Sentenza 16 marzo 2010
Massime • 1
Non è applicabile l'aggravante di cui all'art. 595, comma quarto, cod. pen. (offesa recata ad un corpo giudiziario) nel caso in cui il soggetto attivo invii a diverse autorità un esposto-denuncia contenente espressioni offensive nei confronti di un magistrato, in quanto quand'anche l'offesa recata alla reputazione di un singolo magistrato, a causa dell'adempimento delle sue funzioni, possa riflettersi sull'intero ordine giudiziario, non vi è coincidenza tra la nozione di 'corpo giudiziariò e quella ben più ampia di ordine giudiziario, richiamata dall'art. 290 cod. pen. con riguardo al reato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate; inoltre, non potendosi attribuire al singolo magistrato la veste di soggetto legittimato ad esprimere l'istanza punitiva anche a nome dell'intero ordine giudiziario, mancherebbe, comunque, la necessaria condizione di procedibilità della querela che il detto ordine, a mezzo di soggetto idoneo ad assumerne la rappresentanza avrebbe dovuto proporre.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2010, n. 16284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16284 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 16/03/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 718
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 42228/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NG MA PP, N. IL 21/11/1960;
avverso la sentenza n. 34/2007 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 22/06/2009;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'art. 61 c.p., n. 10;
udito, per la parte civile, l'avv. Alessandrini R., in sost. dell'avv. Gubola, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, e udito, per il ricorrente, l'avv. Angelini il quale ha insistito per l'accoglimento.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Campobasso in data 17 ottobre 2006, NG MA SE venne ritenuto responsabile del reato di diffamazione pluriaggravata (art. 595 c.p., commi 1 e 2 ed u.c., e art. 61 c.p. n. 10), in danno di Di FU CA, giudice istruttore di un procedimento civile instauratosi davanti al tribunale di Teramo a seguito di opposizione proposta dal suddetto Angelini AR avverso decreto ingiuntivo emesso nei di lui confronti su richiesta della curatela del fallimento Unifarma coop. a r.l.; reato consistito, secondo l'accusa, nell'avere egli inviato a diverse autorità un esposto denuncia contenente affermazioni ingiustificatamente lesive della reputazione del summenzionato magistrato, con attribuzione di fatti determinati e con lesione anche del prestigio - si affermava - "dell'istituzione da lui rappresentata";
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando manifesta illogicità della motivazione e/o violazione di norme penali:
1) in ordine alla ritenuta inattendibilità della prospettata tesi difensiva, secondo cui per mero errore materiale l'esposto denuncia in questione sarebbe stato inviato alle autorità destinatarie nella versione originaria e non in quella successivamente corretta, contenente - si afferma - censure relative, per la maggior parte, al comportamento tenuto dalla curatela fallimentare e solo "incidenter tantum" e senza connotazioni di offensività, a quello tenuto dal dott. Di FU;
2) in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, di cui si era chiesta l'applicazione sulla base del fatto che l'imputato, avuta contezza del reato a lui addebitato soltanto a seguito dell'avvenuta notifica della richiesta di rinvio a giudizio, si era affrettato ad inviare al dott. Di FU una lettera di scuse, in cui era anche spiegato anche l'errore precedentemente verificatosi, nonché ad inviare a tutte le autorità destinatarie dell'esposto una comunicazione di "errata - corrige";
3) in ordine alla ritenuta sussistenza di entrambe le aggravanti previste, rispettivamente, dall'art. 61 c.p., n. 10 e dall'art. 595 c.p., u.c., nonostante che le stesse, all'evidenza, si escludessero a vicenda e che, comunque, con particolare riguardo alla seconda di esse, la stessa non potesse riguardarsi come sussistente sia per difetto di prova circa la volontà di esso ricorrente di offendere l'ordine giudiziario nel suo complesso sia per la non attribuibilità al medesimo ordine della qualità di corpo giudiziario o di organo collegiale, quale prevista dal citato art. 595 c.p., u.c.;
4) in ordine alla conferma, in sede di appello, della disposta provvisionale di Euro 3.000 in favore della costituita parte civile, nonostante la segnalata assenza di prova in ordine all'effettiva esistenza di un danno risarcibile che, pur se limitato al solo danno morale (come prospettato nell'impugnata sentenza) che raggiungesse il suddetto importo;
5) in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, nonostante che dall'epoca della sua commissione (13 dicembre 2001) fosse trascorso un tempo superiore ai sei anni, previsti dal novellato art. 157 c.p. come termine prescrizionale per il reato "de quo", in assenza di aggravanti ad effetto speciale;
- che nel corso della discussione orale il difensore dell'imputato ha anche formulato eccezione circa la tempestività della querela a suo tempo sporta dalla persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che va preliminarmente esclusa la rappresentata operatività della prescrizione, atteso che il relativo termine, dovendosi considerare la presenza di più cause interruttive, non era quello semplice di anni sei ma quello massimo di anni sette e mesi sei, così determinato ai sensi dell'art. 161 c.p., comma 2; termine, questo, che neppure alla data odierna può considerarsi ancora scaduto, dovendosi ad esso aggiungere il periodo di complessivi anni uno, mesi cinque e giorni uno per rinvii vari chiesti nel corso delle fasi di merito dalla difesa ed ai quali non è applicabile, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 1, 14 ottobre - 1 dicembre 2008 n. 44609, Errante, RV 242042; Cass. 1, 17-25 giugno 2008 n. 25714, Arena,RV 240460), il limite dei 60 giorni previsto dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, (in dettaglio: mesi sei e giorni 27, dal 21
giugno 2005 al 17 gennaio 2006 per allegato, concorrente impegno professionale del difensore;
mesi nove, dal 17 gennaio al 17 ottobre 2006, per adesione del difensore alla proclamata astensione dalle udienze;
mesi uno e giorni quattro dal 26 marzo al 30 aprile 2009 per altro, allegato, concorrente impegno professionale del difensore);
- che, volendosi prendere in esame, per puro scrupolo di completezza (trattandosi di questione non dedotta nei motivi di ricorso) anche la proposta eccezione di tardività della querela, la stessa appare priva di fondamento, atteso che dall'atto di querela (non contraddetto, a quanto è dato sapere, da alcuna altra risultanza) si rileva che il querelante avrebbe avuto modo di rendersi conto del contenuto dell'esposto a suo carico, allegato ad una richiesta di ricusazione, solo dopo che il tribunale di Teramo, in data 20 dicembre 2001, aveva dichiarato inammissibile la suddetta richiesta, di tal che, risultando poi presentata la querela alla sezione di polizia giudiziaria del tribunale di Teramo in data 15 marzo 2002, appare osservato il termine di novanta giorni dalla conoscenza del fatto;
- che, ciò premesso, va ritenuto privo di fondamento il primo motivo di ricorso, atteso che la corte di merito ha ampiamente e correttamente giustificato la ritenuta inattendibilità della versione difensiva proposta dall'imputato, osservando come essa mal si conciliasse con molteplici elementi di segno contrario quali, in particolare: a) il fatto che l'esposto inviato alle varie autorità conteneva, nell'ultimo foglio, la procura rilasciata all'avv. Carlo Angelini del foro di Fermo, munita di sottoscrizione autenticata dal detto legale;
b) il fatto che l'esposto era stato inviato anche al procuratore della Repubblica di Campobasso, il quale sarebbe stato competente a procedere, ex art. 11 c.p.p., in ordine ai fatti di rilievo penale ipotizzati a carico del dott. Di FU;
c) il fatto che lo stesso esposto, modificato soltanto nella data (il che lasciava intendere che vi era stata comunque una rivisitazione del suo contenuto) era stato prodotto a sostegno di una dichiarazione di ricusazione dello stesso dott. Di FU da parte dell'imputato;
elementi, questi, ai quali non appaiono validamente contrapponibili quelli rappresentati nel ricorso, atteso che: quanto al primo, costituito dall'assunto che, come già affermato in precedenti atti difensivi, l'ultima pagina dell'esposto, contenente la procura con firma autenticata, sarebbe rimasta invariata anche a seguito delle modifiche apportate al resto del documento, non potuto tuttavia stampare nella sua nuova versione a causa di un sopravvenuto inceppamento della stampante, per cui l'incarico di provvedere alla stampa sarebbe stato dato al difensore il quale avrebbe quindi lasciato apposito appunto alla segreteria che aveva poi curato la spedizione (senza tuttavia avere effettuato - par di capire - la sostituzione del vecchio testo con il nuovo), vale osservare che, a parte l'assoluta non verificabilità, in questa sede, si siffatta ricostruzione dei fatti (di per sè, tuttavia, tutt'altro che limpida e lineare),essa ben avrebbe potuto essere confermata, se vera, tanto dal difensore quanto dal personale della sua segreteria dei quali, invece, non risulta sia stata chiesta l'ammissione come testi, facendosi riferimento, nel ricorso, soltanto a quanto sostenuto dal solo imputato;
quanto al secondo elemento, costituito dall'asserita presenza, nella versione corretta dell'esposto, di illeciti addebitabili alla curatela fallimentare con riferimento ad una procedura che riguardava - si afferma - "numerosissime farmacie di Teramo e dintorni", per cui sarebbe apparso opportuno inserire, tra i destinatari dell'atto, anche il procuratore della Repubblica di Teramo ed il procuratore generale dell'Aquila, trattasi di rilievo che non risponde minimamente a quello della corte di merito, cui si è inteso contrapporlo, dal momento che la detta corte, come si è visto, si è riferita, per quanto qui interessa, all'avvenuto invio dell'esposto al procuratore della Repubblica di Campobasso, indicato come quello che, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., sarebbe stato competente a procedere per gli ipotetici reati attribuiti al dott. Di FU;
quanto infine al terzo elemento, costituito dall'asserita erroneità anche dell'allegazione dell'esposto nella sua originaria stesura alla dichiarazione di ricusazione del dott. Di FU, vale osservare che trattasi di assunto da riguardarsi, in sostanza, come meramente assertivo e, pertanto, non suscettibile di rilievo in questa sede, neppure sotto il profilo della pretesa mancanza di una sua adeguata valutazione da parte del giudice di merito;
- che parimenti appare privo di fondamento il secondo motivo di ricorso, atteso che, trattandosi di reato che, pur non essendo annoverabile tra quelli contro il patrimonio, da luogo,per sua natura, a danni, se non altro di natura morale, suscettibili di riparazione pecuniaria in via normalmente equitativa, l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 non avrebbe comunque potuto essere riconosciuta in assenza di una tale riparazione o, in alternativa, di una sua offerta cui avesse fatto riscontro un ingiustificato rifiuto da parte della persona offesa;
- che inammissibile va poi ritenuto il quarto motivo di ricorso, alla luce del costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, quale da ultimo espresso da Cass. 5, 17 gennaio - 7 febbraio 2007 n. 5001, Mearini ed altro, 236068, secondo cui: "Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento" (nello stesso senso, in precedenza:
Cass. 5, 18 ottobre 1999-31 gennaio 2000 n. 4973, Cucinotta, RV 215770; Cass. 5, 18 marzo-15 ottobre 2004 n. 40415, Farina ed altri, RV 230105; Cass. 4, 4 giugno - 17 settembre 2004 n. 36760, Cattaneo ed altri, RV 230271); e ciò a prescindere dall'ulteriore rilievo che, comunque, secondo Cass. 4, 19 aprile - 21 ottobre 2005 n. 38809. Giuliano ed altri, RV 232414, "Il disposto di cui all'art. 539 c.p.p., comma 2, che consente la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui il giudice ritiene già' raggiunta la prova, è applicabile anche al danno non patrimoniale", e, secondo Cass. 4, 14 giugno - 17 dicembre 2007 n. 46728, Cretella ed altri, RV 238244, "In tema di risarcimento del danno derivante da reato, non è necessaria, ai fini della liquidazione della provvisionale, la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata";
- che va invece riconosciuto fondamento, per quanto di ragione, al terzo motivo di ricorso, dovendosi in realtà escludere che all'imputato potesse addebitarsi anche, l'aggravante di cui all'art.595 c.p.p., u.c., atteso che, anche ad ammettere che l'offesa recata alla reputazione di un singolo magistrato, a causa dell'adempimento delle sue funzioni, possa riflettersi anche sull'intero ordine giudiziario (come, nella specie, secondo i giudici di merito, sarebbe avvenuto), ciò non consentirebbe di ritenere sussistente la suddetta aggravante, non essendovi coincidenza tra la nozione di "corpo giudiziario", cui si richiama la norma in questione, e quella, ben più ampia, di "ordine giudiziario", non a caso richiamata, invece, nell'art. 290 c.p., con riguardo al reato ivi previsto e punito di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate;
e ciò a prescindere dalla ulteriore considerazione che, non potendosi certo attribuire al singolo magistrato la veste di soggetto legittimato ad esprimere l'istanza punitiva anche a nome dell'intero ordine giudiziario, mancherebbe comunque la necessaria condizione di procedibilità costituita dalla querela che il detto ordine, a mezzo di soggetto idoneo ad assumerne la rappresentanza (ammesso e non concesso che ve ne sia uno) avrebbe dovuto proporre;
- che l'impugnata sentenza va quindi annullata senza rinvio, limitatamente alla ritenuta sussistenza della summenzionata aggravante, senza riflessi, tuttavia, sulla determinazione della pena, quantificata in mesi uno di reclusione, convertiti in Euro 1.140,00 di multa, attesa l'avvenuta neutralizzazione di tutte le aggravanti contestate per effetto della ritenuta prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche;
- che va comunque disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che si liquidano come da dispositivo, atteso che, nei confronti di detta parte, il ricorrente è risultato comunque soccombente.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 595 c.p., u.c., che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010