Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
Nell'ipotesi di intervento della GEPI per il reimpiego dei lavoratori licenziati da aziende in crisi ubicate nel Mezzogiorno e di utilizzazione, ex art. 2 D.L. 4 settembre 1987 n. 366, convertito con modifiche nella legge 3 novembre 1987 n. 452, di apposite società cosiddetto di reimpiego che provvedono ad individuare aziende "terze" presso cui avviare i lavoratori, la stessa GEPI e le società utilizzate per il reimpiego, pur non essendo tenute a garantire senza alcun limite temporale la bontà e la riuscita delle iniziative imprenditoriali delle aziende individuate per la rioccupazione dei lavoratori, conservano tuttavia la loro responsabilità in ordine, rispettivamente, per la GEPI, alla scelta della società da utilizzare per il reimpiego e, per le società, alla attuazione di strumenti di verifica (propri di una funzione di rilievo collettivo) circa la consistenza delle aziende di reimpiego finale; peraltro, ove venga accertata giudizialmente la responsabilità della società di reimpiego in relazione all'eventuale licenziamento dei lavoratori da parte delle aziende individuate come idonee alla rioccupazione (nella specie, per avere omesso ogni controllo sulla reale esistenza di un'attività produttiva presso l'azienda di reimpiego), non può derivarne a carico della stessa società un obbligo di "reintegrazione", in mancanza di una specifica previsione normativa e nell'impossibilità di applicare analogicamente le norme sulla cosiddetta tutela reale, sussistendo, invece, un obbligo di risarcimento, da commisurare - in coerenza con le finalità del sistema normativo - al trattamento di integrazione guadagni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5753 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. EP IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. NN MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MI LA, CHIUMENTO (a CHIUMENTO) LA, DI CO NN, GA RO, LL IO, GA FA, RO RA, TA EP, VI FA, IA DO e OT CH, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via della Giuliana n. 44 presso l'avv. Saverio Nigro, che li rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Annunziata Freda del Foro di Salerno;
- ricorrenti -
contro
ITA INVESTA (ITALIA INVESTIMENTI) S.P.A.. già EP spa, a seguito della modifica della ragione sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante Gianfranco Borghini, elettivamente domiciliata in Roma, Via Roccaporena n. 34 presso gli avv. Marcello De Luca Tamajo e Carlo Boursier Niutta che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
:
INIZIATIVE VESUVIANE IN LIQUIDAZIONE, nella quale si è fusa per incorporazione la Nuova Azienda Campana s.r.l., in persona del liquidatore dott. Mario Vernola, elettivamente domiciliata in Roma, Via Roccaporena n.34 presso gli avv. Marcello De Luca Tamajo e Carlo Boursier Niutta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
:
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del Presidente pro tempore in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Giuseppe Fabiani, Vincenza Gorga e Umberto Luigi Picciotti, giusta delega in atti;
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 13 maggio - 1^ settembre 1997 n. 1779, RGAC 522 del 1994, cron. 1969;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 marzo 2001 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Saverio Nigro e Carlo Niutta Boursier;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napolitano, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi (principale ed incidentale).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IC IN ed altri undici lavoratori, tutti ex dipendenti della s.p.a. Sassonia, licenziati da questa società, vennero collocati nel gruppo EP s.p.a. e specificamente nella IN CA s.p.a. (successivamente incorporata nella s.r.l. AT AN), società c.d. di reimpiego e quindi avviati nel gennaio 1990 presso la Attrezzerie Meridionali s.r.l. dopo un periodo di formazione presso la Nuova Azienda Campana. Furono licenziati nell'ottobre 1991 dalla s.r.l. Attrezzerie Meridionali, senza ricevere trattamento di cassa integrazione guadagni (dal giugno 1991 non percepirono le retribuzioni).
Con sentenza 12 maggio 1993, il Pretore di Salerno, adito dei dodici lavoratori, confermava il provvedimento ex art. 700 codice di procedura civile, emesso il 24 febbraio 1992, e disponeva il reinserimento di tutti i ricorrenti nella EP e per essa nelle AT AN, condannando in solido tali società, insieme con la Nuova Azienda Campana e l'INPS, al pagamento delle somme spettanti a titolo di integrazione salariale, oltre rivalutazione ed interessi dal giugno 1991.
Con sentenza 13 maggio - 1^ settembre 1997, il Tribunale di Salerno, in riforma della decisione del Pretore, condannava solo la EP e la s.r.l. AT AN - in solido tra di loro - a pagare ai dodici ricorrenti le somme già determinate dal Pretore, a titolo di risarcimento danni da mancata percezione del trattamento di integrazione salariale.
Il Tribunale esaminava l'intero quadro normativo riguardante la EP (dalla legge n. 184 del 1971 che ne determina le funzioni, al D.L. n. 9 del 1976, convertito in legge n. 62 del 1976 che prevede l'autorizzazione alla EP ad utilizzare società per il reimpiego già esistenti, fino alla legge n. 784 del 1980, che prevede la possibilità per la EP di costituire società di reimpiego). Il Tribunale dichiarava di condividere le osservazioni del Pretore, secondo le quali da tale normativa non discende direttamente un diritto dei lavoratori ad essere reimpiegati senza alcun rischio, configurandosi solo una obbligazione di mezzi e non di risultati a carico della EP.
Tuttavia, secondo i giudici di appello, non poteva condividersi l'ulteriore considerazione, svolta dalla difesa delle società appellanti, secondo la quale, una volta costituita la società di reimpiego e disposto l'avviamento presso l'azienda utilizzatrice, la EP e la società di reimpiego avrebbero - con ciò stesso - esaurito i loro compiti e adempiuto a tutti gli obblighi su di esse gravanti.
Vi era, infatti, nel caso di specie, tutta una serie di circostanze, analiticamente elencate dal Tribunale, che inducevano a condividere le conclusioni formulate dal Pretore, e cioè che se le persone fisiche addette alle società stesse avessero comunque applicato correttamente e con diligenza le leggi in materia, agevolando il reimpiego di lavoratori presso aziende realmente esistenti, non si sarebbe verificato quanto era invece accaduto.
I giudici di appello osservavano che in forza dell'art. 1 del decreto legge n. 9 del 1976, convertito in legge n. 62 del 1976, la EP non
è solo abilitata a costituire nuove società, ma altresì ad utilizzare società già esistenti.
Il Tribunale faceva riferimento ai documenti prodotti agli atti, ed in particolare al verbale di accordo 15 marzo 1988, nel quale si dava atto che la EP avrebbe utilizzato società già esistenti e che la IN CA (successivamente denominata Nuova Azienda Campana, poi incorporata nelle Industrie AN) avrebbe curato la formazione del personale, avviandolo successivamente presso la società Attrezzerie Meridionali, in adempimento del deliberato del C.d.A. della EP.
I giudici di appello, esaminando tutto il materiale probatorio acquisito, sottolineavano la totale - e per alcuni versi anche sconcertante - negligenza, risultante per tabulas - dimostrata dai funzionari delle predette società: questi, infatti, non avevano attivato i dovuti strumenti valutativi e di verifica della nuova iniziativa imprenditoriale di reimpiego finale (presso le s.r.l. Attrezzerie Meridionali).
Non era stato acquisito alcuno studio di settore, o di altri soggetti terzi e attendibili, che attestasse la fondatezza delle fin troppo ottimistiche previsioni di crescita della produzione. La società, secondo il documento descrittivo e programmatico acquisito agli atti, aveva dichiarato di avere iniziato già nel 1988 la produzione di stampi per cassette di plastica.
Poiché il documento recava la data del settembre 1989, osservano i giudici di appello, non si comprende per quale motivo lo stesso non indicasse i risultati già raggiunti, pur prospettandosi un volume di attività a regime di 20 miliardi di lire con incrementi annui del 30% per il mercato italiano e del 50% per quello europeo. Da un semplice esame di tale documento, secondo il Tribunale, non risultava alcun utile: pertanto, o l'attività produttiva, in realtà, non era mai stata iniziata, oppure si trattava, chiaramente, di una attività in perdita.
I giudici di appello non mancavano di sottolineare che ad un semplice controllo successivo - come risulta dalle reiterate denunce dei lavoratori all'Ispettorato del lavoro ed alla Procura della Repubblica di Salerno era emerso chiaramente che mancavano addirittura i locali destinati alla produzione (tanto che i lavoratori avevano dovuto effettuare la formazione presso altra azienda), che il socio di maggioranza della nuova società (al 99%) era stato dichiarato fallito, e che l'attività di produzione non era mai iniziata, nonostante che la società fosse stata ammessa ai benefici di legge (mutuo agevolato e contributo a fondo perduto). Nè la Gepi ne' le altre società, variamente denominate e poi confluite nella Industrie AN, si erano preoccupate di svolgere i pur doverosi accertamenti, acquisendo almeno i bilanci o adottando le opportune cautele a cominciare dalla previsione di garanzie, (delle quali non vi era alcuna traccia). Non era stato esibito neppure un contratto preliminare, o almeno una bozza di contratto, relativamente all'impegno di acquisto della produzione di stampi per cassette di plastica da parte della società ABI, TAlia di Bavaro, che pure, secondo le affermazioni della stessa s.r.l. Attrezzerie meridionali, avrebbe dovuto costituire il principale acquirente (per una quota di prodotto stimabile attorno all'80%).
Alla luce di tali considerazioni, i giudici di appello concludevano che il documento programmatico e descrittivo "al di là delle pompose apparenze, non si regge che su mere affermazioni prive di adeguati riscontri, se non addirittura contrastanti con i dati fattuali di cui si dispone".
I lavoratori avevano subito, in conseguenza di ciò, un danno ingiusto, evidenziato correttamente dal Pretore nella perdita della posizione assunta nella società di reimpiego, (AT AN), la quale aveva erogato loro il trattamento di cassa integrazione guadagni, nonché la possibilità di accedere a corsi di formazione in vista della costituzione di veri rapporti di lavoro, realmente produttivi.
Il risarcimento del danno, peraltro, doveva essere commisurato proprio al trattamento di CIG perduto (non potendo essere accordata quella tutela reale che era invece stata riconosciuta dal Pretore, mancando una disposizione di legge che la prevedesse). Quanto all'entità del risarcimento, il Tribunale osservava che lo stesso era da intendersi limitato al solo periodo dedotto in giudizio (dal giugno 1991 fino alla domanda giudiziaria).
I soggetti tenuti al risarcimento del danno erano individuati dal Tribunale nella EP e nelle AT AN, nelle rispettive qualità.
Su di esse, infatti, incombevano gli obblighi di valutazione e di verifica innanzi precisati e malamente attuati (se non - sospetta il Tribunale - addirittura omessi).
Il Tribunale, inoltre, escludeva una diretta responsabilità della Nuova Azienda Campana, considerato che compito principale alla stessa attribuito era solo quello della formazione anche se la società si era sporadicamente inserita, per ragioni inspiegabili, in altre attività, estranee alla formazione.
Nessuna responsabilità, infine, poteva essere addebitata all'INPS, che aveva solo dovuto adeguarsi alla realtà che gli veniva prospettata dalle parti.
Avverso tale decisione i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico, complesso motivo.
Resistono la TA NV (TAlia NVimenti ex EP) e le AT AN in liquidazione, nella quale si è fusa per incorporazione la Nuova Azienda Campana, proponendo a loro volta ricorso incidentale, anche esso sorretto da un unico motivo. L'INPS, nei confronti del quale è stata disposta la notificazione degli atti (regolarmente avvenuta il 6 dicembre 2000) non ha svolto difese, limitandosi a depositare procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti dai lavoratori e dalle società TA NV (TAlia NVimenti) s.p.a. - ex EP - e AT vesuviane s.r.l. devono essere riuniti, in quanto proposti contro la medesima decisione art. 335 codice di procedura civile.
Appare opportuno, per ragioni di ordine logico, esaminare innanzitutto il ricorso incidentale proposto dalla TA NV (TAlia NVimenti) s.p.a., ex EP s.p.a. e dalla s.r.l. lo AT AN in liquidazione (nella quale si è fusa per incorporazione la Nuova Azienda Campana s.r.l.).
Con l'unico motivo, le società ricorrenti incidentali denunciano violazione e falsa applicazione dell'art.5 della legge n. 184 del 1971, dell'art. 1 del decreto legge n. 60 del 1976 e dell'art. 1 della legge n. 784 del 1980, nonché dell'art. 3 del decreto legge n. 366 del 4 settembre 1987, convertito in legge n. 452 del 1987, in relazione all'art. 360 n. 3 codice di procedura civile. Le società ricorrenti osservano che, in base alle disposizioni vigenti, "l'avvenuta assunzione da parte della s.r.l. Attrezzerie Meridionali - che è pacifica - ha esaurito in via definitiva il compito della società di reimpiego nei confronti dei ricorrenti in primo grado, e certamente non saranno ad essa riconducibili quei fatti giuridici successivamente intervenuti e che hanno portato alla rapida risoluzione dei costituiti rapporti di lavoro". Infatti, "una volta ottenuto il reimpiego, attraverso l'avviamento operato dal collocamento e la stipula di un nuovo contratto di lavoro subordinato, la società ha ottenuto il proprio scopo e non ha alcun ulteriore obbligo".
"Affermare che la scarsa affidabilità del soggetto che procede alle assunzioni determina la responsabilità della società di reimpiego che negligentemente avrebbe adempiuto i suoi obblighi - concludono le ricorrenti incidentali - significa attribuire alle stesse oneri di controllo e di indagine delle attività imprenditoriali di coloro che procedono alle riassunzioni che certamente le società non hanno ne' istituzionalmente possono avere".
Le censure formulate dalla ex EP, oggi TA NV s.p.a. (non anche quella della s.r.l. AT AN) sono fondate, nei limiti di seguito specificati.
Con accertamento, non censurato in questa sede, sotto il profilo del vizio di motivazione, i giudici di appello hanno stabilito che i ricorrenti, principali, tutti già dipendenti da una azienda sita nel Mezzogiorno d'TAlia, della quale era stato dichiarato lo stato di crisi, erano stati assunti dalla IN CA (poi fusa per incorporazione nella AT AN s.r.l., assieme alla Nuova Azienda Campana s.r.l.).
La IN CA erà una società costituita dalla EP, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 784 del 1980, (poi modificata dall'art. 2 della legge n. 452 del 3 novembre 1987, di conversione con modifiche del decreto legge n. 366 del 4 settembre 1987), avente come unico oggetto sociale la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978. Orbene, secondo le società ricorrenti, una volta costituita la società, ovvero individuata quella già esistente da utilizzare, ed attribuiti alla stessa i dipendenti dei quali promuovere il reimpiego, la società di reimpiego cesserebbe i propri compiti istituzionali, restando assolutamente estranea a tutte le vicende che si verificano successivamente. Nessuna responsabilità, inoltre, potrebbe essere addebitata alla EP, che esaurisce i propri compiti con l'individuazione della società di reimpiego dove collocare il lavoratore proveniente dalla azienda in crisi.
È opportuno, a questo punto, premettere qualche cenno in merito alle disposizioni di legge che regolano la materia.
Con il decreto legge n. 9 del 1976, convertito nella legge 29 marzo 1976 n. 62, si autorizzò la EP a costituire società per il reimpiego di imprese "poste in liquidazione o che comunque avessero cessato l'attività": l'individuazione di queste imprese era rimessa al CIPI, che doveva seguire i parametri stabiliti dalla legge. La delibera del CIPI comportava l'ammissione - con decreto del Ministro del lavoro - del personale assunto dalle società di reimpiego, al trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa allora vigente (art. 1 comma 4 della legge n. 62 del 1976). Successivamente, la legge n. 442 del 13 agosto 1980 imponeva la cessazione dell'intervento della EP al Centro Nord, limitandolo al Sud. Seguiva quindi la legge n. 784 del 2 novembre 1980, con la quale si è ulteriormente ampliata la possibilità di costituzione da parte della EP di aziende di reimpiego.
L'art. 1 di questa legge stabilisce che: "Nei casi espressamente definiti dal CIPI, con propria delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della gravità delle crisi aziendali espressamente specificate per singole aziende, in relazione alla situazione economica dei singoli Comuni e Provincie nell'ambito dei territori del Mezzogiorno ... la EP è autorizzata a costituire società aventi ad oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori delle aziende anzidette".
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, i rapporti intercorrenti tra i lavoratori reimpiegati e le società costituite ad iniziative della EP ai sensi della legge n. 452 del 3 novembre 1987 non sono definibili come veri e propri rapporti di lavoro subordinato, difettando in questo caso la relativa causa tipica (costituita dallo scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione). Essi, tuttavia, sono equiparati a questi allo scopo di permettere ai lavoratori di poter godere del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.
In altre parole, l'assunzione presso la società di reimpiego è finalizzata formalmente alla ricerca di una nuova occupazione, ma in realtà ha solo lò scopo di consentire l'ammissione al trattamento di integrazione salariale di quei lavoratori che non avrebbero potuto goderne perché - pur avendone astrattamente il diritto, essendo dipendenti di aziende di cui il CIPI aveva accertato lo stato di crisi ai sensi della legge n. 675 del 1977 - erano stati già licenziati (cfr. art. 1 della legge n. 784 del 1980 e Cass. 6821 del 16 giugno 1995, n. 4867 del 1996 e 2626 del 1985). Si tratta di stabilire, nel caso di specie, se i compiti della EP e delle società di reimpiego possano dirsi esauriti con il reimpiego dei dipendenti provenienti dalle aziende in crisi presso aziende terze (costituite dalla EP o già esistenti), ovvero se possa permanere a carico della società di reimpiego, ed eventualmente anche della EP, una responsabilità nel caso di dimostrata negligenza e mancanza di qualsiasi controllo circa - non la validità ma addirittura - l'esistenza della iniziativa posta in essere da quegli imprenditori che abbiano richiesto loro manodopera. Ad avviso del Collegio, la responsabilità della società di reimpiego non può dirsi esclusa, solo perché siano stati avviati presso l'azienda terza i lavoratori provenienti dalla azienda in crisi.
Con ciò non vuol dirsi che la EP o la società di reimpiego debbano garantire anche per il tempo successivo all'assunzione, e senza alcun limite temporale, la bontà e validità dell'iniziativa imprenditoriale individuata come meritevole. La società individuata dalla EP deve, tuttavia, apparire "idonea a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende" in crisi (art. 1 della legge n. 784 del 1980; cfr. anche l'art. 2 del decreto legge n. 366 del 4 settembre 1987, convertito nella legge n. 452 del 3 novembre 1987, che prevede la realizzazione e promozione di iniziative di reimpiego "anche unitamente ad altri soggetti ed indipendentemente dalla partecipazione della EP stessa al capitale di rischio"). In questa prospettiva, questa Corte (con sentenza n. 1773 del 1997), del resto, ha già ritenuto che la posizione di cassintegrato non possa rivivere nel caso di avviamento definitivo presso un altro datore di lavoro, neppure nell'ipotesi in cui questo decida di risolvere il rapporto di lavoro con il nuovo dipendente (proveniente da una azienda in crisi ed avviata da una azienda di reimpiego). D'altro canto, le disposizioni di legge vigenti all'epoca dei fatti, prevedevano nel caso di avviamento al lavoro, non rifiutato dai lavoratori, l'estinzione del rapporto con la società di reimpiego, in coincidenza con l'instaurazione del nuovo rapporto. Si era anzi sottolineato, a tale proposito, (in Cass. n. 6821 del 1995) che la risoluzione del rapporto poteva definirsi fisiologica, perché conseguenza del reimpiego presso il nuovo, effettivo, datore di lavoro (fine primario cui sono predisposti gli strumenti approntati dal legislatore).
Secondo il quadro normativo, il lavoratore non ha sicuramente un diritto di scelta in ordine al nuovo rapporto di lavoro da instaurare con l'impresa definitiva.
In questa ottica, l'art. 3 n. 4 del decreto legge n. 366 del 1987, convertito nella legge 3 novembre 1987 n. 452, prevedeva alcune ipotesi del lavoratore ricollegando alle stesse la perdita del beneficio dell'integrazione salariale:
a) il rifiuto dell'avviamento al lavoro, sempre che il luogo non fosse distante più di cinquanta chilometri dal luogo di residenza;
b) il rifiuto di partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla società di appartenenza (così si esprime, significativamente il legislatore, evitando la terminologia propria dei rapporti di lavoro subordinato);
c) la mancata, regolare frequenza ai suindicati corsi;
d) il rifiuto dell'occupazione in lavori socialmente utili, concordati tra la EP o le società, cui essa partecipi, e le amministrazioni e gli enti pubblici.
La circostanza che il lavoratore avviato non possa rifiutare l'avviamento nel posto di lavoro individuato dalla società di reimpiego - per il tramite del servizio di collocamento - non vale ad esimere - quest'ultima da qualsiasi responsabilità, una volta, effettuato il nuovo inserimento del lavoratore. Il potere di vigilanza e controllo è, infatti, istituzionale ai compiti affidati a queste società di reimpiego che hanno la forma di soggetti privati (società per azioni) ma che in sostanza sono chiamate a svolgere compiti di rilievo collettivo.
Nel caso di specie, la società di reimpiego è venuta meno ai suoi compiti, come ha accertato il Tribunale, con una valutazione in fatto che non ha formato oggetto di specifiche censure in questa sede di legittimità. I giudici di appello hanno confermato le conclusioni del Pretore secondo il quale: "vi è stato un danno arrecato ai lavoratori con colpa da parte delle persone fisiche preposte alle società di reimpiego".
Con ampia motivazione, richiamando integralmente la decisione del Pretore, i giudici di appello hanno spiegato per quali ragioni doveva ritenersi l'esistenza di un comportamento colposo da parte delle società appellanti ed hanno concluso che se le "persone fisiche addette alle società avessero applicate correttamente e soprattutto con diligenza le leggi in materia, prima di tutto agevolando il reimpiego dei lavoratori presso aziende realmente esercitanti attività produttive, non si sarebbe verificato quanto è avvenuto". Gli stessi giudici hanno preso in esame, analiticamente, tutti i punti che avrebbero dovuto convincere la società di reimpiego della "inesistenza" di qualsiasi reale iniziativa imprenditoriale. La mancanza di qualsiasi dato di bilancio (pur a fronte della "vantata" produzione ultrannuale di stampi per cassette di plastica), le mirabolanti previsioni di una crescita esponenziale del 30%/50% annuo su un presunto fatturato di oltre 20 miliardi di lire annui, la previsione di una quota di oltre l'80% della produzione già prenotata e destinata ad un unico cliente, la ABI, ITALIA di Balvano, (peraltro non supportata da alcun contratto o bozza di contratto) erano tutti elementi - ha concluso il Tribunale - che dovevano far ritenere l'assoluta inconsistenza del cosiddetto "piano a mediotermine" ovvero del "progetto formativo - descrizione dell'azienda", e conseguentemente la chiara infondatezza della iniziativa.
A tale proposito, i giudici di appello non mancavano di sottolineare che il socio di maggioranza della società RE ID (al 99%) era stato dichiarato addirittura fallito.
I funzionari delle predette società di reimpiego non avevano attivato gli strumenti valutativi e di verifica della nuova iniziativa imprenditoriale di reimpiego finale, per la quale era stato previsto il ricorso ai benefici della legge n. 46 del 1982 ed ottenuto un mutuo di oltre 1.000 miliardi ed un contributo a fondo perduto di 1.260 miliardi.
La negligenza dei funzionari della società, sottolinea il Tribunale, era stata tale da non rilevare neppure l'assoluta mancanza di uno stabilimento idoneo alla produzione, risultata peraltro evidente al momento in cui in qualche modo erano stati attivati i corsi di formazione.
Il Pretore aveva rilevato che non era stato possibile neppure svolgere in sede i corsi di formazione, mancando qualsiasi struttura produttiva, osservando che "Non esisteva cioè un'azienda realmente esercitante attività produttiva: ed in questa azienda sono stati avviati dodici lavoratori che hanno così perso la loro posizione nella società di reimpiego e la cassa integrazione guadagni". Tutte queste circostanze erano state reiteratamente denunciate dai lavoratori ricorrenti all'Ispettorato del lavoro ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, tuttavia, la responsabilità di tale comportamento colposo, era da attribuire alla sola società AT AN (nella quale, successivamente, si è fusa per incorporazione la Industrie CA) e non anche alla EP s.p.a. la quale si era limitata alla individuazione della società di reimpiego, dotata di propria autonomia giuridica.
La EP, in altre parole, costituisce un mero tramite per rendere possibile il reimpiego dei lavoratori, ma non ha i compiti di gestione delle aziende in crisi ne' un ruolo, neppure transitorio, di nuova datrice di lavoro del personale licenziato (Cass. 29 agosto 1987 n. 7133). La scelta della RE meridionale era stata effettuata esclusivamente dalla IN CA (successivamente incorporata dalle AT AN s.r.l.).
La responsabilità della società di reimpiego trova il proprio fondamento direttamente nell'art. 2043 codice civile, secondo il quale chiunque cagiona ad altri con dolo o colpa un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo.
Tale norma presuppone soltanto la produzione di un "danno ingiusto" in conseguenza di una condotta illecita ed è, pertanto, applicabile anche in presenza della violazione delle norme di correttezza che trovano sintesi nel disposto dell'art. 97 della Costituzione. Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. S.U. n. 556 del 2000) l'art. 2043 codice civile rappresenta una clausola generale attributiva del diritto al risarcimento del danno in ogni caso di lesione antigiuridica della sfera protetta di un soggetto, a prescindere dalla qualificazione della situazione soggettiva di base (o di partenza).
Il ricorso incidentale della AT AN deve pertanto essere rigettato, quello proposto dalla EP è, invece, fondato e deve essere accolto.
Decidendo nel merito, le domande dei lavoratori svolte nei confronti della EP devono essere rigettate, con la compensazione delle spese dell'intero giudizio. Quanto al regolamento delle spese tra le AT vesuviane ed i ricorrenti principali, si rinvia a quanto sarà detto in prosieguo, a proposito del ricorso principale dagli stessi proposto.
Con il primo motivo, i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 29 marzo 1976 n. 9, dell'art. 1 della legge 2 novembre 1980 n. 784, dell'art. 2043 codice civile, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 codice di procedura civile, erronea applicazione dei principi di diritto, omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione.
I ricorrenti principali, pur condividendo le argomentazioni svolte dai giudici di appello, non concordano con le conclusioni cui gli stessi sono pervenuti, escludendo, da un lato, "il reimpiego" presso le società di reimpiego, e limitando, dall'altro, il risarcimento del danno in misura equivalente al trattamento di integrazione guadagni perduto, al periodo dal giugno 1991 fino alla domanda, senza peraltro spiegare se questo termine doveva intendersi riferito alla domanda giudiziaria (e quindi con riferimento al deposito del ricorso ai sensi dell'art. 700 codice di procedura civile), ovvero alla domanda di ammissione alla Cassa integrazione guadagni straordinaria inoltrata dalle AT vesuviane nel luglio 1993. In ogni caso, osservano i ricorrenti, il danno non poteva essere ridotto ad un preciso e determinato periodo di tempo, poiché - come nella specie - risultava chiaramente che il reimpiego si era protratto ininterrottamente perché la società resistente non aveva dato attuazione al provvedimento del Pretore, emesso in via di urgenza, con il quale era stato ordinato il reimpiego dei ricorrenti. Tutte le censure si rivelano infondate.
Quanto alla mancata emissione di un ordine di "reimpiego" è da dire che correttamente i giudici di appello hanno già osservato che non era possibile disporre la reintegrazione nel posto di lavoro, in mancanza di una apposita normativa. Le norme sulla tutela reale contro il licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo non sono, del resto, applicabili nel caso di 24 specie in via analogica, difettandone il presupposto, costituito dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. nn. 4867 del 1996, 6284 del 1996; cfr, anche Cass. n. 4436/1995 in ordine all'impossibilità di attuazione dell'obbligo di assunzione da parte di una società di reimpiego mediante sentenza costitutiva).
Sotto altro profilo, deve dirsi che il Tribunale ha comunque disposto il pagamento delle somme pari al trattamento di integrazione guadagni, a titolo di risarcimento del danno, in linea con quanto più volte questa Corte ha avuto modo di ribadire e cioè che il rapporto che lega i lavoratori alle società di reimpiego è solo formalmente un rapporto di lavoro, ma in realtà serve solo per consentire l'erogazione, dell'integrazione guadagni (Cass. nn. 4436 del 1995, 4867 e 6284 del 1996, 1773 del 1997). Infine, quanto alla individuazione dei contenuti della pronuncia di condanna è appena il caso di precisare che il Tribunale ha semplicemente chiarito i limiti della sentenza del Pretore, la quale, in data 12 maggio 1993, aveva confermato il provvedimento di urgenza 24.2.1992, che aveva disposto il "pagamento delle somme spettanti a titolo di CIG oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giugno 1991 in poi" (e limitandone sotto altri profili - soggettivi - gli effetti) ha sottolineato che il risarcimento del danno doveva intendersi riferito solo al periodo dal giugno 1991 fino alla domanda giudiziale, poiché questo era "il solo periodo dedotto in giudizio".
Una eventuale estensione del periodo di riferimento sarebbe stata possibile solo in caso di specifica domanda dei ricorrenti, in primo grado, e di successiva presentazione di appello incidentale da parte degli stessi (i quali, invece, si sono limitati a richiedere il rigetto dell'appello proposto dalle varie società). Solo in sede di ricorso in cassazione, i ricorrenti hanno chiesto la condanna della EP e delle società ad essa collegate "di reimpiegare i ricorrenti e condannare le predette società, in solido tra loro, al risarcimento del danno, ragguagliato alle retribuzioni o alla CIG dal giugno 1991 al momento dell'effettivo reimpiego".
Quanto alla Nuova Azienda Campana s.r.l. (incorporata nelle AT AN s.r.l. in liquidazione, come la IN CA s.r.l.), i giudici di appello con motivazione esente da vizi logici ed errori giuridici, hanno concluso che la stessa non ebbe a partecipare alle operazioni valutative e di verifica (malamente effettuate dalla AT AN o, come ritiene lo stesso Tribunale, addirittura omesse).
Il ricorso principale dei lavoratori e quello incidentale della s.r.l. AT AN - di cui si è detto più sopra - devono essere rigettati, con la compensazione delle spese del presente giudizio tra queste ultime parti. Deve disporsi la compensazione delle spese anche nei confronti della Nuova Azienda Campana s.r.l. (dando atto che la stessa, nelle more del giudizio, si è fusa per incorporazione nella s.r.l. AT vesuviane). Nulla per le spese quanto all'INPS, nei confronti del quale nessuna domanda è stata proposta dai ricorrenti. L'Istituto non ha svolto difese in questa sede, depositando solo procura speciale.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso della EP. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e decidendo nel merito rigetta le domande proposte nei confronti della EP. Compensa le spese dell'intero giudizio tra i lavoratori e la EP. Rigetta il ricorso dei lavoratori e quello incidentale della s.r.l. AT AN. Compensa le spese del presente giudizio nei confronti di queste ultime parti e della Nuova Azienda Campana s.r.l. Nulla per le spese quanto all'INPS.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2001