Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 6111
CASS
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto del dolo di concorso e illogicità della motivazione in relazione alla conoscenza della falsità della merce

    Il motivo è inammissibile in quanto reiterativo di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione esente da aporie e illogicità. I giudici hanno dato conto della sussistenza del dolo di concorso sulla base dei reiterati contatti con i responsabili della filiera della contraffazione e della quantità di merce rinvenuta in assenza di documentazione giustificativa.

  • Rigettato
    Determinazione della pena base e riduzione per rito abbreviato

    Il motivo è infondato. La Corte d'Appello ha ritenuto la pena non suscettibile di ulteriore mitigazione in quanto pari al minimo edittale. Tale affermazione è interpretata dal collegio come una conclusione di congruità del trattamento sanzionatorio, non richiedendo un'ampia motivazione dato che la pena si attesta nella fascia prossima al minimo. Inoltre, la devoluzione del gravame era carente di pregnanza confutativa rispetto alle statuizioni di primo grado.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche

    Le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte di merito ha legittimamente valorizzato l'assenza di elementi a fondamento della mitigazione sanzionatoria, ritenendo neutro l'atteggiamento collaborativo e non potendo valorizzare in via esclusiva lo stato di incensuratezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 6111
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6111
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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