CASS
Sentenza 21 novembre 2023
Sentenza 21 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2023, n. 46827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46827 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA LA ( CUI 01HT018) nato il [...] avverso l'ordinanza del 17/03/2023 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/c~ le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 46827 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 26/09/2023 Il Procuratore generale, Assunta Cocomello, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. FI AH ricorre avverso l'ordinanza del 17 marzo 2023 del Tribunale di Milano, che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, commesso il 22 marzo 2018 in Milano, giudicato ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano con sentenza del 29 marzo 2018, definitiva il 24 luglio 2018; 2) al reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, T.U. imm., commesso il 5 gennaio 2020 in Milano, giudicato ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano con sentenza del 15 gennaio 2020, definitiva in data 1 febbraio 2020. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, essendo stati i reati giudicati con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la difesa avrebbe dovuto rispettare le modalità introduttive dell'istanza di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., circostanza non avvenuta nel caso di specie;
in ogni caso, non vi era prova della sussistenza del medesimo disegno criminoso. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 188 disp. att. cod. proc. pen., perché, sotto il profilo dell'ammissibilità della domanda, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la difesa aveva depositato a mezzo PEC l'istanza anche alla Procura della Repubblica, che aveva espresso parere negativo. Secondo il ricorrente, inoltre, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di accertare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali il medesimo contesto territoriale, non potendo costituire elemento ostativo all'accoglimento dell'istanza l'eventuale distanza temporale tra i reati. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere in diritto che, in materia di esecuzione, è inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento presentata senza l'osservanza dello schema procedimentale delineato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., a termini del quale è necessario che il pubblico ministero esprima formale consenso o dissenso su una pena determinata nei limiti indicati dall'art. 444 cod. proc. pen., fermo il potere del giudice, cui compete il controllo di congruità della pena, di ritenere ingiustificato l'eventuale suo dissenso, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della predetta richiesta non ammettono alternative (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, Ben Barka, Rv. 273138). Nel caso in cui, pertanto, i reati oggetto della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione sono stati giudicati con sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen, non è sufficiente dimostrare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, secondo la previsione generale di cui all'art. 671 cod. proc. pen., ma è necessario che l'applicazione della relativa disciplina sia oggetto di una concorde richiesta dell'interessato e del pubblico ministero, che l'eventuale disaccordo del pubblico ministero sia ritenuto ingiustificato dal giudice dell'esecuzione, che la pena complessiva stabilita non superi i limiti di cui all'art. 444 cod. proc. pen. e che tale pena riceva il riscontro di congruità da parte del giudice dell'esecuzione. Nel caso di specie, la circostanza dedotta dal ricorrente, secondo la quale l'istanza sarebbe stata presentata ai sensi della richiamata speciale procedura, appare apodittica, perché contrasta con quanto dedotto dal giudice dell'esecuzione: la difesa, infatti, non ha allegato alcun documento a sostegno della sua tesi. Sul punto, giova ribadire il principio di diritto secondo il quale sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schippo, Rv. 270071). In ogni caso, il ricorso non si confronta con la parte dell'ordinanza impugnata, in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che non appariva verosimile che il condannato, nel momento in cui non aveva ottemperato al primo provvedimento di espulsione, avesse già preventivato che sarebbe stato oggetto di un ulteriore provvedimento di espulsione, che avrebbe, poi, violato. 3 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/2023
lette/c~ le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 46827 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 26/09/2023 Il Procuratore generale, Assunta Cocomello, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. FI AH ricorre avverso l'ordinanza del 17 marzo 2023 del Tribunale di Milano, che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, commesso il 22 marzo 2018 in Milano, giudicato ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano con sentenza del 29 marzo 2018, definitiva il 24 luglio 2018; 2) al reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, T.U. imm., commesso il 5 gennaio 2020 in Milano, giudicato ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano con sentenza del 15 gennaio 2020, definitiva in data 1 febbraio 2020. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, essendo stati i reati giudicati con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la difesa avrebbe dovuto rispettare le modalità introduttive dell'istanza di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., circostanza non avvenuta nel caso di specie;
in ogni caso, non vi era prova della sussistenza del medesimo disegno criminoso. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 188 disp. att. cod. proc. pen., perché, sotto il profilo dell'ammissibilità della domanda, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la difesa aveva depositato a mezzo PEC l'istanza anche alla Procura della Repubblica, che aveva espresso parere negativo. Secondo il ricorrente, inoltre, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di accertare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali il medesimo contesto territoriale, non potendo costituire elemento ostativo all'accoglimento dell'istanza l'eventuale distanza temporale tra i reati. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere in diritto che, in materia di esecuzione, è inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento presentata senza l'osservanza dello schema procedimentale delineato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., a termini del quale è necessario che il pubblico ministero esprima formale consenso o dissenso su una pena determinata nei limiti indicati dall'art. 444 cod. proc. pen., fermo il potere del giudice, cui compete il controllo di congruità della pena, di ritenere ingiustificato l'eventuale suo dissenso, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della predetta richiesta non ammettono alternative (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, Ben Barka, Rv. 273138). Nel caso in cui, pertanto, i reati oggetto della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione sono stati giudicati con sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen, non è sufficiente dimostrare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, secondo la previsione generale di cui all'art. 671 cod. proc. pen., ma è necessario che l'applicazione della relativa disciplina sia oggetto di una concorde richiesta dell'interessato e del pubblico ministero, che l'eventuale disaccordo del pubblico ministero sia ritenuto ingiustificato dal giudice dell'esecuzione, che la pena complessiva stabilita non superi i limiti di cui all'art. 444 cod. proc. pen. e che tale pena riceva il riscontro di congruità da parte del giudice dell'esecuzione. Nel caso di specie, la circostanza dedotta dal ricorrente, secondo la quale l'istanza sarebbe stata presentata ai sensi della richiamata speciale procedura, appare apodittica, perché contrasta con quanto dedotto dal giudice dell'esecuzione: la difesa, infatti, non ha allegato alcun documento a sostegno della sua tesi. Sul punto, giova ribadire il principio di diritto secondo il quale sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schippo, Rv. 270071). In ogni caso, il ricorso non si confronta con la parte dell'ordinanza impugnata, in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che non appariva verosimile che il condannato, nel momento in cui non aveva ottemperato al primo provvedimento di espulsione, avesse già preventivato che sarebbe stato oggetto di un ulteriore provvedimento di espulsione, che avrebbe, poi, violato. 3 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/2023