Sentenza 9 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7158 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0715 8/03 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg i Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 16456/01 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Rel.Consigliere Cron. 15943 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud.15/01/03 - Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO RI, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato REVELLI FRANCESCA LUISA (C/O STUDIO NICOLA STAFFA), rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALE DE LIDDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SVILUPPO ITALIA S.P.A. (già EP S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente FOCHETTI 28, presso lo domiciliato in ROMA LARGO FABRIZIO PIETROSANTI,2003 studio dell'avvocato 169 rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE TUCCI, -1- giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente - e
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 1718/00 del Tribunale di BARI, depositata il 20/07/00 R.G.N. 349/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/03 dal Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO;
udito l'Avvocato DE LIDD O;
udito l'Avvocato TUCCI;
-2- udito il P.M Generale Dott il rigetto del . in persona del Sostituto Procuratore . Raffaele PALMIERI che ha concluso per ricorso. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I dipendenti della s.p.a. SA MO, il cui fallimento era stato dichiarato con sentenza del Tribunale di Bari del 18 febbraio 1985, avevano goduto del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 15 febbraio 1988, termine di scadenza dei benefici previsti dalla legge n.301 del 1979. Poco prima di tale data il CIPI, con deliberazione del 21 gennaio 1988, aveva autorizzato la EP alla costituzione di nuove società oppure all'utilizzazione di altre a suo tempo costituite dell'assunzione, entro il 30 aprile reimpiego, ai fini per il lavoratori indicati nel prospetto 3.A, tra cui quelli 1988, dei fallita società.Con la deliberazione indicata era stato della anche riconosciuto a costoro con la massima celerità, nel rispetto previsto dalla normativa vigente, il trattamentodi quanto straordinario di integrazione salariale sino alla data dell'assunzione da parte delle società costituite dalla EP e comunque non oltre il 30 giugno 1988. s.p.a. Iniziative In realtà, l'assunzione da parte della - dei dipendenti -Apuliane società costituita dalla s.p.a. EP della s.p.a. SA MO era avvenuta il 29 maggio 1988, ossia in ritardo sulla data del 30 aprile 1988 fissata dal CIPI, ma non era stato loro corrisposto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dalla EP né l'accordato trattamento integrativo salariale, né la parte del compenso non percepito relativo al mese di maggio. I lavoratori avevano, altresì, perduto, a causa del ritardo del Ministero del Lavoro nella comunicazione del diniego alla corresponsione della richiesta integrazione salariale,il diritto alternativo alla corresponsione dello trattamento di cui all'art.8 della legge n.1115 delspeciale 1968.Il Ministero e la EP erano, quindi, tenuti alla corresponsione ai lavoratori delle somme precisate, se del caso a titolo di danno. Tanto premesso, i ricorrenti in epigrafe indicati, dipendenti della anzidetta società fallita, convenivano davanti al Pretore del lavoro di Bari il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la s.p.a. Italia Investimenti,già s.p.a. EP,e l'INPS chiedendo: accertarsi, stante l'illegittimità del diniego opposto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il diritto dei lavoratori alla percezione della integrazione salariale per il periodo dal 15 febbraio 1988 al 29 maggio di quell'anno,in applicazione della delibera del CIPI 21 gennaio 1988 ovvero a titolo di danni;
per l'effetto, condannarsi il Ministero al conteggio, oltre pagamento delle somme indicate nell'allegato accessori;
dichiararsi la responsabilità della s.p.a. EP a causa della mancata assunzione degli istanti nel termine assegnato del 30 aprile 1988 e, pertanto, condannarsi la stessa, oltre che alla rifusione dell'integrazione salariale con il vincolo solidale con il Ministero, alla corresponsione di una somma pari a quella parte non percepita della mensilità maggio 1988, oltre accessori;
dichiararsi, in subordine, il Ministero e la s.p.a. EP responsabili a titolo di danni per l'omissione previdenziale e il 바 negligente comportamento, con la condanna in solido alle rifusione delle somme da ciascuno dei ricorrenti richieste;
ordinarsi all'INPS, partecipe delle pronuncie emanande, di erogare le somme di cui era stata chiesta la liquidazione, oltre accessori di legge sino all'effettivo soddisfo. Nella resistenza dei convenuti,il Pretore,con sentenza del 14 marzo 1977, rigettava la domanda e la decisione, su gravame dei lavoratori, veniva confermata dal Tribunale locale, con sentenza del 20 luglio 2000. particolare, il Tribunale che per quantoOsservava, in riguardava la richiesta di integrazione salariale e di mensilità del maggio 1988, neicorresponsione di parte della confronti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale о della EP,la deliberazione CIPI del 21 gennaio 1988 non aveva determinato l'insorgenza,in capo agli appellanti, di nessun diritto tutelabili. Né tanto menoо di altre situazioni soggettive sussistevano le condizioni per il riconoscimento del diritto alternativo alla corresponsione dello speciale trattamento previsto dall'art.8 della legge n.1115 del 1968. treGli appellanti hanno proposto ricorso per cassazione con motivi cui hanno resistito con controricorso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la s.p.a. Italia Investimenti, già s.p.a. EP.L'Inps ha depositato procura. La s.p.a. Sviluppo Italia, che ha incorporato la s.p.a.Italia Investimenti, ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 5 Con il primo motivo,c denunciandosi violazione e falsa D.L. 30applicazione degli artt.5 legge 22 marzo 1971, n.184,1 gennaio 1076, n.9, convertito in legge n.62 del 1976,1,commi 1,2,3 e 5,legge 12 agosto 1977,n.675,2,15 e 21 legge 12 agosto 1977,n.675 nonché omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per avere accertato la natura meramente facoltativa delle direttive emanate dal CIPE, sulla base di una interpretazione della normativa vigente che ha tenuto conto soltanto di alcune disposizioni, invece che dell'intero contesto organico predisposto. Invero, l'ultimo comma dell'art.5 della legge n. 184 del 1971, nello stabilire che "il CIPE delibera le direttive alle quali deve attenersi la società finanziaria sopra indicata" (la s.p.a. EP), lascia chiaramente intendere l'efficacia vincolante, e non meramente facoltatizzante, delle stesse.Tale natura è del resto confermata dall'art.1 del DL n.9 del 1976, convertito in legge n.62 autorizza la EP al repimpiego dei di quell'anno, che della disponibilità, anche in deroga alle lavoratori, nei limiti leggi vigenti e al suo statuto, nonché dal quinto comma dell'art.l della legge n.675 del 1977, sulle funzioni attribuite al CIPI in materia di politica industriale.Deve pertanto ritenersi legislativamente fissato, anche alla stregua delle disposizioni di cui agli artt.2 e 15 della legge n.675 del 1977,1'obbligo della EP di attenersi alle direttive emanate sia dal Comitato Interministeriale per la Politica Industriale che dal CIPI,essendo senso al secondo, al quale sonoil primo un organo costituito in 6 attribuite per la politica industriale tutle le funzioni ed i poteri del secondo. Avendo carattere obbligatorio l'adozione del provvedimento da EP, a, anche i termini previsti dalla detta parte della deliberazione devono avere. la medesima natura e, d'altro canto, anche a volere condividere l'iter interpretativo del Tribunale, è inintelligibile la fissazione del termine del 30 aprile 1988 nella prima delibera e quello del 30 maggio seguente nella seconda, dettate dall'esigenza di tutela dei destinatari,e cioè per garantire ai lavoratori la continuità del sostentamento nel periodo di vacanza previdenziale sino alla nuova collocazione. In realtà, la delibera CIPI del 21 gennaio 1988 contiene la previsione che la complessità dell'operazione demandata alla s.p.a. EP,in relazione al rilevante numero di 9.500 lavoratori da risistemare ed alla varietà delle situazioni giuridiche di ciascuna impresa, avrebbe potuto non compiersi nel termine assegnato creando vuoti temporali in cui non vi sarebbe stata la continuità di percepire il fabbisogno quotidiano di ciascun lavoratore. Di qui la contestuale autorizzazione anticipata ad erogare, ove detto evento dannoso si fosse verificato,il pagamento di Cassa Integrazione sino al termine del 30 giugno 1988. Per altro verso, l'assegnazione da parte del Tribunale di "mera natura autorizzatoria" alla disposizione contenuta nella gennaio 1988 priva dei contenuti la ratio delladelibera legislazione in esame. Dall'altro,va evidenziato come sia puramente formale la costituzione di società destinate ad operare 7 non in termini di produzione, bensì "sulla carta" con l'unica funzione di assumere i lavoratori di imprese in crisi e di collocarli immediatamente in GIGS per assicurare loro un sostegno interinale. Sempre secondo i ricorrenti, la sentenza del 29 agosto 1987, n.7133 della Corte Suprema, citata dal Tribunale,si riferisce al diverso caso di un accordo ex lege n.784 del 1980 tra la s.p.a. EP,le organizzazioni sindacali e il Comitato di fabbrica.In quella occasione la società si era impegnata all'assunzione di di una società fallita a mezzo delle tutti i dipendenti costituende società di reimpiego e quest'ultima aveva assunto tutti tranne un lavoratore per avvenuto superamento del limite di età. La Corte ha affermato il principio della legittimazione passiva esclusiva della nuova società costituita, e non della EP,e della nascita del diritto in capo al lavoratore nel momento in cui era presunto il perfezionamento dell'accordo, distinguendo esaminata da quella in cui la pretesaperò la fattispecie postuli l'inosservanza della EP alle meramente risarcitoria deliberazioni del CIPI. Ora, nel caso in esame, è stata fatta discendere proprio dal non adempimento delle prescrizioni della delibera 21 gennaio 1988 la responsabilità della EP che ha causato la mancata fruizione da parte dei lavoratori interessati sia della nuova assunzione che della fruizione della CIGS. E' infine estranea al dibattito giudiziale la questione della natura delle delibere CIPI e cioè se tali atti costituiscano 8 provvedimenti di alta amministrazione e, in ogni caso, la nozione di atti di alta amministrazione non ha valenza di diminutio rispetto agli altri atti amministrativi. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art.1 della legge 28 novembre 1980, n.784 e dell'art.1 del D.L. 30 gennaio 1976, n.9, convertito in legge n.62 di quell'anno, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi nn.3 e 5 c.p.c.,si censura dell'art.360 l'impugnata sentenza per non avere tenuto conto delle disposizioni contenute nella citata legge n.784 il cui comma 6 prevede, ove se ne ravvisi la necessità, l'applicabilità ai lavoratori dell'art.2 della legge 5 novembre 1968,n.1115,e successive modificazioni, per un periodo non superiore a mesi 18 dalla data di deliberazione del СІРІ. E' indubbio che la delibera del 21 gennaio 1988 del CIPI,la il trattamento di integrazione salarialequale ha riconosciuto fino alla data di assunzione da parte della società costituita dalla EP,e comunque non oltre il 30 giugno 1988, sia pervasa dalla volontà di garantire continuità di sostentamento economico in linea con le finalità espresse dalle disposizioni canto, il rapportodell'anzidetta legge n.784 del 1980.D'altro giuridico contrattuale dedotto è costituito proprio dal diritto alla immediata assunzione e,in mancanza, da quello alla fruizione del trattamento di CIGS. Risulta altresì violato l'art.1 del D.L. n.9 del 1976,convertito in legge n.62 dello stesso anno, che prevede che il 9 personale licenziato di cui si promuove il reimpiego è ammesso, in deroga alla vigente normativa, con decreto del Ministro per il integrazione lavoro e la previdenza sociale,al trattamento di salariale straordinario per il periodo suindicato. Alla stregua di tale disposizione, non possono sicuramente essere collegati i diritti sorti con la delibera CIPI de qua al pregresso trattamento erogato ad altro titolo per diversa condizione in virtù di altra normativa. E' pertanto non conforme alla normativa l'impugnata sentenza nella parte in cui ha affermato la preclusione dei lavoratori di godere del trattamento previdenziale sul rilievo che essi avevano usufruito dell'intero periodo di CIGS ex legge n.301 del 1979.I rapporti contrattuali e giuridici ai sensi di detta legge si presentano, infatti, distinti ed autonomi mentre la CIGS autorizzata dalla delibera 21 gennaio 1988 trae origine unicamente da questo provvedimento autonomo, originale ed esclusivo. In altro aspetto, il Tribunale ha violato e falsamente applicato l'art. 1 della legge n.784 del 1980 laddove ha interpretato l'inciso di cui al punto 1.4 della delibera de qua "nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente" nel senso di volere escludere i ricorrenti dal trattamento di integrazione salariale facendo esplicito riferimento alla legge n.301 del 1979. La decisione del CIPI di accogliere la richiesta di cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale ha, invero, un contenuto ampiamente discrezionale e non suscettibile di sindacato. 10 Così l'impugnata sentenza è incorsa in vizi di motivazione allorchè ha esaminato la delibera emanata dal CIPI il 5 maggio 1988,nella parte in cui dispone che "La EP è autorizzata a completare entro il 31 maggio 1988 le assunzioni dei lavoratori licenziati dalle imprese di cui ai punti 2°,3° e 4° della delibera del 21 gennaio 1988...".Ed invero, nella parte della motivazione provvedimento, il giudice di appello, in maniera inerente detto insufficiente e contraddittoria, ha collocato dapprima i termini della delibera,quali proroghe di quelli precedentemente previsti nella delibera CIPI del 21 gennaio 1988,e,in seguito, ha affermato la totale estraneità e novità della prima delibera rispetto alla seconda.D'altro canto, la seconda delibera non poteva costituire una proroga della prima sia perchè quest'ultima aveva fissato l'arco di tempo entro cui l'operazione di assunzione dei lavoratori doveva iniziare ed esaurirsi,sia perché la seconda anche a volere ravvisare in essa per assurdo unadelibera - indiscriminata proroga - avrebbe dovuto essere emessa prima dello scadere del termine previsto dalla precedente ossia entro il termine finale del 30 maggio 1988. Alla EP era stato, infatti, assegnato il compito di non già di eseguire le assunzioni dei lavoratori-completare e - licenziati dalle imprese indicate e il verbo "completare" proprio di una operazione che già ha avuto inizio ed alla quale è stata fissata una scadenza perentoria. D'altro canto i dipendenti della s.p.a. MO facevano elenco, ma era fuori discussione cheparte del 3° nessuna 11 kee problematica aveva investito gli stessi in ordine alla fruizione di quanto disposto dalla delibera del 21 gennaio 1998, né tanto meno detta eccezione era stata mai sollevata e provata dalle parti avverse. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione di norme di diritto, degli artt.112 e 113 c.p.c.,2697 c.c., ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere introdotto problematiche non trattate nel dibattito, differenti dalle specifiche questioni sulle quali le parti avevano esaurito l'impostazione difensiva, incorrendo così in vizi di extra ed ultrapetizione e nella violazione dei diritti preposti alla tutela del contraddittorio. Invero il Tribunale, da un lato, ha ritenuto i motivi di gravame carenti di specificità e di pertinenza e, dall'altro, invece di rigettare l'appello, si è fatto carico di individuare le istanze degli appellanti. Così ha affermato l'improrogabilità del periodo ex art.301 del 1979 -non sostenuta né richiesta dagli appellanti che avevano fondato il diritto azionato sul provvedimento autonomo - discettando sulla natura e sulla del CIPI del 21 gennaio 1988 portata degli atti di alta amministrazione,quali quelli in esame, e sulla legittimazione passiva, rispetto alle istanze dei lavoratori, della neocostituita società, cioè su situazioni estranee alla fattispecie, sino a concludere nel senso che le dette deliberazioni costituiscono mere direttive e non possono creare obbligazioni. 12 sentenza il Sennonchè in altra parte della Tribunale, nell'affermare rispettato il che la EP -ove non termine del 30 aprile 1988 delle delibere - in esecuzione CIPI, avrebbe dovuto assumere direttamente i lavoratori entro l'ulteriore termine del 30 giugno 1988, ha ritenuto che tale obbligo non costituiva una sanzione neppure a danno della stessa società in considerazione dei compiti pubblicistici ad essa istituzionalmente assegnati dalla legge. Si legge, pertanto, di tutto ed il contrario di tutto, sia con direttive CIPI, ritenute foriere di possibili riguardo alle politico-istituzionali fra il Governo e la EP, che conflitti relativamente alla tutela dei lavoratori, azionabile soltanto verso le società dopo la loro avvenuta costituzione e l'avvenuta assunzione, con sussunzione dell'ipotetico neocostituito rapporto contrattuale nello schema degli artt. 1381 e 1411 C.C.E' evidente che l'intera enunciazione esula dal petitum e dalla causa petendi stravolgendo il dibattito processuale. Così è illogica la motivazione ai paragrafi V e VI quando introduce la critica al rigore della interpretazione letterale della delibera CIPI e quando afferma che la direttiva CIPI del 21 gennaio 1988 è indirizzata solo nella forma alla EP,ma nella sostanza al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, onde l'invio da parte del Comitato Interministeriale della busta alla EP e della lettera al Ministero. Esula, infatti, dalla discussione se l'organo interministeriale abbia inteso travalicare le proprie attribuzioni istituzionali. 13 Del pari contraddittoria ё la motivazione dell'impugnata sentenza che, nel punto in cui afferma che negli elenchi delle società destinatarie del provvedimento CIPI e degli allegati non v'era traccia della sussistenza delle condizioni per fruire della CIGS, non ha considerato che il CIPI, alla stregua della normativa vigente, ha dovuto emettere il provvedimento soltanto dopo avere dell'organico di ciascuna società in situazione esaminato la ordine alla possibilità di fruizione del beneficio e che nell'elenco allegato alla delibera de qua figuravano solo alcune specificate società fra le tante nelle identiche situazioni.Ciò è prova dell'autonomia del provvedimento 21 gennaio 1988 e della sussistenza del diritto dei lavoratori alla fruizione della CIGS in caso di mancato reimpiego nel termine. Dall'altro, nessuna censura è stata sollevata dagli appellanti in ordine alla questione dell'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni di integrazione salariale mentre, al capo VII della motivazione, viene erratamente attribuita la pretesa di fare superare la lunghezza massima del trattamento di CIGS prevista dalle norme di legge e comunque l'arbitrarietà di posizioni affatto enunciate. Così il Tribunale ha negato il risarcimento, oggetto di su tale capo, invece istanza, rifiutando l'indagine specifica dalla sentenza n.500 del 22 luglio 1999 della Corte sorretto Suprema, a Sezioni Unite. In altro aspetto ha affermato l'autonomia delle due delibere in contrasto con il pregresso giudizio di interdipendenza CIPI 14 mentre, al capo IX della motivazione, ha enunciato l'ovvia autonomia dell'esercizio del diritto alla D.S. per concludere che il danno procurato dal ritardo con cui il Ministero aveva ottemperato al riscontro non è in rapporto di causalità con l'istanza risarcitoria.Non si è accorto però che neanche tale questione è stata oggetto di contestazione. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno in parte accolti alla stregua delle considerazioni di seguito svolte. Il Tribunale ha indagato su due questioni:se il ritardo della s.p.a. EP nel reimpiego degli ex dipendenti della società assunti il 29 maggio 1988, in violazionefallita della invece previsto il deliberazione CIPI del 21 gennaio che aveva termine del 30 aprile avesse determinato la responsabilità della - stessa, per quanto riguardava la mancata percezione dei lavoratori di una parte del mensile di maggio;
se il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale fosse responsabile, unitamente alla s.p.a. EP, della mancata erogazione del trattamento di integrazione salariale, secondo la previsione della su richiamata deliberazione CIPI. Tanto premesso, deve in primo luogo escludersi la fondatezza della denuncia formulata al terzo motivo di violazione da parte del Tribunale della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, tanto nel profilo di una pronuncia con un contenuto oggettivamente più ampio rispetto a quanto richiesto nella domanda (cfr., Cass.,20 maggio 1986, n.3350; 15 febbraio 1984, n. 1139, in tema di ultrapetizione), che nell'aspetto di una pronuncia di un 15 provvedimento diverso da quello richiesto per mutamento della causa petendi o del petitum (vedi Cass.,5 agosto 1987,n.6740;10 aprile 1986,n.2504,sull'extrapetizione). L'impugnata sentenza ha rilevato come le domande proposte dai ricorrenti nei confronti del Ministero del Lavoro e della l'efficacia Previdenza Sociale e della s.p.a. EP postulino vincolante della deliberazione del CIPI del 21 gennaio 1988 e la perentorietà dei termini ivi contemplati, onde l'asserita responsabilità a vari titoli degli enti chiamati per non avere proceduto all'assunzione nei termini fissati e per avere ostacolato la fruizione dell'accordato trattamento di integrazione salariale. Prima di accertare in concreto il valore della deliberazione e dei termini nei confronti del Ministero, della s.p.a. EP e dell'INPS,il ritenuto, quindi, opportunogiudice d'appello ha procedere immediatamente alla verifica della natura giuridica delle deliberazioni del CIPI, su un piano più generale ma sempre nell'ambito della indagine sollecitata dagli appellanti, richiamando in subiecta materia i principi fissati da consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte Suprema. In questa prospettiva ha, perciò, evidenziato che le delibere di Ministri per il coordinamento della politica del Comitato industriale sono atti di alta amministrazione (vedi Cass., 11 agosto 1993, n. 8616;1 marzo 1993,n.2510, in motiv.) e costituiscono, nella specifica disciplina della cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 12 agosto 1977, n.675,direttive per il Ministro 16 del Lavoro,che rimane competente ad emettere il provvedimento di autorizzazione all'intervento CIGS (Cass., 1 marzo 1993,n.2510), e, dall'altro, rappresentano direttive per espressa previsione di cui agli artt. 2, comma 7,e 15 della legge 12 agosto 1977,n.675 anche nei confronti della EP, che, istituita con legge 22 marzo 1971,n.184,è una società finanziaria per azioni la quale • opera, sulla base delle dette direttive del CIPI, per la gestione di partecipazioni industriali ed il risanamento di imprese in temporanea difficoltà, attraverso vari interventi attuati in forza di ampio margine di apprezzamento delle situazioni in cui si ritiene di operare (vedi Cass., 4 maggio 1993, n. 5 185) e con costituire, ex art.1 DL 30l'autorizzazione a gennaio 1976, n.9,convertito in legge n.62 del 1976, società per azioni o ad utilizzare società già esistenti,per il reimpiego di lavoratori di imprese già in liquidazione o già cessate (vedi Cass.,19 aprile 2001, n.5753, sulle condizioni e limiti rispettivi della responsabilità della EP e delle società di reimpiego), con eccezionale ammissione dei lavoratori (nel periodo compreso fra la cessazione del rapporto con l'azienda liquidata o cessata e il reimpiego) al trattamento di integrazione salariale straordinaria (cfr., Cass.,24 aprile 1991, n.4556). Sempre nella ricognizione dei principi generali, alla luce della normativa vigente, ha inoltre ricordato che:l'art.l della legge 28 novembre 1980, n.784 prevede, in favore dei lavoratori già dipendenti da aziende del Mezzogiorno delle quali sia accertata la crisi, un vero e proprio diritto alla rioccupazione, che si acquista 17 a formazioneperò secondo lo schema della fattispecie progressiva, per il concorso di elementi successivi (accertamento e dichiarazione dello stato di grave crisi aziendale, deliberazione del CIPI, intervento della EP, costituzione della nuova società) e che è perfetto nel momento in cui, costituitasi la nuova società, sia specificato, mediante deliberazione del CIPI,il numero dei lavoratori licenziati dei quali è autorizzata l'assunzione; correlativo a tale diritto,la cui attuazione postula la conclusione di un contratto di lavoro, è l'obbligo di assunzione gravante sulla nuova società costituita (e non sulla EP), non esecuzione in forma specifica,masuscettibile di sanzionabile mediante condanna al risarcimento dei danni (vedi Cass., 29 agosto 1987, n. 7133;20 aprile 1995, n.4436;vedi anche Cass, 27 maggio 1996, n.4867). il valoreIl Tribunale è passato, quindi, ad individuare giuridico della delibera CIPI del 21 gennaio 1988, anche alla luce del contenuto della successiva delibera del 5 maggio, rilevando, nel profilo interpretativo e in base alla normativa vigente: che la s.p.a. EP non era tenuta alla corresponsione della parte non retribuzione di maggio 1988 per il percepita della ai termini previsti, dell'assunzione dei ritardo, rispetto lavoratori da parte della società all'uopo costituita;
che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la stessa EP non erano tenuti alla erogazione della integrazione salariale, peraltro già fruita dai dipendenti della società fallita 18 per il periodo massimo di trentasei mesi previsto dalle disposizioni che regolano la materia. Il convincimento espresso è censurabile soltanto nella parte in cui ha escluso la responsabilità della s.p.a. EP per il ritardo nell'assunzione rispetto ai termini previsti dal CIPI,sul postulato del carattere di mera direttiva non vincolante della prima delibera del CIPI e della natura programmatica dei termini ivi previsti. L'esclusione in tale profilo della insorgenza, in capo agli appellanti, di diritti perfetti o di situazioni giuridiche soggettive tutelabili, è sorretta, secondo l'impugnata sentenza, oltre che dalla parte motiva della delibera, che fa espresso riferimento alla normativa e quindi ai principi che regolano la specifica materia, dal punto 1 della parte dispositiva che ha previsto che "La EP è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori licenziati dalle società incluse nei prospetti qui di seguito indicati nei punti 2.A, 3.A e 4.A, rispettivamente in Campania, per le altre regioni meridionali e per le imprese poste in amministrazione straordinaria,dai quali risulta il numero massimo di lavoratori da assumere per singole società." Sempre secondo l'impugnata sentenza, alla disposizione, dal chiaro contenuto autorizzatorio, sono strettamente connesse le successive disposizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2, dirette a 19 precisare il contenuto e le modalità temporali dell'intervento in concreto autorizzato. Sennonchè il giudice di appello, nella interpretazione della delibera de qua, è incorso nei denunciati vizi di motivazione poiché ne ha ritenuto in modo indiscriminato il contenuto autorizzatorio, senza rilevare la diversità del contenuto dei singoli punti e dei soggetti destinatari delle disposizioni nell'ambito delle finalità perseguite. Ed invero, in base al punto 1.1,che prevede che "La EP procederà, entro il 30 aprile 1988 alle assunzioni dei lavoratori costituendo a tale fine nuove società oppure utilizzando le società a suo tempo costituite per assunti in base alle precedentiil reimpiego dei lavoratori del CIPI", deve ritenersi la vincolatività del deliberazioni termine a favore dei lavoratori e, quindi, l'insorgenza di possibili situazioni soggettive tutelabili.Così come il Tribunale, in un caso in cui era indiscusso il ritardo della s.p.a. EP nel reimpiego dei dipendenti della società fallita rispetto ai termini previsti dalla prima delibera CIPI del 21 gennaio 1988, ha tratto argomenti per escluderne la vincolatività, con conseguente inconfigurabilità di qualsiasi addebito, dalla seconda delibera del 5 maggio, contraddittoriamente ritenendo che quei termini erano stati prorogati da un provvedimento adottato quando ormai era ampiamente scaduto il termine assegnato per la costituzione di nuove società per il reimpiego. Quanto poi all'interesse dei ricorrenti alla impugnazione, nascente dalla citata delibera CIPI 21 gennaio 1988,è 20 da escludersi, in base al suo tenore letterale ed alla luce dei principi generali sopra richiamati, un diritto soggettivo perfetto degli stessi al reimpiego nei termini previsti e, quindi, al danno derivato dal ritardo.Né tanto meno può configurarsi un interesse legittimo dei lavoratori al rispetto di quei termini, data la natura di società per azioni della EP. Dalla formulazione della disposizione di cui al punto 1.1. della delibera CIPI emerge riguardo ai termini però, con EP, la previsione di un dell'intervento della dovere, corrispondente all'esercizio di un potere istituzionale, la cui sanzione deriva dalla stessa sua inosservanza nell'ambito di una fattispecie a formazione progressiva che coinvolge i lavoratori e che è destinata a sfociare come si è visto - - in un diritto perfetto. unA tale proposito si ricorda che proprio questa Corte, in caso di accertata crisi e di diritto alla rioccupazione che si acquista secondo lo schema della fattispecie a formazione progressiva, nell'affermare nella sentenza del 29 agosto 1987, n.7133,il principio che l'obbligo di assunzione gravante sulla nuova società, costituita, non è suscettibile di esecuzione risarcimento dei specifica, ma sanzionabile mediante condanna al osservato nella motivazione (vedi pagina 13) che danni, ha "S'intende che un discorso a parte va fatto ove la pretesa della EP alle meramente risarcitoria postuli l'inosservanza deliberazioni del CIPI". 212 1 ............... A date condizioni,in fattispecie analoghe, è del resto da tempo riconosciuta tutela al lavoratore avviato ed a chi lamenti la perdita di chance nei confronti del datore di comparativamente lavoro, inadempiente all'obbligo di valutare secondo i criteri del bando di concorso (e comunque alla stregua del canone di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c.). Deve quindi ritenersi che i ricorrenti, in quanto titolari di dall'ordinamento, possono ben una situazione soggettiva tutelata pretendere nei confronti della s.p.a. EP l'osservanza dei momenti cadenzati di intervento di cui alla citata delibera CIPI, con conseguente addebito, sul piano risarcitorio, delle diminuzioni patrimoniali sofferte. E' invece corretto nel profilo logico-giuridico ed esente da errori il giudizio del Tribunale che ha negato la richiesta integrazione salariale nei confronti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nonché della EP, in base al chiaro tenore letterale del punto 1.4 della deliberazione 21 gennaio 1988 del CIPI secondo cui "Ai lavoratori delle società……....è riconosciuto con la massima celerità, nel rispetto della normativa vigente,il trattamento straordinario di integrazione salariale fino alla data dell'assunzione da parte delle società costituite dalla EP e, comunque, non oltre il 30 giugno 1988. La disposizione, stante il tenore dell'inciso "nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente", è intesa correttamente dal giudice di appello nel senso della esclusione della possibilità che l'organo ministeriale abbia inteso travalicare 22 P dalle sue attribuzioni istituzionali.D'altro canto, la detta espressione è apparsa priva di significato logico nella ipotesi in cui il CIPI avesse inteso direttamente decidere l'intervento della CIGS in favore di tutti dipendenti dalle società indicate nei l'esclusione di qualsiasi verificaprospetti allegati,con dell'osservanza delle specifiche disposizioni in materia. Il Tribunale ha perciò esattamente negato tutela in un caso in cui era pacifica la fruizione da parte dei dipendenti della fallita società SA MO del beneficio del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo massimo di trentasei mesi previsto dalla legge n.301 del 1979. In tali aspetti è di tutta evidenza l'infondatezza delle censure di violazione e falsa applicazione dell'art.5 della legge n.184 del 1971 che, istituendo la società finanziaria per azioni, poi denominata EP s.p.a., stabilisce, all'ultimo comma, che "il CIPE delibera le direttive alle quali deve attenersi la società finanziaria sopra indicata". All'accoglimento della tesi dei ricorrenti, secondo cui da questo comma sarebbe derivata l'efficacia obbligatoria della delibera CIPI 21 gennaio 1988 nei confronti della EP, è di ostacolo la su indicata riserva prevista. Così è da escludersi che il Tribunale abbia violato l'art.1 del DL 30 gennaio 1976, n.9, convertito nella legge n.62 del 1976,il cui comma 4 dispone che le società costituite dalla EP sono autorizzate ad assumere personale dalla data di licenziamento, potendo essere ammesse, con Decreto del Ministro del 23 Lavoro e della Previdenza Sociale, in deroga alla presente normativa al trattamento di integrazione salariale straordinario per un periodo non superiore a sei mesi. Tale norma, infatti, ha presupposti diversi dal caso in esame, riferendosi ad interventi urgenti in favore di lavoratori di aziende in particolari condizioni che siano già ricollocati. Così è da escludersi la violazione dell'art.l della legge n.784 del 1980, trattandosi di disposizioni eccezionali riguardanti settori diversi, quali la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità di produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di matanizzazione. Del pari infondata è la censura di omessa pronuncia in ordine alla richiesta di tutela di interessi legittimi poiché il Tribunale ha esattamente rilevato l'inconfigurabilità di tali interessi, in capo ai lavoratori,in una situazione nella quale,in base a quanto sopra precisato, era sostanzialmente legittimo il diniego di erogazione del trattamento di integrazione salariale da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, oltre che della EP. Alla stregua degli argomenti svolti, i.il ricorso va, quindi, accolto per quanto di ragione nei confronti della s.p.a. società Italia Sviluppo Italia, che ha incorporato la al profilo di Investimenti, già EP s.p.a. con riferimento delle stesse in responsabilità fatto valere nei confronti 24 relazione all'inosservanza del termine del 30 aprile 1988 ed al carattere vincolante di detto termine;
mentre deve essere rigettato per quanto riguarda il Ministero del Lavoro e della Previdenza 1'INPS.L'impugnata sentenza va quindi in parte Sociale e cassata, in relazione alle censure accolte, rinviandosi alla Corte : di Appello di Lecce che, uniformandosi ai criteri e principi enunciati, provvederà anche sulle spese di questo giudizio nella causa tra i lavoratori e la EP (ora Sviluppo Italia). Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del presente giudizio tra i ricorrenti, il Ministero anzidetto e l'INPS.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione nei confronti della s.p.a. Sviluppo Italia e la rigetta per quanto riguarda il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e l'INPS; cassa sentenza, in relazione alle censurel'impugnata le di Appello di Lecce anche per accolte,e rinvia alla Corte spese;
compensa le spese nei confronti del Ministero anzidetto e dell'INPS. Roma, 15 gennaio 2003 Mans Patel Don't Fi.. Il Consigliere est. Il Presidente Мако 3 3 0 A 5 1 S S . . Ì A T M Đ T R , , A Gina a lle ' 3 A Ô L 7 N L - E L L 8 P E - O S D 1 B I 1 I I N S D A N IL CANCELLIERE E C E A G S T A S G I D E O A E L P Depositato in Cancelleria , O M O T I A CANCELLEREella A R M T oger 9 MAG. 2003 L E CA I T A R L S R P D I I E U S G D E D E T R O N E S E 25