Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2004, n. 24693
CASS
Sentenza 2 marzo 2004

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Massime1

Per il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendosi la proporzione tra reazione ed offesa, occorre tener conto del criterio dell'adeguatezza come parametro utile alla valutazione dello stato d'animo del reo che, nel caso di evidente sproporzione, tradisce sentimenti e stati psicologici diversi dallo stato d'ira.

Commentario1

  • 1Aggredire non è eccesso colposo di legittima difesa (Cass. 29365/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 luglio 2019

    L'eccesso colposo nella legittima difesa si verifica quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza: si fuoriesce dall'eccesso colposo tutte le volte in cui i limiti imposti dalla necessità della difesa vengano superati in conseguenza della scelta deliberata di una condotta reattiva, la quale comporta il superamento, cosciente e volontario, dei suddetti limiti, trasfigurandosi in uno strumento di aggressione. Il giudizio sulla sussistenza dei caratteri della legittima difesa deve tener conto della situazione di fatto esterna e delle …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2004, n. 24693
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24693
Data del deposito : 2 marzo 2004

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