Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2000, n. 8132
CASS
Sentenza 5 giugno 2000

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La nuova disciplina sull'appellabilità oggettiva delle sentenze si applica soltanto alle impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore della legge n. 468/1999, mentre per gli appelli proposti prima continuano a valere le disposizioni antecedenti. Ciò in quanto l'ammissibilità dell'atto di impugnazione deve essere verificata alla stregua delle norme vigenti al momento della sua presentazione, e non già di quelle sopravvenute successivamente; diversamente si perverrebbe all'aberrante risultato che l'appello, essendo basato - com'è del tutto legittimo - esclusivamente su censure di merito, una volta convertito in ricorso per cassazione dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2000, n. 8132
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8132
    Data del deposito : 5 giugno 2000

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