Sentenza 5 giugno 2000
Massime • 1
La nuova disciplina sull'appellabilità oggettiva delle sentenze si applica soltanto alle impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore della legge n. 468/1999, mentre per gli appelli proposti prima continuano a valere le disposizioni antecedenti. Ciò in quanto l'ammissibilità dell'atto di impugnazione deve essere verificata alla stregua delle norme vigenti al momento della sua presentazione, e non già di quelle sopravvenute successivamente; diversamente si perverrebbe all'aberrante risultato che l'appello, essendo basato - com'è del tutto legittimo - esclusivamente su censure di merito, una volta convertito in ricorso per cassazione dovrebbe essere dichiarato inammissibile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2000, n. 8132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8132 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 5/6/2000
Dott. Giovanni de Roberto Consigliere SENTENZA
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere N. 1152
Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Ilario Martella Consigliere N. 10846/00
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sull'appello, convertito in ricorso per cassazione, proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Pescara AVVERSOla sentenza emessa dal Pretore di Pescara l'8 novembre 1996 nei confronti di OV IS;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dr. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost.Procuratore Generale Dr. Carmine Di Zenzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore avv. Massimo Krogh, in sostituzione dell'avv. Andrea Martire, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.1 Con sentenza dell'8 novembre 1996 il Pretore di Pescara assolveva OV IS dal reato di cui all'art. 392 cod.pen. "per insufficienza di prove".
Il pubblico ministero, proponendo appello, denunciava l'erronea valutazione degli elementi di prova, e chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'imputata a congrua pena. La Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza del 17 febbraio 2000, dichiarava la decisione impugnata inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod.proc.pen., come modificato dall'art. 18 legge 24.11.1999 n. 468, e trasmetteva gli atti a questa Corte quale giudice competente per l'impugnazione.
P.
2. La predetta decisione della Corte d'appello deve essere annullata, perché viola il principio tempus regit actum, codificato dall'art. 11 delle preleggi.
L'entrata in vigore della novella che, modificando il terzo comma dell'art. 593 cod.proc.pen., stabilisce l'inappellabilità
delle sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, pone un problema di successione di norme processuali nel tempo, che, in mancanza di disposizioni transitorie, va risolto applicando il consueto principio tempus regit actum. Con tale formula si intende significare che la sorte giuridica di un atto dipende dalla legge in vigore allorché esso fu compiuto, per cui il jus superveniens, come non può sanare un atto ormai colpito da nullità, così non può caducare un atto già validamente formato nel vigore della disciplina anteriore.
Ne consegue che, nel caso concreto, l'ammissibilità dell'atto di impugnazione de quo deve essere verificata alla stregua delle norme vigenti al momento della sua presentazione, e non già di quelle sopravvenute successivamente, ché, altrimenti si perverrebbe all'aberrante risultato che l'appello, essendo basato - com'è del tutto legittimo - esclusivamente su censure di merito, una volta convertito in ricorso per cassazione dovrebbe essere dichiarato inammissibile.
La nuova disciplina sull'appellabilità oggettiva delle sentenze si applica, dunque, soltanto alle impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore della legge n. 468/2000, mentre per gli appelli proposti prima continuano a valere le disposizioni antecedenti (v. Sez. VI, 10.4.2000 n. 768, Concolato). La sentenza della Corte di merito deve pertanto essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti per il giudizio d'appello.
P. Q. M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila del 17.2.2000 e dispone la restituzione degli atti alla predetta Corte per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2000