Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5753
CASS
Sentenza 19 aprile 2001

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Nell'ipotesi di intervento della GEPI per il reimpiego dei lavoratori licenziati da aziende in crisi ubicate nel Mezzogiorno e di utilizzazione, ex art. 2 D.L. 4 settembre 1987 n. 366, convertito con modifiche nella legge 3 novembre 1987 n. 452, di apposite società cosiddetto di reimpiego che provvedono ad individuare aziende "terze" presso cui avviare i lavoratori, la stessa GEPI e le società utilizzate per il reimpiego, pur non essendo tenute a garantire senza alcun limite temporale la bontà e la riuscita delle iniziative imprenditoriali delle aziende individuate per la rioccupazione dei lavoratori, conservano tuttavia la loro responsabilità in ordine, rispettivamente, per la GEPI, alla scelta della società da utilizzare per il reimpiego e, per le società, alla attuazione di strumenti di verifica (propri di una funzione di rilievo collettivo) circa la consistenza delle aziende di reimpiego finale; peraltro, ove venga accertata giudizialmente la responsabilità della società di reimpiego in relazione all'eventuale licenziamento dei lavoratori da parte delle aziende individuate come idonee alla rioccupazione (nella specie, per avere omesso ogni controllo sulla reale esistenza di un'attività produttiva presso l'azienda di reimpiego), non può derivarne a carico della stessa società un obbligo di "reintegrazione", in mancanza di una specifica previsione normativa e nell'impossibilità di applicare analogicamente le norme sulla cosiddetta tutela reale, sussistendo, invece, un obbligo di risarcimento, da commisurare - in coerenza con le finalità del sistema normativo - al trattamento di integrazione guadagni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5753
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5753
    Data del deposito : 19 aprile 2001

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