Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2003, n. 10233
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Sentenza 27 giugno 2003

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In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, anche attività non tipiche di determinate professioni possono essere svolte professionalmente e, quindi, ricadere sotto il divieto dell'art. 16, primo comma, del R.D: 30 gennaio 1941, n. 12, senza che, al fine dell'accertamento dell'illecito disciplinare, rilevi la loro eventuale indifferenza sotto il profilo penalistico, poiché la norma disciplinare, facendo divieto di esercitare "qualsiasi libera professione", al pari di qualsiasi industria o commercio, o di assumere impieghi od uffici pubblici o privati, mira ad impedire che l'esercizio professionale di qualsiasi attività, indipendentemente dalla natura delle prestazioni volta a volta rese, possa costituire per il magistrato, oltre che ragione di limitazione del suo impegno istituzionale, fattore di condizionamento ed inquinamento dello stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2003, n. 10233
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10233
    Data del deposito : 27 giugno 2003

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