complessiva pena anche con riferimento ai reati satellite per i quali era stata ritenuta sussistente la continuazione, ben poteva essere determinata in misura differente: la parte della decisione afferente alla responsabilità quanto al capo 7, era tale da determinare una differente quantificazione della pena in quanto legata da necessaria interdipendenza logico giuridica tra le parti della decisione, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza seppur non annullata (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, cit.). 5. Non è fondato, pertanto, il motivo dedotto che, per giustificare la sussistenza della "connessione essenziale" tra il capo 7, oggetto di annullamento con rinvio ad opera di questa Corte, contestazione ritenuta insussistente nel giudizio rescissorio dalla Corte di appello, richiama la connessione ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., asseritamente esistente in ragione della contestata aggravante del nesso teleologico che caratterizza i delitti di porto illegale di ordigno esplosivo e pistola, in quanto funzionali alla commissione del delitto di cui all'art. 628 cod. pen. contestato al capo 7. Il Collegio osserva, inoltre, come il ricorrente non abbia mosso alcuna censura nel ricorso per cassazione, definito con l'annullamento quanto al solo capo 7, in ordine all'imputazione che lo vedeva responsabile dei reati contestati al capo 8; in tal senso evidente risulta la decisione di questa Corte che ha analizzato il solo motivo dedotto in ordine al capo 7 conformemente alle limitate censure formulate in detto contesto di legittimità, dichiarando inammissibili gli altri motivi, tra i quali nessuno verteva sulla ritenuta responsabilità per il delitto ricompreso nel capo 8 della rubrica. Conferma della bontà di tale interpretazione si ha, inoltre, allorché si apprezza la mancanza di deduzione proposta in sede di rinvio ove il ricorrente ha insistito, in linea con la decisione di questa Corte, nella richiesta di assoluzione per il delitto di rapina contestata al capo 7. È evidente, pertanto, come la parte relativa alla ritenuta responsabilità per i reati di cui al capo 8, era passata in giudicato già al momento della sentenza di secondo grado;
la necessità di dover quantificare la pena - dapprima determinata partendo dal ritenuto più grave delitto di cui al capo 7 poi venuto meno con la decisione rescissoria ed in seguito sul delitto associativo di cui al capo 1 - non è idonea a far mutare la preclusione connessa al giudicato parziale formatosi sulla responsabilità per i delitti ricompresi in detto "capo" che nessuna "connessione essenziale", per le ragioni sopra espresse in ordine al senso da 5 attribuire a detta espressione, ha con la parte annullata della sentenza ad opera di questa Corte. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/02/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RG OR, che ha richiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo 8 con rinvio alla Corte di appello di Brescia per la rideterminazione della pena. RITENUTO IN FATTO 1. Con decisione del 23 marzo 2022, la Corte di appello di Brescia, in sede di rinvio a seguito di annullamento di questa Suprema Corte del 17 dicembre 2021, in parziale riforma della sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 16 luglio 2019, ha assolto OR AI per non aver commesso il fatto in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 628, primo e terzo comma, cod. pen. di rapina aggravata contenuta nel capo 7, rideterminando la pena inflitta per le residue imputazioni in anni cinque di reclusione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11141 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 01/02/2023 1.1. Nell'ambito della presente vicenda processuale OR AI è accusato di aver fatto parte di un'associazione a delinquere armata al fine di compiere furti e rapine (capo 1) e dei relativi reati fine (capi 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 61) ai danni di sportelli "Bancomat" di numerosi istituti di credito che facevano deflagrare con l'utilizzo di armi da fuoco e ordigni esplosivi di fattura artigianale, fatti realizzati tra le province di Brescia, Verona, Mantova, Treviso, Padova, Vicenza e Cremona, tra gennaio e maggio 2017. 1.2. Con la sentenza del 17 dicembre 2021, Questa Suprema Corte aveva ravvisato una carenza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità quanto alla commissione della rapina ai danni di uno "sportello bancomat" sito in Rovato il 17 gennaio 2016, reato ritenuto dai Giudici di merito più grave e sulla cui pena-base era stata determinata la pena finale complessiva inflitta al OR AI, tenuto conto della continuazione applicata per gli altri capi. Questa Suprema Corte aveva rilevato che le emergenze probatorie citate non fossero significative ai fini dell'accertamento da parte della polizia giudiziaria della presenza del OR AI nelle vicinanze dello "sportello bancomat" fatto esplodere, mettendo al contempo in evidenza la non decisività delle intercettazioni in ragione della valenza neutra del silenzio serbato dal OR in occasione di alcuni colloqui con altri sodali. Detti elementi, anche in considerazione della rilevata frequente intercambiabilità dei soggetti che partecipavano alla seriale realizzazione di furti e rapine ai danni di "sportelli bancomat", reati commessi con le stesse modalità da numerosi partecipi, non erano idonei a confortare l'illazione secondo cui il OR fosse presente sul luogo della rapina di cui al capo 7. 1.3. La Corte di appello, in sede di rinvio, preso atto delle citate censure e rilevata l'assenza di ulteriori elementi valorizzabili, ha assolto l'imputato in ordine al capo 7 e rideterminato la pena in anni cinque di reclusione determinando la pena complessiva sulla base del reato associativo, ritenuto più grave, di cui al capo 1. 2. OR AI, per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia deducendo quale unico motivo, la violazione dell'art. 628, comma 2, con riferimento agli artt. 624, comma 1 e 2, 627, comma 3 e 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La difesa rileva come la Corte di appello abbia omesso di assolvere l'imputato anche dalla contestazione contenuta nel capo 8, afferente i delitti di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 4 legge n. 895/1967 e 61, n. 2, cod. pen. di porto in luogo pubblico dell'ordigno esplosivo e della pistola utilizzati per compiere il delitto di cui al precedente capo 7. La connessione esistente tra i due 2 capi di imputazione ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. imponeva l'assoluzione anche con riferimento a detto capo, tenuto conto della "connessione essenziale" esistente tra le due imputazioni e dell'estensione del limite cognitivo del giudice del rinvio derivante dagli artt. 624, comma 1, e 627, comma 3, cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato. 2. Si osserva che l'art. 624, comma 1, cod. proc. pen. — norma posta dal ricorrente a fondamento della dedotta necessità di annullare la decisione anche con riferimento al capo 8, in quanto "connesso essenzialmente" al capo 7 - prevede che «Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata». Secondo ormai consolidati insegnamenti di questa Corte, per "parti" della sentenza su cui può formarsi il giudicato parziale si intendono le statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame (Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106; Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636; Sez. 4, n. 9114 del 24/09/1996, Ceradini, Rv. 206103; Sez. 1, n. 11041 del 05/10/1995, Barbieri, Rv. 202860). Detta giurisprudenza, in continuità con quella formatasi sotto la vigenza dell'art. 545, comma 1, del codice di procedura penale del 1930 - norma sovrapponibile all'attuale art. 624, comma 1, cod. proc. pen., ha messo in evidenza come per "parti non annullate della sentenza" debbano intendersi quelle in ordine alle quali si è ormai del tutto esaurita ogni possibilità di decisione del giudice di merito e, contestualmente, completato l'"iter" processuale e che hanno, così, acquistato, perché definitive, "autorità di cosa giudicata", mentre il rapporto di "connessione essenziale" tra parti annullate e parti non annullate della sentenza non trova la propria spiegazione nelle ipotesi disciplinate dall'art. 45 stesso codice, previsione oggi ricompresa nell'art. 12 cod. proc. pen. allorché detta le regole sulla connessione che incide sulla competenza, ma come necessaria interdipendenza logico giuridica tra le parti della decisione, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza seppur non annullata (Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 3 1991, Agnese, Rv. 186165; Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196887). 3. La correttezza della sopra circoscritta interpretazione dell'art. 624 cod. proc. pen. trova conferma in quella giurisprudenza che esclude, allorché l'annullamento abbia interessato uno specifico capo della sentenza che riverbera i suoi effetti unicamente sul trattamento sanzionatorio complessivo afferente anche altri capi, la possibilità che maturi medio tempore la prescrizione degli altri capi della decisione, tra la decisione di annullamento della Corte di cassazione ed il giudizio di rinvio. In tal senso questa Corte ha avuto modo di puntualizzare (Sez. 1, n. 5753 del 09/10/2015, dep. 2016, Lecca, Rv. 265994), che in ipotesi annullamento parziale con rinvio a norma dell'art. 624 cod. proc. pen. della sentenza di condanna soltanto per alcuni reati, l'eventuale modifica del trattamento sanzionatorio finale, a seguito dell'assoluzione pronunciata dal giudice del rinvio, non incide sui fatti non interessati dalla sentenza parzialmente rescindente, con la conseguenza che il nuovo assetto sanzionatorio disposto non rileva ai fini del computo dei termini di prescrizione dei reati già irrevocabilmente accertati. Detto orientamento è stato confermato da S.0 n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966, secondo cui in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (nello stesso senso, cfr. Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792 che ha affermato che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale). 4. Per calare il principio di diritto sopra enunciato al caso in esame, si osserva che l'unico ambito tangibile della decisione afferente al capo 8, la cui responsabilità risultava definitivamente accertata in quanto passata in giudicato (tanto che nessun rilievo avrebbe mai potuto assumere l'eventuale prescrizione 4 intervenuta medio tempore), era proprio quello relativo al trattamento sanzionatorio, visto che, venuto meno il reato sulla cui pena base era stata determinata la complessiva pena anche con riferimento ai reati satellite per i quali era stata ritenuta sussistente la continuazione, ben poteva essere determinata in misura differente: la parte della decisione afferente alla responsabilità quanto al capo 7, era tale da determinare una differente quantificazione della pena in quanto legata da necessaria interdipendenza logico giuridica tra le parti della decisione, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza seppur non annullata (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, cit.). 5. Non è fondato, pertanto, il motivo dedotto che, per giustificare la sussistenza della "connessione essenziale" tra il capo 7, oggetto di annullamento con rinvio ad opera di questa Corte, contestazione ritenuta insussistente nel giudizio rescissorio dalla Corte di appello, richiama la connessione ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., asseritamente esistente in ragione della contestata aggravante del nesso teleologico che caratterizza i delitti di porto illegale di ordigno esplosivo e pistola, in quanto funzionali alla commissione del delitto di cui all'art. 628 cod. pen. contestato al capo 7. Il Collegio osserva, inoltre, come il ricorrente non abbia mosso alcuna censura nel ricorso per cassazione, definito con l'annullamento quanto al solo capo 7, in ordine all'imputazione che lo vedeva responsabile dei reati contestati al capo 8; in tal senso evidente risulta la decisione di questa Corte che ha analizzato il solo motivo dedotto in ordine al capo 7 conformemente alle limitate censure formulate in detto contesto di legittimità, dichiarando inammissibili gli altri motivi, tra i quali nessuno verteva sulla ritenuta responsabilità per il delitto ricompreso nel capo 8 della rubrica. Conferma della bontà di tale interpretazione si ha, inoltre, allorché si apprezza la mancanza di deduzione proposta in sede di rinvio ove il ricorrente ha insistito, in linea con la decisione di questa Corte, nella richiesta di assoluzione per il delitto di rapina contestata al capo 7. È evidente, pertanto, come la parte relativa alla ritenuta responsabilità per i reati di cui al capo 8, era passata in giudicato già al momento della sentenza di secondo grado;
la necessità di dover quantificare la pena - dapprima determinata partendo dal ritenuto più grave delitto di cui al capo 7 poi venuto meno con la decisione rescissoria ed in seguito sul delitto associativo di cui al capo 1 - non è idonea a far mutare la preclusione connessa al giudicato parziale formatosi sulla responsabilità per i delitti ricompresi in detto "capo" che nessuna "connessione essenziale", per le ragioni sopra espresse in ordine al senso da 5 attribuire a detta espressione, ha con la parte annullata della sentenza ad opera di questa Corte. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/02/2023.