Sentenza 2 marzo 2004
Massime • 1
Per il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendosi la proporzione tra reazione ed offesa, occorre tener conto del criterio dell'adeguatezza come parametro utile alla valutazione dello stato d'animo del reo che, nel caso di evidente sproporzione, tradisce sentimenti e stati psicologici diversi dallo stato d'ira.
Commentario • 1
- 1. Aggredire non è eccesso colposo di legittima difesa (Cass. 29365/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 luglio 2019
L'eccesso colposo nella legittima difesa si verifica quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza: si fuoriesce dall'eccesso colposo tutte le volte in cui i limiti imposti dalla necessità della difesa vengano superati in conseguenza della scelta deliberata di una condotta reattiva, la quale comporta il superamento, cosciente e volontario, dei suddetti limiti, trasfigurandosi in uno strumento di aggressione. Il giudizio sulla sussistenza dei caratteri della legittima difesa deve tener conto della situazione di fatto esterna e delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2004, n. 24693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24693 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 02/03/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 384
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 045153/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN VA N. IL 09/11/1964;
avverso SENTENZA del 17/06/2003 CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per annullamento sulla provocazione. Udito, per la parte civile, l'Avv. F. Virgone.
Udito il difensore Avv. F. Esposito Ziello ed Avv. A. Cristiani. SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza della corte d'Assise d'appello di Firenze in data 17.06.2003 in sede di rinvio (sentenza di annullamento Cass. Sez. 1, in relazione all'eccesso in legittima difesa, già riconosciuto da sentenza Corte d'Assise d'appello 11.02.2002) riduceva all'imputato VA OV la pena per omicidio volontario ad anni 9 e mesi 8 di reclusione.
L'episodio che aveva dato origine al procedimento può essere così riassunto.
L'imputato si presentava in Questura di Livorno e consegnava la rivoltella con la quale dichiarava di aver ucciso un uomo, poi identificato in RI RO marito della ex amante dell'imputato, CA NN. Il VA dichiarava che, invitato dalla donna ad un incontro con il marito per chiarire il fatto di aver sparlato di lei, era stato aggredito dal RI ed aveva estratto la pistola, per impaurirlo, ma era sfuggito un colpo che l'aveva ucciso. Il primo giudice, una volta escluse le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, concedeva generiche e diminuente del rito abbreviato, condannando il VA alla pena di 15 anni di reclusione.
In secondo grado (sentenza Corte d'Assise d'appello 25.11.2000) riconosciuto l'eccesso colposo in legittima difesa riduceva la pena a 3 anni e 4 mesi di reclusione ed E. 600, ritenuto più grave il porto di pistola.
Questa Corte, investita da ricorso del P.G. di Firenze, annullava in punto di concessione attenuante di cui all'art. 55 c.p.. La sentenza impugnata esclude l'eccesso colposo, e non concede neppure l'attenuante della provocazione, pur riducendo la pena per l'omicidio volontario alla misura sopra indicata.
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza, allegando i seguenti motivi.
1) Violazione art. 546 ci lett. e) c.p.p. ed art. 55 c.p. cioè vizio di motivazione e violazione di legge in punto di sussistenza dell'eccesso colposo in legittima difesa. Il giudice di rinvio avrebbe stravolto i fatti (non tenendo conto di quanto già accertato) e ignorato del tutto la traiettoria del colpo. Il VA si trovava in posizione di legittima difesa. E non c'era alcuna frattura nella continuità della condotta.
2) Violazione art. 62 n. 2 c.p. e vizio di motivazione su diniego di attenuante della provocazione. Non effettuata una valutazione autonoma sull'attenuante, tenendo conto della violenta aggressione subita dal ricorrente come fatto ingiusto al quale aveva reagito. Ritiene questa Corte che il ricorso debba essere rigettato siccome infondato.
La sentenza di annullamento in data 14.11.2002 ha enunciato i seguenti principi.
Se, cessata l'aggressione, l'imputato aveva assunto il dominio della situazione (si era divincolato a distanza breve ed assunto posizione per sparare) non può più parlarsi di legittima difesa e neppure di eccesso in legittima difesa.
Qualora, invece, l'azione difensiva -iniziata nell'attualità dell'offesa- fosse proseguita ininterrottamente, essendo mancata nell'aggredito -per lo stato emotivo e le condizioni di visibilità- la percezione che il pericolo era venuto meno in itinere, allora sarebbe stato giustificato il riferimento al momento iniziale della condotta reattiva (come sembrava voler evidenziare la sentenza di 2 grado). In tal caso tuttavia si imponeva il chiarimento di come l'assunto della continuità potesse conciliarsi con la sequenza di azioni (svincolarsi, estrarre l'arma, girarsi, distanziarsi e dirigere il colpo) richiedenti un apprezzabile sia pur limitato spazio di tempo.
La sentenza del giudice di rinvio impugnata chiarisce che anche in precedenza il RI si era scontrato con VA e gliele aveva menate -come diceva ai suoi amici- mentre non risulta in alcun modo (ma lo riferiva solo la PA, moglie della vittima) che l'imputato parlasse male della donna dopo la breve relazione di 1 mese. La cosa, precisa la sentenza, doveva aver inasprito ancora più il marito. Nella logica della motivazione emerge che l'imputato, pur conoscendo le intenzioni bellicose del RI, aveva portato la pistola all'incontro perché non intendeva limitarsi alla sola scazzottata ma nutriva la riserva di usarla ove necessario.
Viene ancora sottolineata, nella descrizione dell'incontro a fine dicembre sotto pioggia battente, l'istigazione della PA che contestava all'imputato di parlar male di lei.
Ma ciò che rileva maggiormente, al fine di giudicare sulla correttezza della motivazione in risposta al principio di diritto indicato da questa Corte, è la registrazione della colluttazione dei due uomini avvinghiati in piedi in un corpo a corpo mentre la donna si trovava, al momento del colpo, alla distanza di meno di 1 metro. La corte di rinvio tiene conto motivatamente della perizia balistica che esclude il colpo a UC (certamente la distanza era superiore a cm. 10 cm, forse venti) e ritiene poco verosimile l'esplosione occasionale, evidenziando la forza necessaria da applicare al grilletto e la posizione assunta dallo sparatore. Ancora insiste la corte nell'evidenziare, da un punto di vista psicologico - preventivo, come le condizioni fisiche dei due avversari si bilanciavano in un certo senso, poiché anche il VA era robusto e comunque non in situazione di incolmabile svantaggio rispetto alla vittima, per giungere alla conclusione che lo scontro poteva essere affrontato con le sole forze fisiche. Lo stesso fatto che l'imputato aveva portato con sè all'appuntamento una pistola particolarmente pericolosa viene correttamente valutato come indice dell'intenzione di usarla, attivando così una difesa sproporzionata alla offesa che stava ricevendo.
Il confine tra l'omicidio volontario e l'eccesso in legittima difesa, che la sentenza di annullamento di questa Corte ha voluto indicare, consiste anzitutto nel diverso atteggiamento psicologico in relazione all'uso di uno strumento pericoloso e riconosciuto come sproporzionato.
Alla consapevolezza lucida del primo caso si contrappone la sopravalutazione dell'entità del pericolo e l'errore sulla necessità di una reazione che solo ex post si rivela sproporzionata. Nella specie la motivazione utilizza tutta una serie di argomenti fattuali logicamente collegati (il porto della pistola di tipo pericoloso in un previsto scontro fisico, da risolversi a pugni e vie di fatto;
l'esclusione del colpo a UC e l'inconsistenza della tesi difensiva del colpo esploso a caso, considerata l'alta resistenza e l'ampia corsa del grilletto da superare;
la distanza e la posizione assunta all'atto dello sparo) per escludere che l'uso dell'arma sia stata conseguenza di un colposo errore di valutazione. In conclusione l'iter logico della motivazione da piena contezza del convincimento di esclusione dell'eccesso colposo in legittima difesa, escludendo in radice la necessità di difendersi da un pericolo di offesa ingiusta, dato che lo scontro era stato accettato e la scelta reattiva si rivelava come volontario superamento dello schema della scriminante.
Anche in punto di negazione dell'attenuante ex art. 62 n. 2 c.p.p. la motivazione risulta conforme al principio che pur non richiedendosi nella provocazione la proporzione tra reazione ed offesa, occorre tener conto comunque di un criterio di adeguatezza proprio per valutare lo stato d'animo che, nel caso di evidente sproporzione tradisce sentimenti e stati psicologici diversi dallo stato d'ira. Nella specie la ricostruzione fattuale, nel suo globale svolgimento comprensivo dell'uso spropositato dell'arma, da piena contezza di un atteggiamento psicologico di freddezza assolutamente contrario all'improvviso impulso d'ira.
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate queste ultime nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere le spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi E. 4.000, 00 di cui E.
3.500 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2004