Sentenza 11 novembre 2015
Massime • 1
Nel reato di turbata libertà degli incanti, il "mezzo fraudolento"consiste in una attività ingannatoria idonea ad alterare il regolare funzionamento e pregiudicare la libera partecipazione alla gara. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che la presentazione, ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., di offerte in aumento del sesto successive alla aggiudicazione del bene, non seguite dal versamento della somma nel termine, con l'effetto di far prolungare la gara e l'intento di aggiudicarsi il bene messo all'asta, possa qualificarsi come "mezzo fraudolento", ove tale facoltà non ridondi in abuso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2015, n. 8020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8020 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2015 |
Testo completo
8 0 2 0/ 1 6 20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1479 Nicola Milo Domenico Carcano PU 11/11/2015 Giorgio Fidelbo - Relatore - R.G.N. 41849/14 Angelo Capozzi Benedetto PA Raddusa ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da IA AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21 febbraio 2014 emessa dalla Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con la trasmissione degli atti al giudice civile;
udito, per la parte civile, l'avvocato Nadia Invernizzi, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Lecco del 26 gennaio 2011 IA LA veniva assolto dall'imputazione di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) perché il fatto non costituisce reato. Questa decisione è stata impugnata dalla parte civile, TO LE, ai soli effetti della responsabilità civile, e la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 21 febbraio 2014, in parziale riforma della precedente decisione, ha condannato LA al risarcimento dei danni, patrimoniali e morali, in favore della parte civile, liquidandoli equitativamente in euro 10.000. I giudici d'appello hanno ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 353 c.p., rilevando che le ripetute offerte in aumento di un sesto, ex art. 584 c.p.c., sul prezzo dell'immobile aggiudicato inizialmente a LE, effettuate per conto dell'imputato dalla moglie e dalla cognata, non seguite dal versamento della somma nel termine, hanno avuto lo scopo di turbare lo svolgimento della gara, per abbassare il prezzo d'asta e consentire all'imputato di poter riacquistare l'immobile di sua proprietà, sottoposto a procedura di espropriazione immobiliare. E' stata ritenuta irrilevante la circostanza che LE si sia comunque aggiudicato l'immobile, avendo i giudici riconosciuto l'esistenza di un danno sia con riferimento al ritardo dell'aggiudicazione, sia per il maggior prezzo di acquisto versato a seguito degli aumenti di un sesto.
2. L'avvocato Marco Rigamonti, nell'interesse dell'imputato, ha presentato ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 574 c.p.p. Con il primo motivo censura la sentenza in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, rilevando un vizio della motivazione nella misura in cui non ha preso in considerazione le argomentazioni con cui il Tribunale aveva, invece, escluso il dolo sulla base delle testimonianze rese dagli avvocati Sangiorgio e Murdaca, i quali avevano riferito che l'imputato si era consultato con loro per verificare la liceità del ricorso all'aumento di un sesto, liceità che i due legali avevano confermato. Pertanto, sarebbe evidente la buona fede del LA. Con il secondo motivo, lamenta la mancata applicazione dell'art. 5 c.p., come integrato dalla sentenza costituzionale n. 364 del 1988, ritenendo che il LA non abbia avuto consapevolezza della sua condotta antigiuridica, dal momento che prima di porre in essere gli aumenti di un sesto ha ripetutamente consultato i suoi legali ricevendo da questi rassicurazioni. Con il terzo motivo assume che la condotta dell'imputato sia da ritenere scriminata dall'art. 51 c.p., in quanto avrebbe esercitato un suo diritto 2 utilizzando il meccanismo procedurale previsto dall'art. 584 c.p.c. A questo proposito il ricorrente sottolinea come la Corte territoriale non abbia considerato che la disciplina in materia di esecuzione immobiliare prevede una serie di conseguenze nel caso di mancato versamento nel termine della somma indicata nell'aumento del sesto, tra cui la perdita della cauzione trattenuta a titolo di multa e la previsione che nel caso in cui il prezzo finale di aggiudicazione sia inferiore a quello dell'incanto precedente l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza. Elementi questi che escluderebbero la rilevanza penale della condotta posta in essere dall'imputato.
3. In data 30 ottobre 2015 l'avvocato Nadia Invernizzi, difensore del LE, ha depositato a mezzo fax una memoria in cui contesta il ricorso dell'imputato e ne chiede il rigetto, con la conferma integrale della sentenza d'appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
1.1. La Corte territoriale, accogliendo l'appello della parte civile ai soli effetti della responsabilità civile, ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 353 c.p., in quanto l'imputato avrebbe alterato il regolare funzionamento e la libera partecipazione alla gara attraverso "mezzi fraudolenti", consistiti nel far presentare, in due occasioni, le istanze di aumento del sesto, successive all'aggiudicazione del bene da parte del LE, con l'effetto di far prolungare la gara e con l'intento di aggiudicarsi il bene messo all'asta. Il Collegio ritiene che la condotta posta in essere dall'imputato non sia configurabile come fraudolenta. Invero, il LA o, più precisamente, sua moglie e sua cognata hanno attivato regolarmente una procedura prevista dall'art. 584 c.p.c., in cui si prevede la possibilità di presentazione di offerte in aumento successive all'aggiudicazione e sono regolate le conseguenze derivanti dal mancato deposito del prezzo offerto in aumento, con la conseguenza della perdita della cauzione. Appare quindi difficile sostenere che l'attivazione di una procedura prevista espressamente dal codice di rito possa qualificarsi come “mezzo fraudolento", nel senso cui si riferisce l'art. 353 c.p.: semmai è l'abuso di questa facoltà procedimentale che potrebbe diventare un 3 mezzo fraudolento ed è a questi casi che si riferisce quella giurisprudenza citata dalla Corte d'appello. Tuttavia, nel caso in esame deve escludersi che vi sia stato un abuso, considerando che le istanze di aumento di un sesto sono state fatte solo in due occasioni, senza peraltro arrecare un danno alla parte civile, se si considera che la prima volta il NC si è aggiudicato il bene con l'offerta di euro 100.682, per poi aggiudicarsi il bene in via definitiva al minor prezzo di euro 93.000. 1.2. Il fatto che all'asta abbiano partecipato la moglie e la cognata dell'imputato non è circostanza che, di per sé, può rilevare ai fini della sussistenza del reato di turbata libertà degli incanti. Inoltre, la Corte d'appello ha omesso di prendere in considerazione l'atteggiamento dell'imputato, il quale, come risulta dalle testimonianze acquisite, si è informato dai suoi legali sulla legittimità della partecipazione della moglie alla gara. Né, infine, può avere rilievo ai fini dell'esistenza del reato la circostanza che l'imputato intendesse riottenere il bene oggetto dell'espropriazione.
2. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con la revoca delle statuizioni civili.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e revoca le statuizioni civili. Così deciso l'11 novembre 2015 IV Presidente Il Consigliere estensore Giorgio fidelbo Nicola Miló DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 26 FEB 2016 M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U SU C CORTE Pieta Esposito N A Z I O E 4