Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2010, n. 16284
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Sentenza 16 marzo 2010

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Non è applicabile l'aggravante di cui all'art. 595, comma quarto, cod. pen. (offesa recata ad un corpo giudiziario) nel caso in cui il soggetto attivo invii a diverse autorità un esposto-denuncia contenente espressioni offensive nei confronti di un magistrato, in quanto quand'anche l'offesa recata alla reputazione di un singolo magistrato, a causa dell'adempimento delle sue funzioni, possa riflettersi sull'intero ordine giudiziario, non vi è coincidenza tra la nozione di 'corpo giudiziariò e quella ben più ampia di ordine giudiziario, richiamata dall'art. 290 cod. pen. con riguardo al reato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate; inoltre, non potendosi attribuire al singolo magistrato la veste di soggetto legittimato ad esprimere l'istanza punitiva anche a nome dell'intero ordine giudiziario, mancherebbe, comunque, la necessaria condizione di procedibilità della querela che il detto ordine, a mezzo di soggetto idoneo ad assumerne la rappresentanza avrebbe dovuto proporre.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2010, n. 16284
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16284
    Data del deposito : 16 marzo 2010

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