Sentenza 6 aprile 2023
Massime • 1
Il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente "spray" a base di "oleoresin capsicum" (principio estratto dalle piante di peperoncino) integra la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, nel caso in cui le particolari circostanze di tempo e di luogo della detenzione depongano per la destinazione della "res" a finalità univocamente illecita (nella specie, in danno di soggetti rapinati) e del tutto incompatibile con quella di autodifesa, per la quale è normativamente consentito il porto in luogo pubblico. (In motivazione, la Corte ha precisato che solo in presenza delle caratteristiche di offensività stabilite dal combinato disposto degli artt. 2, comma 3, legge n. 110 del 1975 e 1 d.m. n. 203 del 2011, da accertare in giudizio, la detenzione di dette bombolette configura la contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui all'art. 699 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2023, n. 14608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14608 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ER SI D.L. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 RITENUTO IN FATTO SI AB e TT DR ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 25/03/2022, che ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Velletri con cui i ricorrenti, all'esito di giudizio abbreviato, sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine al concorso in due rapine aggravate (capi A e C), con lesioni personali (capi B e D), nonché nella contravvenzione di cui all'art. 4 l. n. 110/1975. 1. Ricorso di AB SI 1.1. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'inutilizzabilità dell'annotazione di p.g. del 20/09/2020 relativa alle operate individuazioni degli imputati. Violazione degli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. e 6 C.E.D.U. La censura attiene all'omessa osservanza delle cautele imposte dall'art. 214 cod. proc. pen. nel sottoporre gli imputati, nel corso delle indagini, all'individuazione con il metodo del c.d. "specchio all'americana": costoro, in stato di arresto, erano stati posti in un unico gruppo all'interno di una sala di attesa, non vi era stata una selezione delle persone da affiancare in comparazione, all'atto del riconoscimento le persone offese non erano state separate benché fossero stati redatti differenti verbali. Si era, dunque, al cospetto di una inutilizzabilità patologica derivante dalla violazione di un divieto posto a tutela della corretta formazione della prova (acquisizione in violazione dei diritti fondamentali della persona) non sanata dalla scelta del rito abbreviato. Né, al riguardo, era confacente la motivazione resa dalla sentenza impugnata che, al fine di evitare la sanzione dell'inutilizzabilità, aveva cercato di separare gli effetti attinenti alla validità dell'atto "individuazione" rispetto all'annotazione concernente le modalità della sua formazione.
1.2. vizio di motivazione e travisamento della prova in punto di utilizzabilità delle individuazioni:
1.2.1. si era esclusa la violazione di metodiche incidenti sui diritti fondamentali dell'indagato facendo ricorso al dato formale costituito dalla redazione di separati verbali di individuazione ad opera delle persone offesa, trascurando, invece, il dato, segnalato col motivo di appello, costituito dalle modalità di esecuzione della ricognizione (con specchio all'americana) che, tutt'al più, avrebbe consentito un'utilizzabilità dei risultati delle individuazioni ai meri fini della prosecuzione delle indagini.
1.2.2. si evidenzia l'antinomia in cui era incorsa la Corte territoriale a proposito delle censure mosse alla portata dell'individuazione effettuata dalla p.o. 2 UN MA, che la Corte aveva risolto in punto di generale attendibilità, mentre la doglianza riguardava il fatto che alcune descrizioni operate dalla teste non riguardavano il SI.
1.3. congetturali erano le argomentazioni rese al fine di escludere la veridicità delle dichiarazioni dell'imputato, essendosi fatto riferimento al comportamento inerte ed omissivo tenuto nel corso della rapina, in assenza di un obbligo giuridico dei privati di impedire l'evento.
1.4. priva di rilievo individualizzante era poi la motivazione con cui si era asseverata, anche nei confronti del ricorrente, la "premeditazione" all'uso dello spray urticante, a fronte di un dichiarato difensivo che, invece, vedeva giungere l'imputato sul posto posteriormente al minore che di tale "arma" aveva il possesso, nonché generica ed apodittica era l'affermazione relativa alla volontà di tutti gli imputati di partecipare agli eventi di quella notte.
2. Ricorso di TT DR 2.1. Vedi sub 1 motivo di ricorso del coimputato.
2.2. vizio di motivazione in ordine alla valenza individualizzante nei confronti del ricorrente, quale autore della rapina, delle dichiarazioni rese dalla teste UN MA, la quale, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, aveva sì riconosciuto l'imputato, ma tra coloro che le passarono accanto e non tra coloro che presero parte alla "zuffa".
2.3. erronea applicazione della legge penale in ordine alla contravvenzione di cui al capo E) perché ritenuta in violazione della legittimità del possesso del bene, trattandosi di una bomboletta il cui porto al di fuori dell'abitazione è consentito per legittima difesa.
2.4. vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche anche con giudizio di prevalenza, essendosi disattesi gli elementi positivi indicati dalla difesa (giovanissima età, stato di sostanziale incensuratezza dell'imputato, istanza di definizione del processo ex art. 444 cod. proc. pen., esiguità del profitto).
2.5. vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza delle circostanze aggravanti della minore età di alcuni dei concorrenti (non vi era la prova che il ricorrente fosse a conoscenza della circostanza), dell'uso di una bomboletta urticante (usata separatamente) e del casco quale arma impropria (oggetto che non era stato rinvenuto).
3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale ER Morosini, con requisitoria in data 03/02/2023, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 3 4. Con memoria in data 24/02/2023, la difesa di SI AB, ad integrazione ed estensione del motivo comune svolto dal coimputato col ricorso principale, sul rilievo dell'assenza di qualsiasi accertamento in ordine alle caratteristiche della bomboletta spray urticante sequestrata, ha dedotto l'insussistenza del reato contravvenzionale di cui all'art. 4 I. n. 110/1075. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi vanno rigettati essendo i motivi infondati e/o manifestamente infondati. I motivi comuni -1. La censura · che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'utilizzabilità dell'annotazione di p.g. del 20/09/2020 e dei verbali di individuazione degli imputati ad essa conseguenti - è generica e manifestamente infondata. La Corte di legittimità ha avuto modo più volte di affermare che l'individuazione di persona diretta effettuata nei locali della polizia giudiziaria dalle persone offese non può essere ascritta nella categoria delle ricognizioni formali effettuate ai sensi degli artt. 213 e ss cod. proc. pen. Tale riconoscimento dell'indagato trova piuttosto il suo paradigma nella prova dichiarativa proveniente da un soggetto che, nel corso delle informazioni dichiari di avere accertato direttamente l'identità personale dell'imputato. Tale atto deve essere tenuto distinto dalla ricognizione personale, disciplinata dall'art. 213 cod. proc. pen., né le forme tipizzate di quest'ultima devono essere osservate necessariamente nella metodologia di assunzione dell'individuazione personale o fotográfica, potendo eventualmente essere utili alla sua efficacia dimostrativa secondo il criterio del libero apprezzamento del giudice, essendo inquadrabile, invece, tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 cod. proc. pen., e pienamente utilizzabile, ferma restando la facoltà del giudice di apprezzarne liberamente le risultanze (Sez. 2, n. 16773 del 20/03/2015, Osas, Rv. 263767 - 01; conforme, ex multis, Sez. 4, n. 5972 del 2020, non mass.; Sez. 5, n. 18057 del 13/01/2010, Rv. 246862). Si tratta, quindi, di una questione valutativa e non inerente a profili di nullità o inutilizzabilità del mezzo di prova che resta atipico. In tali termini deve quindi intendersi anche l'arresto ove si evidenzia che l'efficacia probatoria dell'atto è condizionata all'adozione di cautele che consentano alle parti e al giudice di esercitare la necessaria verifica postuma in ordine al grado di attendibilità di colui che opera il riconoscimento. Il riferimento, difatti, è sempre all'attendibilità e mai alla validità o all'utilizzabilità, anche allorquando si precisa che il grado di attendibilità di tale atto probatorio, pur senza addivenire a rigidi automatismi, può mutare in ragione della ricezione, prima dell'atto ricognitivo, della descrizione puntuale delle fattezze dell'autore del reato e della precisazione del contesto della percezione visiva avuta del medesimo, anche nella sua durata e nelle sue modalità. Peraltro e tanto rileva ai fini del paventato vizio di motivazione e ad esclusione dell'ipotizzato presupposto di fatto da cui origina anche la dedotta violazione di legge i giudici di merito hanno, preliminarmente, spiegato come non sia emersa alcuna circostanza da cui desumere o anche solo sospettare l'avvenuto impiego, da parte degli operanti, di metodiche atte ad influenzare il contenuto delle dichiarazioni e delle individuazioni, nemmeno con riferimento all'asserito riconoscimento "cumulativo", compiuto cioè congiuntamente da tutte le persone offese riunite nella stessa stanza. In questo senso, la Corte territoriale ha, correttamente, evidenziato il dato secondo cui le dichiarazioni sono state verbalizzate separatamente, anche in orari diversi, e sono state precedute dall'assunzione di informazioni circa lo svolgimento degli eventi, nonché dalla descrizione dei tratti fisio-somatici dei responsabili delle azioni delittuose e delle condotte specificamente riferibili ai soggetti di volta in volta riconosciuti. Inoltre, la sentenza impugnata si fa carico di spiegare anche il significato di alcune, non decisive, divergenze tra i diversi racconti, che confermano come non si tratti di "versioni concordate", ovvero che si siano verificate decisive reciproche influenze;
nonché di sottolineare l'inesistenza di elementi che fondino dei ragionevoli sospetti su intenti calunniosi da parte delle persone sentite nel corso delle indagini preliminari. A fronte di tali puntuali argomentazioni, i ricorsi risultano, anche in difetto delle necessarie allegazioni, avere contenuto generico. Né l'illegittimità degli atti di p.g. può farsi derivare - una volta esclusa la "pluralità contestuale di ricognizioni" - dal mero uso di un vetro specchio, posto che si tratta di modalità prescritta anche per l'atto tipico della ricognizione, potendosi ricorrere a vetri speciali che permettono la visione solo a chi deve effettuare il riconoscimento e non a coloro che a tale esame sono sottoposti.
2. Infondate sono le censure in ordine alla sussistenza del reato contravvenzionale contestato al capo E) della rubrica, comune ad entrambi i ricorrenti. Come è noto, col Decreto Ministeriale n. 103/2011, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», il Ministero dell'Interno ha prescritto le condizioni in presenza delle quali uno strumento di autodifesa fondato sull'impiego di capsaicina può essere legittimamente detenuto, stabilendo, all'art. 1, comma 1, che gli strumenti di autodifesa di cui all'art. 2, comma 3, 1. n. 110 del 1975, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono presentare le seguenti caratteristiche: «a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale;
e) avere una gittata utile non superiore a tre metri». Il secondo comma della medesima disposizione prevede che Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1 rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi>>. La regolamentazione normativa di tali strumenti si è resa necessaria in ragione del fatto che l'oleoresin capsicum è una sostanza naturale le cui proprietà vasodilatatorie, proprie della capsaicina, provocando l'irritazione delle mucose e degli occhi degli esseri umani, vengono utilizzate per finalità di autodifesa della persona, disciplinate in modo estremamente diversificato nei Paesi europei. Con l'introduzione del D.M. 203 del 2011, dunque, il Ministero dell'Interno, nella consapevolezza della diversificazione normativa riscontrabile nelle legislazioni del continente europeo, ha ritenuto necessario individuare le condizioni in presenza delle quali uno strumento di autodifesa, fondato sull'impiego nebulizzante di oleoresin capsicum, può presentare caratteristiche di offensività tali da costituire un pericolo per la pubblica incolumità. In questo modo, il Ministero dell'Interno ha individuato le condizioni per potere ritenere uno strumento di autodifesa fondato sull'impiego di capsaicina non riconducibile né alle armi da guerra o tipo guerra né alle armi comuni da sparo - pericoloso per la pubblica incolumità. In questa cornice normativa, deve rilevarsi che solo in presenza delle connotazioni di offensività previste dal combinato disposto degli artt. 2, comma 3, legge n. 110 del 1975 e 1 D.M. n. 203 del 2011 - da accertarsi previa verifica giudiziale , la detenzione delle bombolette spray può essere ritenuta illecita, ai sensi dell'art. 699 cod. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «Integra la contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui all'art. 699 cod. pen., il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente "spray" urticante a base di "oleoresin capsicunn" che non rispetti le caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2011 n. 103» (Sez. 1, n. 15083 del 10/02/2021, d'Italia, Rv. 280903 - 01; Sez. 1, n. 14807 del 07/01/2016, Delnnastro, Rv. 267284-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 3116 del 24/10/2011, dep. 2012, Cantieri, Rv. 251825-01). -Nel caso in esame, invece, il Pubblico ministero posto che il verbale di sequestro dà conto trattarsi di bomboletta di libera vendita - ha contestato agli imputati la contravvenzione di cui all'art. 4 I. n. 110/75, sul rilievo che il porto sarebbe, per le circostanze di tempo e di luogo, ingiustificato. Di conseguenza, il rilievo difensivo che la decisione in esame sia sprovvista di un percorso argomentativo che dia esaustivamente conto delle caratteristiche della bomboletta sequestrata (in particolare il limite massimo di ml di gas per l'esclusione dell'offensività), non assume a giudizio del Collegio, proprio in ragione della diversa natura della contestazione elevata, valenza decisiva. La contravvenzione in esame, infatti, distingue due categorie di oggetti: quelli indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione, occorre anche che appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona". 6 La bomboletta spray urticante al peperoncino, pur in aderenza alle caratteristiche del citato decreto ministeriale, resta uno strumento di per sé ontologicamente e funzionalmente deputato all'offesa alla persona: è evidente infatti che, in assenza di una sia pur minima e temporanea compromissione della sfera fisica dell'aggressore, viene meno l'utilità dello strumento. In questo senso, può più correttamente parlarsi di minora idoneità offensiva;
e, in realtà, tale appare essere l'effetto dello spray con le caratteristiche individuate dal decreto del Ministero dell'Interno. Di libera vendita e porto ai maggiori di 16 anni, gli spray al peperoncino sono, dunque, validi ausili per evitare o interrompere aggressioni. Ma se usati per l'aggressione, anziché per la difesa, perdono quella destinazione finalistica che imprime al porto il carattere di liceità, diventando strumenti pienamente idonei a vincere resistenze al fine di commettere o rendere più agevole la commissione di reati, tra i quali notoriamente rientra proprio quello di rapina - di natura plurioffensiva in quanto viene in rilievo anche la lesione della libertà morale e/o dell'integrità fisica del soggetto verso cui è esercitata la violenza predatoria - avendo l'uso della bomboletta un'idoneità a neutralizzare, per un tempo apprezzabile, le capacità di difesa della vittima, come avvenuto nel caso in esame, ove in conseguenza dell'uso dello spray gli aggressori riuscivano ad impossessarsi della borsa, cagionando alla persona offesa una lesione guaribile in giorni sette ("iperemia congiuntivale da spray al peperoncino"). Pertanto, anche laddove non ricorrano le condizioni per contestare il reato di cui all'art. 699 cod. pen. per la cui configurazione, come detto, occorre fare - applicazione del combinato disposto degli artt. 2, comma 3, legge n. 110 del 1975 7 e 1, comma 1, D.M. n. 203 del 2011, che prefigura una condotta illecita ancorata alle caratteristiche di offensività degli strumenti di autodifesa fondati sull'uso di capsaicina, su cui si impone un accertamento giurisdizionale da parte del giudice del merito ciò non toglie che, laddove le particolari circostanze di tempo e di luogo depongano per un porto univocamente finalizzato a finalità illecite e del tutto incompatibile con quello della difesa legittima per cui è normativamente consentito, sarà comunque integrata la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, I. n. 110/1075. Competerà, poi, al giudice del merito, al fine di evitare automatismi legati alla mera condizione soggettiva di chi lo detiene che finiscano per trasformare la fattispecie in una contravvenzione di "mero sospetto", così determinando un arretramento non consentito della punibilità a condotte prive di idoneità offensiva sul piano della messa in pericolo del bene protetto, dare motivatamente conto dell'esistenza di circostanze di fatto che rivelino in modo univoco una destinazione del porto differente da quella, di tipo esclusivo, consistente nella difesa della persona da un'aggressione, consentita dalla legge. In tal senso, del resto, depone la chiara formulazione legislativa, ove il significato della clausola generale del giustificato motivo riceve «adeguata luce>> in sede interpretativa in relazione proprio alla finalità perseguita dalla previsione e al contesto in cui la stessa si innesta, tenuto conto altresì del diritto vivente. Nessuna ipotesi, quindi, di responsabilità "per il modo di essere dell'agente", mirando la disposizione - a differenza di quella di cui all'art. 707 cod. pen. a salvaguardare beni giuridici da modalità di aggressione che involgono necessariamente l'integrità fisica e morale dell'individuo rispetto a situazioni di concreto pericolo tipizzate mediante il riferimento al possesso di un oggetto idoneo a vincere la resistenza della persona offesa, unita all'incapacità dell'autore di giustificarne la destinazione alla difesa personale, alla cui compresenza è ragionevole ritenere, sulla scorta delle circostanze di fatto del caso concreto, che l'agente si accinga a commettere reati mediante l'uso di tale strumento. Sarà, quindi, compito del giudice evitare che la norma incriminatrice colpisca anche fatti privi dei necessari connotati di offensività, procedendo ad un vaglio accurato sia dell'attitudine funzionale dello strumento ad offendere la persona, sia delle modalità e circostanze di tempo e di luogo in cui lo stesso è detenuto. In particolare, quanto meno univoca ed esclusiva risulti la destinazione dello strumento all'offesa, tanto più significative dovranno risultare le modalità e le circostanze spazio-temporali della detenzione, nella direzione dell'esistenza di un attuale e concreto pericolo di commissione di delitti contro la libertà individuale o l'integrità fisica. Nel caso in esame, dalla lettura delle sentenze di merito, in piena aderenza 8 alla contestazione elevata dal Pubblico ministero, risulta che lo spray venne utilizzato per commettere la rapina di cui al capo c) della rubrica, nell'ambito di un ordito illecito ben preordinato tra i correi, in quanto uno di questi (il soggetto minorenne per il quale si è proceduto separatamente) spruzzava - collocandosi appositamente dietro la panchina ove erano sedute le vittime prese di mira, mentre gli altri correi frontalmente a modo di richiamare l'attenzione verso di loro - la sostanza urticante contro una di queste al fine di farla fuggire (peraltro provocando irritazione anche ai danni di altra) e così impossessarsi della borsa che questa aveva lasciato sulla panchina ove era seduta, nonché per creare confusione al fine di sottrarre anche di una catenina d'oro portata da altra vittima del reato. E', dunque, correttamente integrato il reato, in quanto le circostanze di fatto descritte dal giudice del merito che si fondano sulle convergenti dichiarazioni - delle vittime e sulle individuazioni degli imputati operate e sui riscontri acquisiti - dimostrano che si è trattato di un'aggressione pianificata con modalità predatorie, nella quale l'uso di un dispositivo irritante era stato evidentemente programmato per colpire le vittime e limitarne la capacità di difesa. Le modalità della condotta descritte dalle sentenze di merito che depongono per una chiara intesa tra i correi e la visibilità della bomboletta, costituiscono elementi logicamente idonei - ad asseverare la responsabilità concorsuale nel porto di entrambi i ricorrenti, trattandosi di strumento utilizzato per realizzare il disegno criminoso avuto concordemente di mira, così escludendosi il rilievo, avente valenza di merito, della censura mosse dal SI attinente alla sua estraneità alla rapina e al suo essere sopraggiunto sul luogo del fatto successivamente a coloro che commisero la rapina.
3. Inammissibili perché manifestamente infondate e/o per carenza di interesse sono le doglianze in tema di sussistenza delle aggravanti dell'uso di strumenti atti ad offendere.
3.1. Invero, quanto alla natura di strumento atto ad offendere dello spray al peperoncino può rimandarsi a quanto sopra evidenziato, con la conseguenza che l'assenza di giustificato motivo a sostegno del porto dà contezza dell'integrazione dell'aggravante di cui al n. 1 del comma 3 dell'art. 628 cod. pen., considerato che nella nozione di "armi" ivi contenuta vi rientrano, per espressa disposizione normativa (art. 585, comma, 2 n. 2 cod. pen.), anche gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legga vietato il porto senza giustificato motivo.
3.2. Con riguardo al casco da motociclista rientrante anch'esso nell'ambito degli strumenti atti ad offendere ai fini dell'applicazione delle relative aggravanti previste dall'art. 628, comma terzo, n. 1 e dall'art. 585 cod. pen.)(Sez. 6, n. 42428 del 19/07/2011, Di Gati, Rv. 250986 – 01), la censura involge profili di merito non- scrutinabili in questa sede, avendo la Corte d'appello dato ragionevolmente conto di come il mancato ritrovamento del casco possa essere dovuto alla circostanza che alcuni dei correi fuggirono, portandolo con sé, a fronte, peraltro, di un uso dell'oggetto contundente per commettere la rapina avvalorato dalle fonti di prova dichiarative raccolte. Peraltro, va anche sottolineato che la pena base per il delitto di rapina è stata stabilita nella misura minima per la rapina aggravata da una sola circostanza, nonostante la compresenza già dell'aggravante delle persone riunite e dell'utilizzo dello spray al peperoncino. I motivi di TT DR 4. Il secondo motivo in ordine al dedotto travisamento del contenuto del dichiarato della teste UN MA è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto nel ricorso non sono riportate le dichiarazioni in forza delle quali avrebbe escluso il TT tra coloro che parteciparono alla "zuffa", per come invece asseverato anche dal GUP. Inoltre se si ha riguardo a quanto precisato in sentenza dal primo giudice - alle cui motivazioni la Corte di merito ha fatto riferimento (v. pag. 5 "ad un certo punto notavo una zuffa tra ragazzi... ho notato un gruppo di ragazzi partecipanti alla zuffa che allontanandosi e passandomi davanti dicevano: potevi dargli altri quattro cazzotti ed allora ho intuito che erano i partecipanti che avevano aggredito un altro ragazzo;
e riconosceva il TT senza dubbio come uno dei partecipanti all'aggressione; v. pag. 5 in cui si ribadisce che la teste oculare ha descritto i fatti confermando la dinamica descritta dalla vittima) il profilo di censura finisce per assumere aspetti valutativi, logicamente disatteso nella prospettazione difensiva in ragione della conseguenzialità temporale degli eventi narrati dalla teste.
5. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269). L'elemento "portante" addotto a giustificazione della concessione e consistente nella giovane età dell'imputato - risulta, infatti, essere stato preso in considerazione dalla Corte 10 territoriale, la quale lo ha ritenuto correttamente recessivo alla luce della spiccata gravità dei fatti commessi in ragione anche della molteplicità delle violazioni della legge penale realizzate, delle modalità delinquenziali della condotta ed anche dei danni cagionati alle persone offese. I motivi di SI AB 6. La censura in ordine alla portata dell'individuazione svolta dalla teste NG MA risulta priva della necessaria decisività, in quanto i giudici di merito, a conferma del coinvolgimento del ricorrente negli episodi delittuosi, hanno fatto decisivamente riferimento all'esito convergente di altre individuazioni operate dalle vittime del reato, le quali non si pongono in modo distonico rispetto al dichiarato della teste che non ha specificamente escluso che l'imputato fosse tra coloro che parteciparono alla rapina.
7. La doglianza in ordine all'esclusione della valenza delle dichiarazioni difensive non è fondata. La Corte di merito, lungi dall'aver fondato la sua valutazione adducendo la violazione, da parte dell'imputato, dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, in quanto reo di non aver scongiurato con il suo intervento la rapina, ha, invece, logicamente tratto da tale inerzia un elemento logico di coinvolgimento alla luce delle dichiarazioni a carico provenienti dalle vittime. Posto che la tesi difensiva poggiava su un'estraneità di "posizione" degli imputati - i quali avrebbero assistito ai fatti da una certa distanza - affermando il ricorrente di "avere visto quei ragazzi che sono stati aggrediti", nessuna illogicità sconta la sentenza impugnata per avere allora evidenziato come tale affermazione - a prescindere dall'obiettivo contrasto col dichiarato delle persone offese - si riveli di per sé inattendibile proprio alla luce del fatto che, pur avendo apprezzato la commissione di un reato, ivi sia rimasto senza attivarsi, benché si precisi che nelle vicinanze si trovasse almeno un bar presso cui avrebbe potuto chiedere aiuto. Ed allora, non manifestamente illogico è l'aver attribuito natura equivoca e non a discarico a quella presenza.
8. In conclusione, i ricorsi vanno rigettati;
consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 14/03/2023 DEPOSITATO IN CANCELLE Consigliere estensore Il Presidente SECONDA SEZIONE PENALE OV AL NN LL 6 APR. 2023 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ICanceliere. 11 CL AN E N O *