Sentenza 28 giugno 2017
Massime • 1
Ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che avesse violato il divieto di "reformatio in peius" il giudice del rinvio che, ponendo rimedio ad un errore di diritto in cui era incorso il giudice di primo grado applicando le circostanze attenuanti generiche sulla pena risultante a seguito dell'aumento operato per la continuazione, aveva proceduto nuovamente al calcolo della sanzione secondo i criteri di legge, senza comunque operare un trattamento peggiorativo sia riguardo alla pena finale che di segmenti intermedi).
Commentario • 1
- 1. Tribunale di Nola - 1567/21 - GM Raffaele Muzzica - Maltrattamenti - Condanna e assoluzioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 febbraio 2022
Tribunale Nola, 19/08/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 19/08/2021), n.1567 Giudice: Raffaele Muzzica Reato: 572, 56, 629 e 582, 585 in relazione agli artt. 576 n. 1, 61 n. 2 c.p. Esito: Condanna e assoluzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Sezione Penale Il Giudice monocratico del Tribunale, dott. Raffaele Muzzica, alla pubblica udienza dell'8/7/2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), nato a San Giuseppe Vesuviano il (...), residente ed elettivamente domiciliato in Ottaviano alla via (...) (domicilio eletto in sede dì interrogatorio di convalida il 26/3/2021) - detenuto in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2017, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2017 |
Testo completo
OND 00225 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ACR Sent. n. sez. 2042 Composta da Presidente - U.P. -28/06/2017 Aldo Cavallo R.G.N. 9760/2017 Vito Di Nicola Luca Ramacci Gastone Andreazza Relatore Antonella Di Stasi DEPOSITATA IN CANCELLERHA ha pronunciato la seguente 9 GEN 2018 SENTENZA IL CANCELLIERE AN riani sui ricorsi proposti da LA IM, n. a Mauritius il 01/10/1975; LA AM alias AL AM, n. in Marocco il 10/01/1983; KR ED, n. in Marocco il 06/01/1983; KR YO, n. in Marocco il 20/02/1984; AN JA, n. in Marocco il 27/07/1979; CC LU, n. a Aversa il 08/01/1971; IN RL, n. a Mesagne (Brindisi) il 01/07/1970; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia in data 26/01/2016; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L. Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udite le conclusioni dei Difensori di fiducia rispettivamente di LA IM, Avv. D. Toccaceli e di IN RL, avv. F. Della Corte che hanno chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. LA IM, LA AM, CK ED, CK YO, AN JA, CC LU e IN RL hanno proposto distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia resa in data 26/01/2016 nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte che, con sentenza n. 12248 del 04/02/2014, giudicando dei ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona in data 19/07/2012 di conferma della sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 74 e per vari reati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ha annullato detta sentenza con rinvio, con riferimento a tutti i ricorrenti, quanto alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 4 della I. n. 146 del 2006, con riferimento a CC quanto al reato di cui al capo 4), con riferimento a IN, AN, CC e LA AM quanto ai reati di cui ai capi 13) e 14) e con riferimento a CK YO quanto al reato di cui al capo 12). La Corte d'Appello di Perugia, giudicando appunto in sede di rinvio, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 4 I. 46 del 2006, ritenendo assorbita l'imputazione sub 14 in quella sub 13 per IN, AN, e LA AM, ed applicando l'art. 649 cod. pen. quanto al reato di cui al capo 13) dell'imputazione a carico di TU LU, ha rideterminato per ognuno dei ricorrenti le pene già irrogate in primo grado.
2. LA IM e LA AM, con due distinti ricorsi di eguale contenuto, lamentano, con un primo motivo, la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., 62 bis e 81 cpv. cod. pen. nonché la omessa motivazione;
dopo avere premesso che la Corte d'appello di Ancona aveva calcolato la riduzione per le attenuanti generiche dopo avere effettuato l'aumento per la continuazione, sì che le attenuanti avevano conseguentemente riguardato, con statuizione passata in giudicato, sia il reato principale che i reati satellite, lamenta che invece la sentenza impugnata, nel calcolo della pena, ha applicato la riduzione di pena conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche solo alla pena irrogata per il reato principale e non alla pena risultante dall'aumento per la continuazione con gli altri reati ex art. 81 cpv. cod. pen.
2.1. Con un secondo motivo lamentano violazione degli artt. 73, comma 4, del d.P.R. 309 del 1990 e 133 cod. pen. nonché mancanza di motivazione per avere 2 la Corte, nel calcolo della pena per i reati satelliti di cui all'art. 73, comma, 4 del d.P.R. 309 del 1990, e pur a fronte della modifica dei limiti edittali a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.32 del 2014, omesso di spiegare la correlativa modalità di calcolo. LA AM altresì si duole del fatto che la Corte non abbia tenuto conto, sempre ai fini della quantificazione della pena, dell'assorbimento del reato di cui al capo n.13 in quello del capo n.14, oggetto di un'illegittima duplicazione per identità della condotta.
3. KR ED con un primo motivo di ricorso lamenta mancanza di motivazione in punto di quantificazione sia della pena base, sia dell'aumento conseguente alla continuazione.
3.1. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la motivazione apparente in punto di quantificazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione per i pochi reati satelliti contestati, da ritenersi inoltre eccessivo quanto alla misura di anni uno e mesi quattro in considerazione del mutamento dei limiti edittali a seguito della sentenza della Corte Cost. n.32 del 2014. 4. KR YO con un unico motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto alla sussistenza della penale responsabilità in ordine al reato a lui ascritto al capo 12) essendo la Corte nuovamente incorsa nel denunciato vizio motivazionale che ha condotto all'annullamento con rinvio;
in particolare sono state travisate la telefonata tra KR ED, fratello del ricorrente, e LA AM, dalla quale anzi si ricava che il primo non voleva che secondo desse al fratello lo stupefacente, e la telefonata, successiva allo stesso fatto contestato, tra il KR e l'LA da cui è stata illogicamente tratta la prova della responsabilità di un fatto pregresso senza alcun riferimento specifico univoco e sintomatico al possesso di stupefacente.
5. AN JI con un primo motivo di ricorso lamenta l'erronea applicazione degli artt. 69 e 133 cod. pen. per avere la Corte, nel calcolo della pena, omesso di effettuare la riduzione conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che per l'AN, al quale, a differenza degli altri non era contestata la recidiva, non poteva effettuarsi il giudizio di bilanciamento fra circostanze ma solo la riduzione conseguente alla concessione delle attenuanti generiche. 3 5.1. Con un secondo motivo di ricorso lamenta l'erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. nonché vizio di motivazione in punto di quantificazione della pena per avere la Corte territoriale calcolato l'aumento della pena conseguente al riconoscimento della continuazione in modo unitario ed eccessivo senza specificare l'aumento operato per ogni singolo reato, e senza dare atto che per effetto dell'annullamento con rinvio operato da questa Corte della sentenza della Corte d'Appello di Ancona i reati satellite erano scesi da sei a cinque e così determinandosi una disparità con il coimputato LA AM.
6. CC LU con un unico motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. in punto di penale responsabilità dello stesso in relazione al reato di detenzione di stupefacenti di cui al capo 4) dell'imputazione, atteso che l'unica prova sarebbe rappresentata da un'unica telefonata con LA AM nella quale, peraltro, lo stupefacente non sarebbe stato nemmeno menzionato e pur in presenza della circostanza della sottoposizione a custodia cautelare in carcere del CC al momento del contestato acquisto dello stupefacente.
7. IN RL con un primo motivo lamenta la illegittima modifica in peius del calcolo della pena adottato dal primo giudice per avere la Corte, nel calcolo operato, applicato la riduzione di pena conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche precedentemente e non successivamente all'aumento di pena operato per la continuazione con gli altri reati ex art. 81 cpv. cod. pen.. 7.1. Con un secondo motivo lamenta violazione dell'art. 73, comma 4, del d.P.R. 309 del 1990 per avere la Corte, nella quantificazione dell'aumento della pena per il reato di cui al capo 13) dell'imputazione omesso, in considerazione della natura di droga leggera oggetto della condotta, di tener conto della riduzione dei limiti edittali per il reato concernenti tali stupefacenti a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 32 del 2014. 7.2. Con un terzo motivo di ricorso lamenta l'incostituzionalità del trattamento sanzionatorio previsto per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 perché, non prevedendo una differenza di pena tra il fatto di associazione allo scopo di spacciare droghe leggere e di associazione allo scopo di spacciare droghe pesanti determinerebbe una ingiusta disparità di trattamento rispetto alle condotte riguardanti gli stessi reati realizzate senza associarsi a tal fine con altri soggetti, atteso che le pene per questi ultimi reati, laddove abbiano ad oggetto droghe leggere, sono inferiori rispetto a quelle relative alle condotte concernenti droghe pesanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso di LA AM e IM è manifestamente infondato. Va anzitutto premesso che, effettivamente, mentre il giudice di primo grado, con sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello di Ancona, ebbe, nel procedimento di calcolo della pena da irrogare, ad applicare le riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla pena risultante a seguito dell'aumento operato per la continuazione, la Corte territoriale di Perugia, chiamata, a seguito dell'annullamento con rinvio di questa Corte, ad escludere dal computo la circostanza aggravante di cui all'art. 4 della 1. n. 146 del 2006, ha invece dapprima applicato la diminuzione per le predette circostanze sulla pena irrogata per il reato principale e solo successivamente proceduto all'aumento per la continuazione. Ciò posto, va però subito aggiunto che, così facendo, la Corte perugina non è incorsa in alcuna violazione del divieto di reformatio in peius asseritamente derivante dal fatto che la porzione di pena sottratta per effetto dell'art. 62 bis cod. pen. sarebbe stata inferiore a quella eliminata dal primo giudice, essendo stata la riduzione di pena di 1/3 calcolata su una componente più ampia in quanto inclusiva anche dell'aumento ex art. 81 cod. pen.. Va infatti considerato che né sotto il profilo del risultato finale dell'operazione di computo (le pene finali irrogate dalla Corte perugina, pari ad anni quattro e mesi dieci di reclusione per LA IM e pari ad anni dieci e mesi otto per LA AM, sono inferiori a quelle rispettivamente di anni sei e mesi otto e di anni quattordici inflitte dal Tribunale di Ancona) né sotto il profilo dei segmenti intermedi dello stesso calcolo (l'entità della diminuzione conseguente alle circostanze attenuanti generiche è rimasta inalterata nella misura di 1/3 per entrambi i ricorrenti mentre l'entità dell'aumento di pena operato per la continuazione è stato di mesi sette per LA IM a fronte di un precedente aumento di anni uno e mesi otto e di anni due e mesi otto a fronte di un precedente aumento di anni tre e mesi quattro per AL AM), è stato operato un trattamento peggiorativo. Quanto poi alla pretesa di fruire di quello che, secondo il ricorrente, sarebbe un trattamento ancor più favorevole per effetto della indebita postergarzione dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (calcolate successivamente all'aumento per la continuazione e non precedentemente), va considerato che, per effetto dell'annullamento di questa Corte, e della conseguente necessità di rivisitare il trattamento sanzionatorio non più tenendo conto della circostanza aggravante di cui all'art. 4 cit., rientrava necessariamente nei compiti del giudice di rinvio, quello di procedere nuovamente al calcolo della pena da effettuare, evidentemente, nell'esercizio del potere-dovere di correggere gli errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata, secondo i criteri di legge e,dunque, segnatamente, secondo quanto più volte ribadito da questa Corte, dapprima individuando la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per singoli reati confluenti nella continuazione, e tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, oltre che dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e solo successivamente procedendo all'aumento per la ritenuta continuazione (Sez. 6, n. 44368 del 15/10/2014, dep. 24/10/2014, P.G. in proc. Piccirillo, Rv. 260625). Ciò non significa, tuttavia, che delle circostanze attenuanti generiche la Corte perugina non abbia tenuto conto, sia pure solo implicitamente, anche in relazione ai reati satelliti : infatti, una volta che le attenuanti generiche siano concesse, le stesse devono riguardare tutti i reati posti in continuazione, salvo che per alcuni di essi il giudice le abbia espressamente escluse, diverse però essendo le modalità di operatività; infatti, mentre con riguardo al reato principale l'operatività delle circostanze sfocia nella diminuzione di pena ex art. 63 cod. pen., per i reati satelliti le stesse influiscono in sede di determinazione dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. dipendendo l'entità dello stesso anche, appunto, tra gli altri elementi, dal riconoscimento delle medesime (vedi Sez. 6, n. 1898 del 17/11/1992, dep. 26/02/1993, Altamura ed altri, Rv. 193782). In definitiva, dunque, sotto alcun aspetto potrebbe fondatamente lamentarsi la violazione del divieto di reformatio in peius.
1.1. Il secondo motivo del ricorso di LA AM e IM è inammissibile;
va anzitutto considerato che la sentenza impugnata è stata adottata successivamente alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014 (sì che non può invocarsi una pena più mite per il solo fatto del mutamento dei limiti edittali in relazione alla "droghe leggere"); ciò posto, premesso che, come già osservato sopra, l'aumento di pena operato dalla sentenza impugnata per i reati satelliti è stato di gran lunga inferiore a quello praticato dalla sentenza di primo grado poi confermata dalla sentenza di appello oggetto dell'annullamento con rinvio, la censura in ordine alla mancanza di 6 motivazione in ordine all'entità del calcolo dell'aumento è del tutto generica adducendosi semplicemente che la diminuzione avrebbe dovuto essere di entità ancora superiore;
quanto poi alla censura mossa da AM, la stessa è manifestamente infondata, atteso che l'aumento per la continuazione è stato comunque di entità inferiore rispetto a quello operato con la sentenza annullata proprio in quanto la sentenza impugnata ha dovuto anche tenere conto dell'assorbimento del fatto sub 14) in quello contestato sub 13) per effetto della illegittima duplicazione rilevata da questa Corte.
2. I motivi del ricorso di KR ED sono inammissibili: premesso che, come già detto, la sentenza impugnata è stata adottata successivamente alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014 (sì che non può invocarsi una pena più mite per il solo fatto del mutamento dei limiti edittali in relazione alla "droghe leggere"), la doglianza appare del tutto generica quanto alla invocata eccessiva determinazione della pena base per il reato principale e dell'aumento di pena per i reati satelliti;
ed anzi, in relazione al secondo aspetto il ricorrente non chiarisce in alcun modo perché l'entità dell'aumento di pena a fronte di quattro reati satelliti di cui tre riguardanti la detenzione di vari chilogrammi di stupefacente, sarebbe da reputarsi "eccessivo".
3. Anche il ricorso di KR YO è inammissibile. La sentenza impugnata ha valorizzato, sulla scia di quanto già fatto dalla sentenza di primo grado, oltre a dichiarazioni rese da HA AM in data 14/03/2011 e relative al coinvolgimento di YO nell'episodio contestato il cui contenuto, tuttavia, non risulta sul punto meglio specificato, la telefonata intercorsa il giorno stesso del fatto, ovvero il 27/10/2008, tra il fratello del ricorrente, KR ED e LA AM, e l'ulteriore telefonata intervenuta il giorno successivo tra i due fratelli, deducendo dalla lettura congiunta di tali conversazioni, la sussistenza della prova del coinvolgimento dell'imputato nella ricezione dello stupefacente in oggetto. Segnatamente, mentre nella prima telefonata effettuata alle ore 14,30 del 27/10, KR ED risulta chiedere ad HA se egli ha "qualcosa" e, alla risposta affermativa, dice a questi di riferire al fratello di non avere niente per lui, nella seconda, effettuata appunto il giorno dopo, ED chiede al fratello se egli abbia ancora le cose date da ZI, ricevendo da questi risposta affermativa. Ed allora, se si considera che tra le due telefonate in oggetto già il giudice di primo grado, con motivazione che va necessariamente, secondo i principi generali, ad integrare quella della sentenza impugnata, ne aveva specificamente indicate numerose altre, intercorse tra AN 7 JA e LA AM da una parte e AR ZI dall'altra, da cui si doveva desumere la consegna dello stupefacente da AN JA a AR ZI, non appare manifestamente illogica la conclusione che quanto nella disponibilità di YO provenisse, nel solco di un comportamento abituale (segnalato, come messo in risalto dalla sentenza impugnata, dalle parole "come sempre" riferite dall'imputato al fratello), dalla cessione da parte appunto di AR ZI, cui LA aveva a propria volta dato lo stupefacente. Tale sequenza, del resto, non è a ben vedere censurata dal ricorrente che si duole invece, in particolare, della "lettura" data dalla sentenza al contenuto della prima telefonata ritenendo che, esattamente in senso contrario a quanto invece evidentemente ritenuto dai giudici perugini, KR ED volesse evitare, con l'invitare questi a dire a YO che per lui non vi era niente, che LA accedesse a richieste di acquisto provenienti dal fratello;
ma tale doglianza, anche a ritenere la lettura proposta dal ricorrente di pari se non di maggiore plausibilità rispetto a quella data dalla sentenza (che ha invece evidentemente fatto leva sull'intento di ED di far apparire, all'opposto di ciò che realmente era, del tutto estraneo all'affare il fratello), non può trovare ingresso in questa sede;
infatti, come più volte affermato da questa Corte, e da ultimo ribadito anche dalle Sezioni unite, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (tra le tante, Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015, dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 263715). L'inammissibilità del ricorso sul punto comporta inoltre la impossibilità di rilevare la prescrizione intervenuta in data 27/04/2016 e, dunque, successivamente alla sentenza impugnata.
4. Il ricorso di AN JI è anch'esso inammissibile. Quanto al primo motivo, va osservato che, contrariamente a quanto pare sostenuto dal ricorrente, la diminuzione di pena correlata alle riconosciute circostanze attenuanti generiche è stata di fatto operata, anche se attraverso l'affermazione di una prevalenza indebitamente assunta posto che, non essendo stata contestata la recidiva, non vi era alcuna necessità di procedere al giudizio di bilanciamento. Né il ricorrente, a fronte comunque, come appena detto, di una diminuzione di pena effettivamente fruita, ha evidenziato alcun concreto 8 interesse derivante dalla erronea implicita affermazione della sussistenza della recidiva.
4.1. Il secondo motivo è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato la sentenza impugnata ha menzionato espressamente a pag.27 il ricorrente tra gli imputati interessati, a seguito della rilevata duplicazione nella condotta sub 14) di quella già contestata sub 13), dall'operato assorbimento della prima imputazione nella seconda, sì che di ciò ha evidentemente tenuto conto in sede di determinazione della pena;
né la mancata indicazione, in luogo di un unitario e complessivo aumento, degli specifici aumenti di pena per ogni singolo reato satellite, potrebbe dare luogo a nullità della sentenza (tra le altre, Sez. 2, n. 50699 del 04/10/2016, dep. 29/11/2016, Sez. 2, n. 43605 del 14/09/2016, dep. 14/10/2016, Ferracane, Rv. 268451; Sez. 2, n. 4984 del 21/01/2015, dep. 03/02/2015, Giannone e altri, Rv. 262290) essendo invece sufficiente a tali fini indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base.
5. Il ricorso proposto da CC LU è fondato. L'annullamento della precedente sentenza della Corte d'appello di Ancona è stato determinato dalla riscontrata mancanza, nella stessa, di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità di CC in relazione al reato contestato al capo 4) segnatamente con riferimento alla natura del contributo apportato ai fini della custodia e cessione dello stupefacente oltre che alla dedotta impossibilità di partecipare all'operazione causa il concomitante stato di detenzione in carcere. La Corte d'appello di Perugia era dunque chiamata, quale giudice di rinvio, a motivare adeguatamente su tali profili;
e tuttavia, anch'essa appare essere incorsa nelle medesime carenze già addebitate al precedente giudice di appello : da un lato, infatti, al fine di escludere la circostanza da ultimo ricordata della detenzione asseritamente sofferta nel periodo di commissione del fatto contestato, la sentenza, senza ricorrere alle attestazioni rilasciate dal D.a.p., ordinariamente comprovanti lo stato di carcerazione, richiama una telefonata intercorsa con LA AM in data 16/07/2008 senza che sia dato comprendere perché dalla effettuazione della stessa dovrebbe escludersi che l'imputato fosse detenuto nel periodo di commissione del fatto reato, contestato come commesso "in epoca antecedente al 28 agosto 2008", e, dall'altro, quanto all'apporto materiale nella condotta di acquisto dello stupefacente, ha richiamato telefonate, dal contenuto non meglio specificato, dalle quali si dovrebbe desumere che il ricorrente, rivolgendosi ad LA, "cercava di avere notizie della 9 fornitura" di cui doveva avere una parte e che attendeva"; così motivando, tuttavia, è rimasta inesplicata la ragione per la quale una tale condotta, volta ad ottenere le predette notizie, e senza che nulla di più si dica circa i pregressi accordi ovvero l'esito dell'operazione nella quale lo stesso CC avrebbe cercato di inserirsi, dovrebbe equivalere, come invece subito oltre affermato dalla sentenza, al fatto di avere materialmente concorso nell'acquisto e detenzione dello stupefacente. Sicché la sentenza impugnata dovrebbe essere nuovamente annullata con rinvio per nuova motivazione sul punto, dovendo tuttavia constatarsi la nel frattempo intervenuta maturazione della prescrizione al più tardi in data 28/02/2016, ovvero allo scadere di anni sette e mesi sei a decorrere dal 28/08/2008. 6. Infine, è manifestamente infondato il ricorso di IN RL. Con riguardo infatti al primo motivo, di analogo contenuto del primo motivo dei ricorsi di LA AM e IM, deve richiamarsi quanto già detto sopra sub § 1 circa la manifesta infondatezza della censura svolta.
6.1. Quanto al secondo motivo, lo stesso, così come formulato, è inammissibile posto che, come già osservato sopra, la sentenza impugnata è stata adottata successivamente alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014 (sì che non può invocarsi una pena più mite per il solo fatto del mutamento dei limiti edittali in relazione alla "droghe leggere") e la doglianza appare del tutto generica quanto alla invocata eccessiva determinazione della pena base per il reato principale e dell'aumento di pena per i reati satelliti;
ed anzi, in relazione al secondo aspetto il ricorrente non chiarisce in alcun modo perché l'entità dell'aumento di pena a fronte di reato satellite riguardante la detenzione di trenta chilogrammi di stupefacente sarebbe da reputarsi "eccessivo".
6.2. Infine, il terzo motivo è inammissibile perché non proposto in precedenza ed essendo dunque un tale aspetto ormai precluso dalla sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte che ha rigettato i ricorsi relativi alla sussistenza dell'art. 74 cit.. In ogni caso va anche ricordato come questa Corte abbia già ritenuto manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 cit. nella parte in cui non configura un distinto reato associativo, meno gravemente sanzionato, per il caso di gruppi finalizzati al traffico di sostanze riconducibili alla II ed alla IV delle tabelle 10 'previste dall'art. 14 del d.P.R. cit. costituendo infatti legittimo esercizio della discrezionalità legislativa la scelta di non differenziare le pene per l'associazione, riguardata nella sua essenza unitaria di fenomeno organizzativo per scopi criminali, pur essendo comminate sanzioni diverse, secondo la natura dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, quanto alle specifiche condotte di narcotraffico. Né tale scelta contrasta con il più mite trattamento sanzionatorio previsto dal sesto comma dello stesso art. 74 per le associazioni finalizzate alla commissione di fatti di "lieve entità", poiché per esse è logicamente prospettabile una minor rilevanza criminale proprio sotto il profilo organizzatorio, quale diretta implicazione delle circostanze delineate al comma quinto del precedente art. 73 (Sez. 6, n. 4445 del 02/12/2004, dep. 08/02/2005, Messaoudi ed altri, Rv. 230758).
7. In definitiva, la impugnata sentenza deve essere annullata con riguardo a CC LU con riguardo al capo d'imputazione sub 4) perché il reato è estinto per prescrizione, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze per la rideterminazione della pena relativa ai restanti reati, dovendo invece gli ulteriori ricorsi essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti LA AM, LA IM, KR ED KR YO, AN JI e IN RL al pagamento ciascuno delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CC LU limitatamente al capo d'imputazione n.4 perché il reato è estinto per prescrizione e rinvia per la rideterminazione della pena alla Corte d'Appello di Firenze. Dichiara inammissibili i restanti ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ciascuno e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno 2017 Il Consigliere est. Il Presidente Gastone AndreazzaStone Angrea Aldo Cavallo 11