Sentenza 11 gennaio 2002
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 16350 del 28https://www.laleggepertutti.it/
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16350 Anno 2013 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C. SENTENZA sul ricorso 2493-2009 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; – ricorrente contro TANCA SILVANO VALENTINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IPPONIO 2, presso lo studio dell'avvocato BERNARDINI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine; – controri corrente – Data pubblicazione: 28/06/2013 avverso la sentenza n. 154/2007 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata 1'11/12/2007; udita la …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 16349 del 28https://www.laleggepertutti.it/
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16349 Anno 2013 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C. SENTENZA sul ricorso 2241-2009 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; – ricorrente contro TANCA SILVANO VALENTINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IPPONIO 2, presso lo studio dell'avvocato BERNARDINI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine; – controri corrente – Data pubblicazione: 28/06/2013 avverso la sentenza n. 153/2007 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata 1'11/12/2007; udita la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2002, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
0.02 89 /02 O 0 T 1 A . I T REPUBBLICA ITALIANA 1 N R I S 1 E C I O N . L T A O L R IN N R E T A R D S 8 E O 9 T I CASSAZIONE N C . I 3 R E A L C E SEZIONE PRIMA CIVILE D A E 0 4 S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . P L R.G.N.21692/00 S Presidente Dott. Mario CORDA Cons. Relatore Cron.542 CAPPUCCIO Dott. Giammarco Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Dott. Massimo BONOMO Consigliere Ud. 05/07/01 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere OGGETTO: impugnazione decreto espulsione ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA di PERUGIA, in persona del Prefetto p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
ricorrente -
contro
SK WOJCIECH intimato - avverso la ordinanza del Tribunale di Perugia n.1602/99 V.G. del 30.07.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 C/.1766 2001 udienza del 05/07/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Tito Varrone per la ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo Con provvedimento in data 30.07.99 il G.O.T. del tribunale di Perugia annullava il decreto di espulsione emesso nei confronti di CH SK in data 24.06.99 dal Prefetto di Perugia, rilevando che sussisteva incertezza sulla data di ingresso dello straniero nello Stato, avendo il OW dichiarato alla Questura di essere entrato il 19.04.99 dalla frontiera di Tarvisio senza peraltro che sul passaporto risultasse alcun timbro di ingresso;
che, ai sensi della decisione 20.05.99 n. 870 del Consiglio di Stato, il termine per la richiesta del permesso di soggiorno non era perentorio. Rimetteva perciò in termini lo OW, per effettuare, entro otto giorni dal 30.07.99, richiesta di permesso di soggiorno, pena espulsione. Ricorre la Prefettura di Perugia, avanzando, con atto notificato il 30.10.00, tre motivi di censura. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione Deduce la prefettura che la decisione del G.O.T. è viziata da contraddittorietà, che il termine per richiedere il permesso di soggiorno è perentorio;
che comunque -anche a seguire la sentenza 870/99 del Consiglio di Stato il OW non fruiva della consolidata situazione sociale, 2 Caf lavorativa e familiare presente, invece, nel caso esaminato dal Consiglio di Stato. Il ricorso è fondato e va accolto. Anche se, in linea teorica, era possibile considerare assorbente la ragione di annullamento costituita dall'incertezza sulla data dell'ingresso in Italia del OW, la motivazione del decreto del tribunale dimostra chiaramente che sono stati accolti due motivi di annullamento: incertezza sul dies a quo;
non perentorietà del termine. Entrambi, peraltro, errati. Il termine di otto giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato per la richiesta del permesso di soggiorno è decadenziale: risulta dal tenore della norma che lo prescrive, dai termini dell'impegno internazionale assunto dall'Italia (accordo di Schengen, reso esecutivo con l.s. 388/93, alleg. 5, art. 22.1) e dal testo stesso della decisione impugnata che, nel dispositivo, fissa al OW un nuovo termine di otto giorni, decorrente dalla data della pronuncia per richiedere, a pena d'espulsione, il permesso di soggiorno. La decisione 870/99 del Consiglio di Stato che, peraltro, sembra riferirsi ad una ipotesi di espulsione pronunciata in base al previgente art. 142 del t.u. 773/1931 (norma abrogata dall'art. 13 del dl. 416/89 conv. in 1.s. 39/90)- risulta superata dalla decisione 714/00 dello stesso Consiglio, da ripetute affermazioni, sia pure incidentali, della Corte Costituzionale (198/00; 227/00; 105/01) e da quanto deciso, ex professo, dalla Cassazione (13891/00). Anche l'incertezza sul giorno dell'ingresso in Italia risulta censurabile per vizio della motivazione. Pur senza entrare nell'esame del fatto, precluso in sede di legittimità, si deve rilevare che, secondo la ricorrente: a) dal 3 passaporto del OW risultava, il timbro d'ingresso dal Tarvisio;
b) che non risultava invece provato l'ingresso, in data 20.06.99, da Ventimiglia;
c) che non risultava adeguatamente apprezzato quanto dichiarato dal OW alla questura, circa il suo ingresso in Italia il 19.04.99 dal valico del Tarvisio. Ne consegue che, a fronte delle dichiarazioni rese nell' intervista in questura, gravava sul OW l'onere di provare che, in realtà, l'ingresso si era verificato in altro luogo ed in altro tempo. Della disciplina dell'onere probatorio (si richiamano gli artt. 2697 cc, 115 e 116 cpc) il G.O.T. del tribunale di Perugia non ha fatto quindi buon governo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Perugia. Roma, 5 luglio 2001 Il Presidente Мот Il Cons. est Cali D. 2 il 00 IL CANCELLIERE Caf