Sentenza 27 giugno 2003
Massime • 1
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, anche attività non tipiche di determinate professioni possono essere svolte professionalmente e, quindi, ricadere sotto il divieto dell'art. 16, primo comma, del R.D: 30 gennaio 1941, n. 12, senza che, al fine dell'accertamento dell'illecito disciplinare, rilevi la loro eventuale indifferenza sotto il profilo penalistico, poiché la norma disciplinare, facendo divieto di esercitare "qualsiasi libera professione", al pari di qualsiasi industria o commercio, o di assumere impieghi od uffici pubblici o privati, mira ad impedire che l'esercizio professionale di qualsiasi attività, indipendentemente dalla natura delle prestazioni volta a volta rese, possa costituire per il magistrato, oltre che ragione di limitazione del suo impegno istituzionale, fattore di condizionamento ed inquinamento dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2003, n. 10233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10233 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Primo Presidente f.f. -
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, presso lo studio dell'avvocato NOME2, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 42/02 del Consiglio superiore magistratura di ROMA, depositata il 30/07/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/03 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato NOME2;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza resa in data 30 luglio 2002, ha inflitto la sanzione disciplinare dell'ammonimento al Dott. Sergio NOME1, magistrato, all'epoca dei fatti in servizio come giudice presso il Tribunale per i minori di LOCALITA2, ritenendolo responsabile di violazione dell'art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511 e dell'art. 16, co. 1^, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modif. "per avere esercitato,
dietro compenso, attività proprie delle libere professioni di avvocato e di Dottore commercialista, rilasciando 'conteggi riepilogativi' di crediti maturati per attività 'di amministrazione dietro mandato e nell'interesse delle signore NOME3 e NOME4' dell'importo complessivo di L. 41.950.000", in tal modo mancando al dovere di correttezza, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione dovutagli e compromettendo il prestigio dell'ordine giudiziario.
La vicenda processuale aveva preso le mosse da una lettera riservata inviata dal presidente di una sezione della Commissione Tributaria di LOCALITA2, con la quale si segnalava che agli atti di un ricorso tributario proposto da NOME5, erede di NOME4,
avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta I.N.V.I.M. relativa alla successione di NOME6, sorella di NOME4, era allegato un conteggio redatto e sottoscritto dal Dott. NOME1 in relazione al compenso spettantegli per il disbrigo di varie pratiche curate nell'interesse delle signore NOME3 e NOME4, al fine, esplicitato nella lettera di accompagnamento del conteggio, di incrementare, conservare e tutelare i redditi ed il patrimonio delle NOME3.
Il Giudice disciplinare ha ritenuto che il conteggio in questione avesse ad oggetto, non già spese anticipate dall'incolpato, bensì vere e proprie competenze per lo svolgimento di attività lato sensu definibile come professionali e che la documentazione acquisita consentisse di smentire le tesi difensive volta a volta sostenute dall'incolpato, poiché le varie voci elencate nei dodici punti del conteggio erano relative ad attività diverse da quelle svolte dall'Avv. NOME7, moglie dell'incolpato, nell'interesse delle NOME3 e per le quali l'avv. NOME7 era stata separatamente pagata ne' potevano confondersi con l'attività svolta dallo studio NOME8, poiché quest'ultima era stata svolta del tutto gratuitamente a favore delle NOME3.
Mancava, invece, la prova, ad avviso della Sezione Disciplinare, dell'effettivo pagamento della somma risultante dal conteggio, ma, cionondimeno, la condotta posta in essere dal Dott. NOME1, cui aveva fatto seguito l'uso illegittimo del conteggio fatto dal destinatario NOME5, il quale aveva inserita la somma di L. 41.950.000 tra le passività della successione, ignorava le doverose cautele esigibili dal magistrato quando, come esperto di diritto, presti attività di consulente a favore di privati.
Il giudice disciplinare rimarcava, invero, che il conteggio, redatto su carta personale del Dott. NOME1, era dallo stesso sottoscritto ed accompagnato da una lettera, che assumeva il chiaro significato di una richiesta di pagamento. Ciò aveva determinato discredito per la persona del magistrato e per l'ordine giudiziario, quantomeno presso gli uffici finanziari che avevano trattato il ricorso e preso visione dei relativi atti.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Dott. NOME1, affidandosi a tre motivi.
Gli intimati, Procuratore Generale presso questa Suprema Corte e Ministro della Giustizia, non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, adducendo che il giudice disciplinare è pervenuto al convincimento che l'attività contestata costituisse lato sensu attività professionale esclusivamente sulla base dell'invio del conteggio da parte di esso ricorrente, avendo trascurato di considerare una serie di elementi (dichiarazione resa da NOME9, dichiarazione resa dallo studio NOME8 di LOCALITA2, assenza di richieste di pagamento per oltre quattro anni a partire dalla data di inoltro della nota al NOME5, pluriennale esercizio dell'attività di volontariato) che avrebbero consentito di accertare la gratuità dello svolgimento di detta attività e di cogliere la reale motivazione dell'invio della nota al NOME5, finalizzata esclusivamente a quantificare il valore dell'attività svolta a favore delle anziane signore NOME3, onde renderne consapevoli gli ingrati eredi delle stesse.
La censura è inammissibile, essendo chiaramente diretta a censurare nel merito la motivazione data dal giudice disciplinare, che, caratterizzandosi per l'approfondita disamina delle varie tesi difensive volta a volta sostenute dall'incolpato, risulta immune da vizi logici e giuridici.
In ordine alla denunciata omissione dell'esame degli elementi di prova indicati dal ricorrente, sì osserva che, poiché la qualificazione di attività lato sensu professionale data dalla Sezione Disciplinare del C.S.M. alla condotta del Dott. NOME1 si fonda essenzialmente sulla natura di richiesta di pagamento attribuita alla nota di accompagnamento del conteggio allegato agli atti della denuncia di successione, nella quale le competenze spettanti al ricorrente erano indicate come passività, gli elementi di prova dei quali si denuncia l'omesso esame si rivelano privi del necessario carattere di decisività, essendo inidonei a superare il valore probante della richiesta di pagamento e dell'uso che del conteggio fu fatto.
Comunque, giova sottolineare che taluni degli elementi indicati dal ricorrente (v. dichiarazione dello studio NOME8 ed esercizio dell'attività di volontariato da parte del Dott. NOME1) sono stati esaminati in sentenza e dimostrati inconferenti rispetto alle posizioni difensive assunte dall'incolpato.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 16 R.D. 30.1.1941, n. 12, rilevando che dalla natura gratuita dell'attività da lui svolta deriva la impossibilità di considerarla come attività svolta in modo professionale.
Peraltro - soggiunge il ricorrente - non è possibile ritenere che detta attività corrisponda ad attività tipica delle professioni di avvocato e commercialista, come contestatogli col capo d'incolpazione, sia perché la maggior parte delle prestazioni rese aveva ad oggetto attività materiali sia perché, come ritenuto dalla giurisprudenza formatasi in tema di esercizio abusivo delle professioni, solo le attività tipiche di ciascuna professione, in quanto riservate in via esclusiva ad essa, sono inibite a coloro che non siano abilitati all'esercizio della professione. Osserva la Corte che l'inammissibilità della censura svolta col primo motivo in ordine alla pretesa gratuità delle prestazioni rese dal ricorrente impone di ritenere infondato il primo profilo del motivo in esame, col quale dalla gratuità della condotta accertata si ritiene di derivare il carattere non professionale dell'esercizio di detta attività.
Quanto, poi, al secondo rilievo, correttamente il giudice disciplinare ha ritenuto di qualificare, almeno lato sensu le prestazioni rese dal Dott. NOME1 come esercizio delle professioni di avvocato e commercialista, avendo rilevato che lo stesso ricorrente nella lettera di accompagnamento del conteggio qualificava l'attività da lui svolta a favore delle signore NOME3 come attività finalizzata all'incremento, alla conservazione ed alla tutela dei redditi e del patrimonio delle predette. Comunque, anche attività non tipiche di determinate professioni possono essere svelte professionalmente e, quindi, ricadere sotto il divieto dell'art. 16, co. 1^, R.D. n. 12 del 1941, senza che, al fine dell'accertamento dell'illecito disciplinare, rilevi la loro eventuale indifferenza sotto il profilo penalistico, poiché la norma disciplinare, facendo divieto di esercitare "qualsiasi libera professione", al pari di qualsiasi industria o commercio, o di assumere impieghi od uffici pubblici o privati, mira ad impedire che l'esercizio professionale di qualsiasi attività, indipendentemente dalla natura delle prestazioni volta o volta rese, possa costituire per il magistrato, oltre che ragione di limitazione del suo impegno istituzionale, fattore di condizionamento ed inquinamento dello stesso.
Col terzo motivo il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, adducendo che, al fine di accertare la ritenuta lesione della fiducia di cui il magistrato deve godere e del prestigio dell'ordine giudiziario, il giudice disciplinare avrebbe dovuto tenere conto del contesto in cui i fatti si erano verificati e considerare, quindi, il rapporto amicale che legava esso ricorrente alle sorelle NOME3, rapporto nel cui ambito l'attività svolta, che risaliva al tempo precedente al suo ingresso in magistratura, si era esclusivamente svolta, senza mai manifestarsi all'esterno.
Lo stesso invio della nota, osserva il ricorrente, era avvenuto con modalità tali da escludere qualsiasi collegamento con la sua qualità di magistrato e la sua successiva utilizzazione, dalla stessa sentenza qualificata illegittima, non era a lui ascrivibile. La censura è inammissibile, sia perché mira a sostituire la valutazione del ricorrente a quella che la Sezione Disciplinare da delle risultanze processuali relative all'evento dannoso derivato dall'accertata condotta del Dott. NOME1, sia perché, con riferimento al momento dell'utilizzazione del conteggio, trascura la motivazione sulla quale si fonda la decisione impugnata, che imputa all'incolpato l'avere agito senza la cautela che deve necessariamente caratterizzare la condotta del magistrato nel porre in essere a favore di terzi attività suscettibili di risolversi in prestazioni professionali.
Conclusivamente, il ricorso va respinto.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 3 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2003