Sentenza 15 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/03/2002, n. 3873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3873 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
E N 6 IO 8 9 Z 1 5 / A . 4 R / N T 6 - IS 2 . B A G .R I E L .P R R L D A 03873/ 02 A A T L . E B D U D A B I E T I S T 1 N A R Oggetto: INVIM N M Accerta- 3 I E T E 1 S R S I IN D E POY LO CAL . E E A N T mento A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 19268/1998 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale Reale Presidente Cron.9036 Dott. Enrico Papa Consigliere Rep. Dott. Enrico Altieri Consigliere Ud. 19.10.2001 Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dalla società LE CAPANNINE srl, nella persona del legale rappresentante signor Giuseppe BONADIO, rappresentata e difesa dall'avv. Loris Tosi e dall'avv. Giuliano Berruti, giusta procura speciale a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuliano Berruti, in Roma, Via Bocca di Leone, n. 78; ricorrente- contro il MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro delle finanze pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12; - controricorrente – ли 2067 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia 29 aprile 1998, n. 100/24/98, depositata il 25 giugno 1998 e notificata alla so- cietà il 26 agosto 1998; udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2001 dal cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. La società Le Capannine srl ricorre per la cassazione della sen- tenza della Commissione tributaria regionale di Venezia 29 aprile 1998, n. 100/24/98, depositata il 25 giugno 1998 e notificata alla società il 26 agosto 1998, che, condannandola alle spese processuali, ha rigettato il suo appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia 22 febbraio 1997, n. 20/97, la quale a sua volta aveva dichiarato infondato il suo ricorso avverso l'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio del registro di San Donà di Piave per maggior valore di imposta complementare dovuta per invim decennale per il possesso di un complesso immobiliare adibito a discoteca, sito in Jesolo Lido, a seguito di mancata impugnazione, nei ter- mini di legge, dell'avviso di accertamento notificato il 4 novembre 1995. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti. - il 4 novembre 1995 l'Ufficio del registro di San Donà di Piave notifica alla società Le Capannine srl un avviso di accertamento relativo a un complesso immobiliare adibito a discoteca accertando, in materia di INVIM decennale, un valore pari a lire 1.900.000.000, contro un valore dichiarato di lire 1.190.000.000; 2 ► - divenuto inoppugnabile l'avviso di accertamento, l'Ufficio notifica alla so- cietà un avviso di liquidazione;
il ricorso della società contro l'avviso di liquidazione è rigettato dalla - Commissione tributaria provinciale di Venezia con sentenza 22 febbraio 1997, n. 20/97; nel ricorso in appello del 1° agosto 1997 alla Commissione tributaria re- - gionale di Venezia la società chiede: a) la nullità dell'avviso di accertamen- to per nullità della sua notificazione e del conseguente avviso di liquidazio- ne per difetto di motivazione e per difetto di prova;
b) l'illegittimità dell'avviso di accertamento e del conseguente avviso di liquidazione per er- rata quantificazione del valore finale dell'immobile; - il 18 agosto 1997 l'Ufficio del registro si costituisce in giudizio;
- il 26 marzo 1998 l'Ufficio deposita le proprie controdeduzioni all'appello della società.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia 29 aprile 1998, n. 100/24/98, è così motivata: - dall'esame dell'originale della relazione di notificazione dell'avviso di ac- certamento si desume che essa è stata effettuata nel rispetto dell'art. 145 cpc, perché è stata realizzata nella sede della società mediante consegna di copia a mani di CR AT, incaricato di ricevere l'atto, il quale ha sot- toscritto la relazione di notificazione per accettazione;
ne deriva che l'avviso di liquidazione è stato regolarmente emesso a seguito della raggiunta defini- tività dell'avviso di accertamento;
- l'eccezione di illegittimità dell'avviso di accertamento è irrilevante, dal momento che esso, regolarmente notificato, è divenuto definitivo per decor- M 3 renza dei termini di impugnazione e che l'avviso di liquidazione non è stato impugnato per vizi propri;
- la terza eccezione indicata nell'appello, relativa all'insufficienza dei para- metri adottati dall'Ufficio per il calcolo del valore accertato, è parimenti non accoglibile sempre a causa della raggiunta definitività dell'avviso di accer- tamento;
- infondata è anche la censura riguardante la decadenza dell'Ufficio in base all'art. 54 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, perché esso si è costituito in giu- dizio il 19 settembre 1997 presentando un atto di costituzione entro i termini ex art. 23 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, assumendo così la condizione di parte processuale;
- infine, la richiesta di sospensione del giudizio per l'instaurazione di una causa civile diretta ad acclarare l'eventuale nullità della notifica dell'avviso di accertamento non è accolta, perché l'avvenuta notificazione alla società appellante è già stata riconosciuta sul piano formale, come risulta da atto acquisito al fascicolo processuale.
2.1. Il 14 novembre 1998 la società Le Capannine srl notifica al Mi- nistero delle finanze presso l'Avvocatura generale dello Stato un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Ve- nezia 29 aprile 1998, n. 100/24/98. 2.2. Il ricorso per cassazione è sostenuto con i seguenti motivi: 1) violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, dell'art. 60.1 DPR 29 settembre 1973, n. 600, e degli art. 140 e 145 cpc;
carenza di motivazione;
nullità dell'avviso di accerta- mento impugnato per nullità della sua notifica e conseguente illegittimità M dell'avviso di liquidazione impugnato;
2) violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 19.3 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, degli art. 51 e 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131; carenza di moti- vazione;
illegittimità dell'avviso di accertamento e del conseguente avviso di liquidazione per difetto di motivazione e difetto di prova;
3) violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell'art. 19.3 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 51 DPR 26 aprile 1986, n. 131; carenza di motivazione;
illegittimità dell'avviso di accertamento e del conseguente av- viso di liquidazione per errata quantificazione del valore finale dell'immobi- le;
4) violazione di legge, violazione e mancata applicazione dell'art. 116 cpc;
difetto di motivazione;
rilevanza del comportamento omissivo dell'Ufficio del registro;
5) violazione di legge e violazione e falsa applicazione degli art. 23 e 54 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546; carenza di motivazione;
decadenza dell'Uf- ficio delle proprie difese;
6) violazione di legge, violazione e mancata applicazione dell'art. 295 cpc;
carenza di motivazione sulla sospensione del giudizio;
7) violazione di legge e violazione e falsa applicazione dell'art. 15 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546; carenza di motivazione sulle spese del giudizio.
2.3. La società ricorrente conclude chiedendo che sia cassata la sen- tenza della Commissione tributaria regionale di Venezia impugnata, e che siano adottati i consequenziali provvedimenti, anche in ordine alle spese processuali. 5 3.1. Il Ministero delle finanze non si è costituito. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società denun- cia violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, dell'art. 60.1 DPR 29 settembre 1973, n. 600, e degli art. 140 e 145 cpc;
carenza di motivazione;
nullità dell'avviso di accerta- mento impugnato per nullità della sua notifica e conseguente illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato.
4.2. La società ricorrente sostiene, al riguardo, che la sentenza di se- condo grado si limiterebbe ad esaminare la notifica dell'avviso di accerta- mento sotto il profilo formale, mentre essa avrebbe dovuto tenere in debito conto le osservazioni formulate dalla ricorrente e vagliarle attentamente. In proposito la società ribadisce di esser venuta a conoscenza dell'avviso di ac- certamento solo dopo aver ricevuto la notifica dell'avviso di liquidazione conseguente e sostiene che l'avviso di accertamento presupposto sarebbe stato notificato al di fuori della sede della società e a persona ad essa del tut- to estranea, in violazione degli art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, dell'art. 60.1 DPR 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 145 cpc. In particolare la società ricorrente sostiene che la relazione di notifi- cazione non indicherebbe il luogo in cui l'operazione di conoscenza è stata eseguita. Di fatto essa ha potuto accertare che la notificazione, che non a- vrebbe potuto essere eseguita nel mese di novembre presso la sede della so- cietà perché la discoteca "Le Capannine” era evidentemente chiusa in quel periodo, sarebbe stata eseguita presso l'abitazione del signor CR Busa- to. Né, d'altra parte, la notificazione avrebbe potuto essere eseguita ai sensi 6 dell'art. 145.3 cpc, perché l'amministrazione finanziaria non avrebbe prova- to l'impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede della società e alle persone indicate nell'art. 145.1 cpc e perché nell'avviso di accertamento non sarebbe indicata la persona fisica che rappresenta l'ente. Inoltre, il signor CR AT, che ha ricevuto l'atto, non solo non sarebbe il legale rappresentante della società, ma non avrebbe con essa alcun rapporto. La notificazione sarebbe, pertanto, non solo mulla, ma addirittura inesistente. E l'inesistenza della notificazione sarebbe insanabile e sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio.
4.3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
4.3.1. L'avviso di accertamento notificato il 4 novembre 1995 è, si legge nella sua intestazione, indirizzato alla Srl Le Capannine, Via Mameli, n. 105, Jesolo (VE). Nella relazione di notificazione l'ufficiale notificatore si limita, quanto al soggetto destinatario dell'operazione di conoscenza e al luogo della sua effettuazione, ad indicare il nome della società Le Capanni- ne. La mancata indicazione di un qualsiasi luogo deve far ritenere per impli- cito che la notificazione sia stata compiuta nel medesimo luogo - Via Ma- meli, n. 105, Jesolo - indicato nell'intestazione dell'atto da notificare. Ed è escluso anche, sempre per implicito, che la notificazione sia stata impossibi- le, perché in tal caso l'ufficiale notificatore avrebbe senz'altro descritto la verificazione di tale situazione. Le contrarie ipotesi, formulate dal ricorren- te, secondo cui la notificazione sarebbe stata effettuata presso l'abitazione del signor CR AT, avrebbero dovuto essere prospettate e verificate in altra sede attraverso la proposizione della querela di falso contro la rela- zione di notificazione. 7 4.3.2. Quanto alla persona fisica alla quale l'avviso di accertamento, destinato alla società Le Capannine, è stato consegnato, essa è indicata nella relazione di notificazione nel signor CR AT, nella sua qualità di in- caricato della ricezione. Al riguardo la società ricorrente afferma che il signor AT sarebbe stato privo della legittimazione alla ricezione di atti ex art. 145.1 cpc. A tal fine, peraltro, occorre considerare che non risulta, non tanto dalla sentenza impugnata quanto dallo stesso ricorso per cassazione, che la società ricor- rente abbia adempiuto l'onere di provare che alla presenza del signor AT nella sede della società non si accompagnasse l'incarico di ricevere gli atti ad essa diretti. Infatti, quando una persona fisica si trovi nei locali della so- cietà - come, in base alle considerazioni svolte al punto 4.3.1. l'ufficiale no- tificante ha, sia pure implicitamente, attestato - e sottoscriva la dichiarazione di essere incaricato alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica - come è accaduto nel caso in esame si deve presumere che quella persona- fisica sia una persona incaricata di ricevere le notificazioni>> ex art. 145.1 cpc.Èonere della società interessata dimostrare l'inesistenza di qual- siasi rapporto, tra di essa e la persona fisica che ha sottoscritto la notifica- zione, idoneo a conferire la qualità di incaricato di ricevere la notificazione. Poiché tale onere non è stato adempiuto, si deve ritenere che la notificazione dell'avviso di accertamento sia valida e che sia, quindi, incensurabile la de- cisione adottata con la sentenza impugnata.
5. Il rigetto del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento di tutte le altre censure ed è sufficiente perché il ricorso sia rigettato. ли 8 6. Poiché l'amministrazione finanziaria non si è costituita in giudizio, non esistono i presupposti per una pronuncia sulle spese processuali relative al giudizio di legittimità.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2001. Sagull Thole Il Presidente Il relatore ed estensore N CORT O I Z Милисев A S IL CANCELLIERE C1 A t Arnaldo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1.5 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi Arnaldo SA LD ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA