Sentenza 1 febbraio 2000
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio indichi esclusivamente la data di accertamento di un reato permanente senza nessun riferimento a quella di cessazione della permanenza, il giudice del dibattimento deve appurare, attraverso l'interpretazione di detto capo, considerato nel suo complesso, se esso riguardi una fattispecie concreta la quale, così come descritta, sia già esaurita prima o contestualmente all'accertamento medesimo, ovvero una condotta ancora in atto; in tal caso, poiché il capo di imputazione ascrive all'imputato una condotta che, lungi dall'essersi già esaurita, è ancora perdurante alla data in esso indicata, deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l'eventuale protrazione della permanenza, di cui pertanto può tenere conto il giudice del dibattimento ad ogni effetto penale, senza che sia richiesta a tal fine un'ulteriore contestazione da parte del pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2000, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 01/02/2000
1. Dott. Francesco PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
2. " Carlo COGNETTI " N.230
3. " Giuseppe SICA " REGISTRO GENERALE
4. " Vittorio EBNER " N.29037/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da NE NE UI SA, nata a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 26.3.1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Ciani che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'Avv. Giuseppe Nicosia per la ricorrente;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 21.4.1998, il Pretore Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, dichiarava NE NE UI colpevole del reato di trasformazione abusiva di un annesso agricolo in un edificio residenziale in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico senza concessione edilizia ed autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo, nonché di tentata truffa e false dichiarazioni in danno del Comune dell'Isola del Giglio, condannandola, ritenuta la continuazione, alla pena di mesi otto di reclusione e lire 800.000 di multa, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, ordinando la demolizione dell'opera abusiva.
A seguito di appello dell'imputata, la Corte di Firenze, con sentenza in data 26.3.1999, in parziale riforma dell'impugnata decisione, assolveva la NE dal reato di tentata truffa e, di conseguenza, riduceva la pena in relazione agli altri reati, a nasi due e giorni quindici di reclusione, confermando, nel resto. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la NE, la quale deduce: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 c.p.p.; 2) carenza, illogicità, contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione delle prove e delle controprove, nonché mancata assunzione di prova decisiva;
3) inosservanza e falsa applicazione della legge penale in relazione all'applicazione della prescrizione ai reati edilizi e in relazione alla insussistenza del falso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è ravvisabile nella specie la denunciata violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza con riferimento alla protrazione delle opere abusive dal 1993 al 1996. Difatti, nell'ipotesi in cui il capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio indichi esclusivamente la data di accertamento di un reato permanente (quali sono le violazioni urbanistiche in contestazione), senza nessun riferimento a quella di cessazione della permanenza, il giudice del dibattimento deve appurare, attraverso l'interpretazione di detto capo, considerato nel suo complesso se esso riguardi una fattispecie concreta la quale, così come descritta, sia già esaurita prima o contestualmente all'accertamento medesimo, ovvero una condotta ancora in atto;
in tal caso, poiché il capo di imputazione ascrive all'imputato una condotta che, lungi dall'essersi già esaurita, è ancora perdurante alla data in esso indicata, deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l'eventuale protrazione della permanenza, di cui pertanto può tenere conto il giudice del dibattimento ad ogni effetto penale, senza che sia richiesta a tal fine un'ulteriore contestazione da parte del pubblico ministero (cfr. Cass., Sez. Un., 11.11.1994, P.M. in proc. Polizzi, RIV 199170) Nel caso in esame occorre, tra l'altro, rilevare, che dalla contestazione del reato di tentata truffa (dal quale reato l'imputata è stata assolta) nonché dalla contestazione del reato di false dichiarazioni, emerge espressamente che le violazioni urbanistiche erano proseguite in epoca successiva al 1993 e fino al 1996, di talché è indubitabile che l'imputata è stata posta nelle condizioni di poter esercitare il diritto di difesa, considerato anche che non è necessaria una contestazione specifica della continuazione ai fini di poterla ritenere in sentenza.
In merito al denunciato vizio di motivazione occorre rilevare che esso, a norma dell'art. 606, primo comma lett. e). c.p.p., è valutabile in cassazione solo se consista in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non può costituire vizio comportante controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più favorevole, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri del giudice di legittimità quella di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito potendo e dovendo, invece, la Corte di Cassazione accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. Orbene, l'impugnata sentenza ha adeguatamente e logicamente motivato le ragioni per le quali si è ritenuto di confermare l'affermazione di responsabilità dell'imputata in relazione alle violazioni urbanistiche e al reato di falso ascrittole, gli elementi probatori su cui si fonda il convincimento di colpevolezza e cioè i verbali di contestazione, i rilievi fotografici e i sopralluoghi effettuati dagli agenti accertatori, e da questi confermati in sede testimoniale, di talché le lagnanze relative alla erronea valutazione delle disposizioni dei testi escussi, alla erronea valutazione del fascicolo fotografico, alla erronea valutazione della funzionalità dei manufatti in contestazione, alla mancata valutazione delle risultanze a discarico, si risolvono in inammissibili censure in punto di fatto non deducibili in sede di legittimità. Altrettanto inammissibile, perché del tutto generico, è il motivo con cui si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, in quanto detta prova non risulta specificamente indicata. Non è ravvisabile, nella specie, la denunciata violazione di legge in relazione al delitto di false dichiarazioni, essendo risultato accertato che, contrariamente a quanto asserito dall'imputata nell'atto sostitutivo di notorietà, le opere abusive d cui al capo A) non erano state ultimate entro il 31.12.1993, risultando i lavori di recente esecuzione, condotta questa che, come correttamente ritenuto dai giudici del merito, integra il reato di cui all'art. 483 c.p. Non sussiste, infine, la denunciata violazione delle norme in materia di prescrizione.
Il reato di costruzione senza concessione edilizia deve considerarsi permanente, poiché la condotta non si esaurisce con l'inizio dei lavori, ma si protrae per tutta la durata di essi. Infatti la permanenza cessa con l'ultimazione dei lavori, con la sentenza di primo grado o con il provvedimento di sequestro, che sottrae all'imputato la disponibilità di fatto e di diritto dell'immobile. La detta ultimazione ha luogo quando cessa l'attività illecita, cioè, quando vengono portati a termine i lavori di rifinitura, compresi quelli esterni quali gli intonaci e gli infissi. La contravvenzione prevista dall'art. 1 "sexies" legge 8.8.1985 n. 431, anch'essa contestata all'imputata, è reato eventualmente permanente, di norma istantaneo con effetti permanenti, poiché si compie con la modificazione dell'assetto del territorio senza autorizzazione dell'Ente Regione o dell'Ente da esso delegato. Tuttavia la modificazione, che di norma si compie con un unico atto, può realizzarsi anche mediante una condotta che si protrae nel tempo - nel caso, come quello di specie, di una costruzione edilizia - ed allora il reato diviene permanente e si consuma con l'esaurimento o con la cessazione di tale condotta per altro motivo.
Ciò premesso, correttamente la Corte di merito ha ritenuto non essersi maturato il termine di prescrizione, essendo questo iniziato a far data dal febbraio 1996, allorché è cessata l'attività edificatoria e, quindi, la permanenza del reato. Altrettanto correttamente la Corte di merito ha ritenuto che non si sia maturata la prescrizione in relazione all'imputazione sub A) del procedimento n. 3183/96, in quanto, essendo stato ritenuto unificato dal vincolo della continuazione con gli ulteriori reati in contestazione, il termine prescrizionale decorre dalla data della cessazione della continuazione e cioè sempre dal febbraio 1996.
Il ricorso, pertanto, in quanto infondato, deve essere respinto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 1 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2000